Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2834 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8169-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DUCCIO VALERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 01/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 23/1/12 pubblicata il 1 febbraio 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto dalla Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n. 154/01/2010 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa Curatela avverso il silenzio-rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate relativo all’istanza di rimborso IVA per l’anno 1991 per la somma di Euro 25.077,08. La Commissione tributaria regionale ha considerato che il mancato invio del documento di deposito della denuncia IVA non è ostativo all’accoglimento dell’istanza di rimborso come risulta dalla stessa nota dell’Ufficio IVA con la quale viene comunicato che il mancato invio di tale documentazione comporta solo un rinvio del richiesto rimborso senza comportare la sospensione del termine per operare il rimborso stesso.

2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

3. Resiste con controricorso illustrato da memoria la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento, in particolare, all’onere probatorio in materia di rimborso IVA, che incomberebbe sul contribuente. Inoltre viene contestata l’affermazione per cui il diniego di rimborso sarebbe comunque impedito dall’avvenuta decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo relativo all’anno d’imposta al quale si riferisce il vantato diritto al rimborso.

5. Con il secondo motivo si deduce insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’interpretazione della nota con la quale l’Ufficio Provinciale IVA ha chiesto la produzione necessaria per procedere al richiesto rimborso.

6. Il primo motivo è fondato. In materia di riparto dell’onere della prova in materia di rimborso IVA, questa Corte ha più volte affermato che è a carico del contribuente che esercita il diritto al rimborso l’onere di provare il presupposto del diritto azionato. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha motivato la propria pronuncia affermando che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto comunque procedere al richiesto rimborso essendo decaduta dal potere di accertamento ed eventuale conseguente rigetto dell’istanza in relazione al periodo di imposta in questione. Anche tale affermazione è errata in quanto, in tema di rimborso d’imposta, non è previsto nè dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nè da altre disposizioni l’onere dell’Amministrazione finanziaria di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicchè, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida l’asserito diritto del contribuente (per tutte Cass. 17 giugno 2016, n. 12557).

7. Il secondo motivo è assorbito.

8. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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