Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28340 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28340 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17655-2011 proposto da:
BIASONE MAURIZIO, BIASONE PATRIZIA, BLASONE
ERMANNO, BIASONE WILMA in qualità di eredi di Biasone
Vincenzo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9,
presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO, che li
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona

del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– con troricorrente –

9070
3

)

Data pubblicazione: 18/12/2013

avverso la sentenza n. 70/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 23.11.2010, depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< Gli eredi del sig. Vincenzo Biasone ricorrono contro cassazione della sentenza l'Agenzia delle Entrate per la con cui la Commissione Tributaria Centrale, confermando la sentenza di secondo grado, ha respinto il ricorso introduttivo del loro dante causa avverso un avviso di accertamento IRPEF 2003 con il quale l'Ufficio aveva accertato una plusvalenza non dichiarata conseguente alla cessione di una licenza di taxi. Il ricorso si fonda su un solo motivo, rubricato motivazione" con cui i contribuenti "omessa insufficiente o contraddittoria "insistono nel contestare la sentenza impugnata nella parte in cui si dice <> con cqntesluale non viola:ione cieli ‘ari. 7 della L.
212/2000 e dell’art. 3 della L. 241/90″.
Il

motivo – riferito (pur senza espresso richiamo della norma) al numero 5 dell’articolo 360 cpc

– è inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, perché – premesso che, come questa Corte ha avuto occasione di chiarire (cfr.
Cass. 9582/13),

“In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la

sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale, possono riferirsi
anche ad elementi extralestuali che il contribuente sia in grado di

C0170SCere –

è compito del

giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla
Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel
ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso” –

la censura non indica

una circostanza il cui esame sia stato trascurato nella sentenza gravata e, ove effettuato,
avrebbe potuto orientare diversamente il convincimento del giudice sull’apprezzamento di
fatto della congruità della motivazione dell’atto impositivo; ma si risolve in una doglianza di
inadeguatezza motivazionale del tutto generica, sostanziata da una mera “insistenza” nella
contestazione di un’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado.
In secondo luogo, perché il motivo è stato formulato senza riportare nel ricorso per cassazione
il testo della motivazione dell’atto impositivo, come necessario quando si censuri una
statuizione del giudice di merito che abbia giudicato adeguata la motivazione di un atto

Ric. 2011 n. 17655 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

impositivo; vedi, ancora di recente, Cass. 9536/13:

“Nel giudizio tributario. in base al

principio di autosufficienza del ricorso per cassorione. sancito dall’ari. 366 cod. proc. civ.,
qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il
profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di
accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di
constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i
passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la
I1017

un atto

processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla
motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento.
In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del

ricorso..>>:

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso:
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto si deve dichiarare inammissibile il ricorso;
che la regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Condanna i ricorrenti a rifondere all’ Agenzia delle entrate le spese del
giudizio di cassazione, liquidandole complessivamente in C 2.500 per onorari,
oltre spese prenotate a debito
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predeno avviso

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