Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2834 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31034-2019 proposto da:

A.S. rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMO CARLO

SEREGNI, e TIZIANA ARESI, con studio in Milano, via Lorenteggio 24,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte

di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3661/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.S., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato una prolungata storia di violenze e torture da parte del capo villaggio per debiti, non onorati, che aveva contratto per concorrere alle spese delle cure della madre malata, mostrando di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: lamenta che non era stata valutata la condizione del paese di transito e le violenze ivi subite.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Si osserva infatti che non è stata indicata la corrispondente censura proposta in appello, nè ciò è evincibile dalla sentenza impugnata che non esamina affatto la relativa questione (cfr. Cass. 11984/2011; Cass. 7074/2017): in tal modo la censura risulta essere nuova e non è consentito scrutinarla in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c).

2.1. Assume, al riguardo, che la Corte territoriale si era discostata dal paradigma interpretativo prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in punto di credibilità, e che non erano state assunte informazioni attraverso fonti attendibili ed aggiornate riguardanti la condizione del paese di origine, ridondanti sulla valutazione dei fatti narrati.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. La censura manca del tutto di specificità omettendo di criticare la sentenza impugnata sulle questioni affrontate: la Corte territoriale, infatti, con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale ha esaminato il racconto del ricorrente evidenziandone le contraddizioni (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) che rendevano incerto perfino il luogo di provenienza (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) con ciò precludendo il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a e b): in tale situazione, l’affermazione secondo cui la vicenda era del tutto priva di riscontri documentali e testimoniali invero inesigibili e perciò contrastanti, rispetto alla vicenda narrata, con il paradigma valutativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 risulta aggiuntiva all’interno della complessiva valutazione del racconto che risulta di per se autosufficiente a sostenere il giudizio di inattendibilità.

2.4. A ciò consegue che tale argomentazione, attenendo al merito delle emergenze processuali, è incensurabile in sede di legittimità: il motivo, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita nel giudizio di Cassazione una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez.3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

2.5. Ma, anche in relazione alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità, con riferimento al rilievo secondo cui il giudice del gravame non aveva proceduto all’acquisizione di fonti informative attendibili ed aggiornate: la Corte territoriale, infatti, ha esaminato la condizione sociopolitica del (OMISSIS) in relazione a tutte le forme di protezione dedotte con riferimento al rapporto EASO del 2018, ed ha affermato che sulla base delle informazioni da esso desumibili non ricorreva una condizione di conflitto armato nella regione del nord del (OMISSIS), dalla quale il richiedente aveva dichiarato di provenire.

2.6. A fronte di ciò, il ricorrente critica genericamente la decisione non contrapponendo fonti attendibili ed aggiornate diverse e conducenti ad una differente soluzione della controversia, rendendo con ciò la censura inammissibile.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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