Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28340 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20057-2019 proposto da:

D.R.G., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI,

rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie dei ricorrenti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto del 9/5/2018 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Venezia rigettava la domanda di equo indennizzo proposta dai ricorrenti in relazione alla durata non ragionevole della procedura fallimentare della (OMISSIS), a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Venezia del (OMISSIS), procedura chiusa con decreto del (OMISSIS).

Si rilevava che la verificazione dello stato passivo si era conclusa in data 28/4/1992 e che il progetto di riparto finale era stato reso esecutivo il 16/3/2017, ma che tuttavia i ricorrenti erano stati integralmente soddisfatti con l’esecuzione del quarto progetto di riparto parziale, dichiarato esecutivo il 24/10/2006.

Poichè emergeva che il protrarsi della procedura fallimentare oltre il termine di durata ragionevole aveva consentito l’incremento della massa attiva, per effetto del vittorioso esperimento delle revocatorie fallimentari, ricorreva il presupposto per l’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 septies, che determina una presunzione di inesistenza del danno nel caso in cui la parte consegue per effetto della durata non ragionevole della procedura vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.

Avverso tale decreto i richiedenti proponevano opposizione, dolendosi dell’erronea applicazione del menzionato art. 2, comma 2 septies, ma la Corte d’Appello di Venezia con decreto n. 4315 del 10/12/2018 ha rigettato l’opposizione. Rilevava in via preliminare la decadenza dall’azione indennitaria nella quale erano incorsi gli opponenti ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Infatti, già con la dichiarazione di esecutività del quarto riparto parziale era stata assicurata l’integrale soddisfazione delle pretese creditorie dei ricorrenti in sede concorsuale, sicchè, doveva farsi applicazione della giurisprudenza a mente della quale la data dalla quale decorre il termine decadenziale per la domanda di equa riparazione coincide con quella di integrale soddisfacimento del credito ammesso al passivo o in difetto in quella di sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento.

Tale principio trovava conferma poi nella regola della immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate a favore dei creditori in sede di riparto (ora codificata dalla L. Fall., artt. 112 e 114), che quindi impone di far decorrere il termine di decadenza dalla data in cui i creditori erano stati soddisfatti. D.R.G., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso avverso tale decreto sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memorie.

Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice al fine di assicurare la trattazione unitaria con il ricorso n. 21008/2019 R.G.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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