Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2834 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla

Via Santa Croce in Gerusalemme n. 55 presso l’Avvocatura dello stesso

Istituto insieme con l’avv. FIORENTINO Giuseppe che lo rappresenta e

difende (in sostituzione dell’avv. Flavio Urso) in forza della

procura generale (conferita con atto del 4 agosto 2009, autenticato

nella firma dal notaio Valeria Morghen di Roma) depositato il 24

agosto 2009;

– ricorrente –

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato (giusta variazione di domicilio del 29

maggio 2009) in Roma al Lungotevere Marzio n. 3 presso l’avv. IZZO

Raffaele, che lo rappresenta e difende insieme con gli avv. Maria

Rita SURANO, Antonella FRASCHINI, Ruggero MBRONI ed Elena FERRABINI

(dell’Avvocatura Comunale) in virtù della procura speciale

rilasciata in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/44/04 depositata il 20 luglio 2004 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (notificata il 29

settembre 2004).

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2009

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Giuseppe

FIORENTINO, per l’Istituto ricorrente, e dall’avv. Donatella Resta

(delegata), per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato al Comune di Milano (con plico postale spedito il 18 novembre 2004), depositato il 2 dicembre 2004, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (breviter: INPDAP) – premesso che: (1) era stato “creato in virtù di un accorpamento determinato dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, tra parecchi enti previdenziali (ENPAS, INADEL, ENPDEP) ed alcune Casse, anch’esse previdenziali … (CPDEL, CPS, CPI, ecc.)”;

(2) il 14 dicembre 2001 detto Comune aveva notificato un “avviso di accertamento” (contenente “diverse centinaia di fogli catastali”) per “presunta evasione ICI per l’anno 1996 avendo accertato l’omessa denuncia del patrimonio proprio” di esso INPDAP nonchè di “quanto risultava volturato a nome delle soppresse gestioni accorpate” liquidando l’imposta ancora dovuta a seguito della detrazione di quanto versato ed irrogando le relative sanzioni; (3) nel proprio ricorso aveva (a) dedotto che il Comune non aveva considerato tutti i pagamenti effettuati (in particolare quelli “avvenuti con la procedura dell’emissione di mandati a favore della Tesoreria delle Banca d’Italia … e riversamento del pari importo a favore dell’esattore” comunale), ammontanti a somma maggiore di quella pretesa, e (b) chiesto la “restituzione dell’importo” versato in più -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare (“con ogni consequenziale pronuncia anche decidendo nel merito ed anche in ordine alle spese”) la sentenza n. 34/44/04 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 20 luglio 2004 e notificata il 29 settembre 2004) che, recepito l’appello di detto Comune avverso la decisione (166/01/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (la quale, in accoglimento del suo ricorso, aveva condannato l’ente predetto a restituire la somma versata in più), aveva dichiarato “inammissibile” la sua istanza di rimborso dell’ICI per detto anno.

Nel controricorso notificato il 7 gennaio 2005 (depositato il 18 gennaio 2005) il Comune intimato instava per il rigetto dell’impugnazione dell’INPDAP, con rifusione delle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale ha, in accoglimento dell’appello del Comune, dichiarato “inammissibile l’istanza di rimborso” osservando, “in relazione alla dedotta improcedibilità del ricorso”, che “permane … l’affermazione dell’appellante Comune … di aver ricevuto istanza di rimborso ICI per gli anni dal 1993 al 1999 e di aver validamente notificato in data 16 novembre 2001 all’INPDAP il rigetto della predetta istanza di rimborso con contestuale messa in mora del… creditore ai sensi dell’art. 1206 del cod. civ.”.

“Conseguentemente”, secondo il giudice del gravame, “si appalesa la imprescindibile necessità processuale di una specifica quanto autonoma azione da parte del ricorrente, che invece ha del tutto ignorato e affatto ritenuto di impugnare la ricordata reiezione, limitandosi a reiterare” in sede di “ricorso avverso il solo avviso di accertamento del Comune, la richiesta già presentata e respinta con rituale quanto incontestata notifica, di cui non ritiene di fare menzione o riferimento alcuno” in “evidente violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, nella parte in cui statuisce che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’atto impugnato”.

2. L’INPDAP chiede di cassare tale decisione per “violazione” del “principio dispositivo” e dell'”art. 2033 c.c.” nonchè per “omessa motivazione” esponendo:

– “nessuna connessione teleologica sussiste” tra l'”istanza di rimborso per somme dovute al Comune di Basiglio” e “l’impugnativa dell’avviso di accertamento per somme pretese dal Comune di Milano” atteso che “il primo atto esprimeva una ordinaria pretesa creditoria che esulava dalla materia di imposte accertate mentre l’impugnazione dell’avviso di accertamento (nella sua parte liquidatoria) instaura un rapporto di restituzione nell’ambito di una attivata ed autonoma pretesa tributaria”;

– “nessuna connessione di pregiudizialità, anche sotto il profilo della pari lesività” (essendo quello di “accertamento … un atto … ben più lesivo degli interessi del contribuente rispetto al diniego sull’istanza di rimborso”) “sussiste tra la mancata impugnazione del rifiuto e l’impugnazione dell’avviso di accertamento giacchè si potesse pensare … che l’impugnazione del secondo atto dovesse necessariamente dipendere dall’impugnazione del primo”.

Secondo l’ente ricorrente la Commissione Tributaria Regionale (“chiamata a decidere solo sull’enunciazione della pretesa tributaria del Comune di Milano” per il “patrimonio” di esso ente sito in tal comune “e non nel Comune di Basiglio”) “si è … erroneamente preclusa l’esame del fatto che direttamente ineriva come elemento estintivo dell’obbligo tributario ed attestante l’interesse alla reintegrazione patrimoniale” di esso INPDAP, ovverosia “l’avvenuto pagamento oltre l’accertato”, “fatto” (“addotto con prova scritta e non contestato dal Comune”) “idoneo di per sè, qualora … preso in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata”.

3. Preliminarmente all’esame della riprodotta doglianza dell’ente previdenziale, va rilevato ex officio – ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ultima proposizione (“cassa senza rinvio … in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito”) – e, in aderenza, dichiarato che nel caso “la causa” di rimborso accolta dal giudice di primo grado “non poteva essere proposta” per inesistenza, sulla specifica questione oggetto del ricorso introduttivo del giudizio dell’ente previdenziale, di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile.

A. Il processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (al pari dell’anteriore previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in ordine al quale si veda Cass., 1^, 18 giugno 1988 n. 4178) – come riconosciuto anche dalla Corte delle leggi (ordinanza 7 aprile 2006 n. 144) e reiteratamente affermato da questa Corte (Cass., trib.: 3 agosto 2007 n. 17119; 2 aprile 2007 n. 8182 e le decisioni in queste ricordate) -, invero, “è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato”, al quale la lett. g) dell’art. 19 equipara anche il “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”, “alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati (v. tra le altre Cass. n. 9754 del 2003; n. 15317 del 2002 e n. 4334 del 2002)”, ed “in relazione ai motivi di contestazione specificamente dedotti nel ricorso introduttivo della lite”.

Per il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 (sia in base al testo originario, applicabile alla specie ratione temporis ex art. 5 c.p.c., che a quello novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12), infatti (Cass., un., 20 novembre 2007 n. 24011), “la tutela del contribuente” si attua (soltanto) “mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell’amministrazione finanziaria ovvero avverso il rigetto di istanze di rimborso di somme indebitamente pagate”.

B. Nel caso, come riportato, lo stesso ente contribuente esclude l’esistenza di una qualche “connessione”, quand’anche di sola “pregiudizialità”, tra la domanda di “restituzione dell’importo” complessivamente versato “in più del richiesto”, proposta al giudice di primo grado, e l'”istanza” (espressamente rigettata, si legge nella sentenza impugnata, con atto notificato il 16 novembre 2001) “di rimborso per diverse annualità d’imposta ICI (dal 1993 al 1999) erroneamente versate al Comune di Milano ma spettanti al Comune di Basiglio per immobili situati in quel Comune”; l’INPDAP, inoltre, non contesta neppure la mancanza di una istanza al Comune di Milano di rimborso dell'”importo” versato “in più del richiesto” a titolo di ICI relativa all’anno d’imposta in contestazione.

Da tanto discende che l’ente previdenziale, con il proprio ricorso giurisdizionale, non ha impugnato nessun provvedimento (neppure di silenzio) del Comune concernente la specifica pretesa di “rimborso”, ma ha inammissibilmente chiesto direttamente al giudice tributario (così dando vita ad un ordinario giudizio civile di cognizione quale previsto e regolato nel secondo libro del codice di procedura civile) il riconoscimento di quel “rimborso”.

C. E’ appena il caso, infine, di evidenziare la estraneità della concreta fattispecie caratterizzata dalla richiesta di rimborso di imposte asseritamente pagate, in fase di versamento diretto (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 10), in misura superiore al dovuto o al preteso dall’ente impositore allo schema legale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2 (secondo cui “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”) in quanto tale norma suppone un versamento operato non (come nel caso) spontaneamente dal contribuente ma per effetto ed in forza del potere dell’Ufficio pubblico di richiedere il pagamento del tributo anche in pendenza del processo avente ad oggetto la contestazione della afferente pretesa:

anche in tal caso, peraltro (Cass., trib., 30 luglio 2008 n. 20616), il contribuente che non riceve il prescritto rimborso – atteso il “il meccanismo d’instaurazione del processo tributario”, ostativo alla riconduzione dell'”oggetto del giudizio all’accertamento di un’obbligazione”, per effetto del quale il giudice tributario può essere adito “soltanto impugnando gli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (ivi compreso il diniego tacito di rimborso)” – “non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito”.

D. Per le considerazioni esposte la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (ultimo inciso), deve essere cassata senza rinvio perchè, in carenza di un atto (anche di silenzio rifiuto) del Comune preteso debitore, la causa – siccome avente ad oggetto la richiesta (mai avanzata in sede amministrativa) di restituzione della parte di ICI asseritamene corrisposta in più del dovuto – non poteva essere proposta.

4. Il rilievo d’ufficio della ragione risolutiva della controversia consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

PQM

La Corte decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta dell’INPDAP di rimborso dell’ICI perchè la causa relativa non poteva essere proposta;

compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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