Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28339 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. un., 22/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’

ANTONINO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA

CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI;

– intimati –

avverso la decisione n. 202/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

udito l’Avvocato Antonino PELLICANO’;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18.4.2007, l’avv. B.C. fu citata a comparire davanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini per difendersi dalle contestazioni inerenti a quattro distinti procedimenti disciplinari (i procedimenti nn. R.g. 5/05, 23/05, 21/06 e 3/07).

Con decisione 9.6.2009, il Consiglio dell’Ordine territoriale – assolta la professionista dalle altre incolpazioni – ne affermò la responsabilità in relazione a tutti gli addebiti di cui al procedimento R.g. 5/05 ed eccezione di uno, “stralciato” in attesa dell’esito di pregiudiziale penale, nonchè di uno degli addebiti di cui al procedimento R.g. 21/06; irrogò, quindi, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi cinque.

Con decisione 13.12.2010, il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento dell’appello della B. ed in corrispondente parziale riforma della decisione appellata, escluse la responsabilità della professionista in relazione ad altre due delle incolpazioni contemplate nel procedimento disciplinare R.g. 5/05 e rideterminò la sanzione irrogata in quella della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre.

In esito alla decisione del Consiglio Nazionale Forense, l’avv. B. risultava, pertanto, responsabile, con riferimento al procedimento R.g. 5/05: di aver, in relazione a controversia civile, esposto nella nota spese trasmessa al legale di controparte a fini di definizione conciliativa, onorari superiori ai massimi previsti per lo scaglione di riferimento dalla Tariffa forense; di non aver informato la cliente che le sue competenze, a seguito delle correzioni effettuate dal difensore di controparte, erano state ridotte; di aver taciuto alla cliente il raggiungimento di accordo transattivo con la controparte; di avere, ad accordo già definito con la controparte ma taciuto alla cliente, indotto la cliente medesima a scrivere sotto dettatura telefonica e ritrasmettere via fax l’autorizzazione a definire la causa a condizioni più svantaggiose rispetto a quelle stabilite in via conciliativa e senza alcuna chiarezza circa il regolamento delle proprie competenze professionali; di avere indotto la cliente (successivamente alla definizione della controversia con la controparte) a sottoscrivere l’impegno a corrisponderle competenze professionali eccessive; di non aver fatturato acconti ricevuti. Con riferimento al procedimento R.g.

21/06, l’avv. B. risultava responsabile: di aver, per l’attività prestata in altra controversia civile, richiesto alla cliente somme eccessive, non dovute e superiori ai massimi di tariffa, anche decuplicando indebitamente alcune voci dei diritti.

Avverso la decisione di appello la professionista ha proposto ricorso per cassazione in otto motivi.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’avv. B., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, denuncia il mancato rilievo da parte del giudice a quo della nullità insanabile dell’intero procedimento disciplinare riferita al fatto che il Consiglio dell’Ordine, in violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 47 non aveva provveduto a dare comunicazione all’interessata ed al Pubblico Ministero dell’inizio dei procedimenti disciplinari. Il motivo è infondato.

Considerato che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali dell’Ordine degli Avvocati e il relativo procedimento rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale, questa Corte ha, infatti, già puntualizzato che, anche qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 47 la mancata comunicazione del procedimento all’incolpato (e al Pubblico Ministero) prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48 non comporta alcuna sanzione di nullità (cfr. Cass., ss. uu., 20843/07, 5072/05, 1988/98).

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, l’avv. B. – rilevato che i capi d’incolpazione, genericamente formulati nell’originario atto di contestazione, erano stati specificati con successivo “atto integrativo” – denuncia il mancato rilievo da parte del giudice a quo dell’illegittimità dell'”atto integrativo”, in quanto finalizzato, non a contestare fatti ulteriori, successivamente acclarati, ma semplicemente a sanare la genericità del primo atto di citazione, onde evitare la già denunciata nullità. Il motivo è infondato.

Premesso che, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio (cfr. Cass., ss.uu 20773/10), occorre, invero, rilevare che dalla stessa narrativa del ricorso della B. emerge che il contestato “atto integrativo” si è risolto in una vera e propria rinnovazione dell’atto di contestazione con nuova citazione dell’incolpata in udienza, sicchè, nella denunciata condotta procedimentale (di per sè non vietata dal R.D. n. 37 del 1934, art. 48), non è dato riscontrare alcuna concreta violazione del contraddittorio o del diritto di difesa (peraltro nemmeno evidenziata dall’interessata).

Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, la professionista censura la decisione impugnata per aver omesso di rilevare che l’avv. S. P., facente parte dell’organo giudicante in primo grado con ruolo di relatore, versava in condizione di totale incompatibilità (essendo stato sentito a sommarie informazioni dalla Polizia Giudiziaria, in relazione alla denunzia da lei sporta contro la cliente che, con il suo esposto aveva determinato l’apertura del procedimento disciplinare R.g. 5/05) e si sarebbe, quindi, dovuto astenere dal ruolo di giudice, come da specifica istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La doglianza è infondata.

In proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che l’art. 51 c.p.c., n. 4, (applicabile al procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, in forza del D.Lgs. c.p.s. n. 597 del 1947, art. 2, comma 1) prevede l’obbligo di astensione solo per colui che abbia già deposto come testimone, nella stessa causa da giudicare, e che (il seppur connesso processo penale) è causa diversa dal procedimento disciplinare rispetto al quale si deduce l’obbligo di astensione (cfr. Cass. 14214/05).

In disparte tale assorbente rilievo, deve, inoltre, osservarsi che la sentenza pronunciata da un giudice che abbia violato l’obbligo di astensione è nulla soltanto se quel giudice aveva un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio. Negli altri casi, l’obbligo di astensione può essere fatto valere solo attraverso tempestiva formale istanza di ricusazione (v. Cass. 23930/09, 12263/09) e, per il principio di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c., l’eventuale indebito rigetto di detta istanza può essere fatto valere solo con l’impugnazione davanti al giudice del gravame della pronuncia resa con il concorso del iudex suspectus (cfr. Cass. 15780/06). Deve, peraltro, considerarsi che nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso della B. emerge che la questione sia stata dedotta davanti al Consiglio nazionale forense.

Con il quarto motivo di ricorso, la professionista, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sua responsabilità in merito ai capi d’incolpazione, relativi al procedimento R.g. 5/05, concernenti l’esposizione di compensi eccessivi e superiore ai massimi tariffari.

Con il quinto motivo di ricorso, la professionista, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, censura la decisione impugnata per non aver rilevato che il Consiglio locale dell’Ordine aveva indebitamente omesso l’ammissione, sui punti decisivi, della prova testimoniale della dott.ssa Bo.Pa., pur tempestivamente richiesta in primo grado, e per non aver disposto la sospensione dell’intero procedimento R.g. 5/05 in attesa della definizione della pregiudiziale penale.

Con il sesto motivo di ricorso, l’avv. B., deducendo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’indebita sospensione di uno dei capi d’incolpazione contemplati nel procedimento R.g. 5/05 ed, altresì, nella parte in cui ha ritenuto la sua responsabilità in merito ai capi d’incolpazione, relativi a quel procedimento, concernenti l’omessa partecipazione alla cliente del già intervenuto accordo con i legali della controparte e l’induzione della stessa a sottoscrivere un accordo conciliativo con previsione in suo favore di compensi superiori a quelli convenuti.

Con il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, la professionista, deducendo violazioni di legge e vizi motivazione, censura, infine, la decisione impugnata, negando la sussistenza delle ascritte irregolarità fiscali e lamentando l’eccessiva entità della sanzione irrogata.

Tutti i motivi da ultimi riportati vanno disattesi. Ed, invero, occorre, preliminarmente, rilevare: che il quinto motivo si rivela, quanto al primo profilo, almeno carente sul piano dell'”autosufficienza”, introducendo questione afferente al governo delle prove nel giudizio di primo grado non compiutamente descritta e di cui nè la sentenza impugnata nè il ricorso della B. indicano se e come introdotta in appello; che il sesto motivo, per la parte concernente la censura dello “stralcio” di uno dei capi d’incolpazione di cui al procedimento R.g. 5/05 e la sospensione del giudizio ad esso relativo in attesa della definizione di pregiudiziale penale, risulta carente sul piano dell’interesse ad agire; che l’ottavo motivo non fornisce indicazione alcuna in merito agli elementi giustificanti la richiesta riduzione dell’entità della sanzione irrogata, con conseguenti negative ricadute sul piano dell'”autosufficienza”.

Deve, peraltro, considerarsi che tutte le doglianze in rassegna si risolvono in inammissibili sindacati in fatto.

Invero – a fronte dell’articolata motivazione, in base alla quale il Consiglio nazionale forense ha dato conto della ricorrenza delle condizioni per lo “stralcio” di una sola delle incolpazioni contemplate nel procedimento R.g. 5/05 ed, altresì, del conseguito convincimento circa la responsabilità della professionista in merito ai capi d’incolpazione concernenti l’esposizione di compensi eccessivi, lo sfruttamento a proprio indebito vantaggio di reticenze verso la cliente e le ascritte irregolarità fiscali nonchè sulla ridefinizione della sanzione – con gli indicati motivi di ricorso, la B., pur apparentemente prospettando violazioni di legge e carenze di motivazione, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune o vizi logici, si sottrae al giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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