Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28339 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28339 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17444-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
COMPAGNONE VINCENZA;

– intimata avverso la sentenza n. 480/39/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA
di LATINA del 9/04/2010, depositata il 06/05/2010;

Data pubblicazione: 18/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Vincenza Compagnone per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, riformando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di
Latina, ha annullato un avviso di accertamento IRPEF 2004; con tale avviso
erano stati rideterminati i redditi da partecipazione della contribuente (con
conseguente riliquidazione dell’IRPEF) imputandole la quota a lei riferibile
dei maggiori redditi accertati con una avviso di accertamento emesso nei
confronti della società Francia I.L.C. di Francia Alceo e F.11i sas, dalla stessa
partecipata.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato l’annullamento dell’avviso
di accertamento dei maggiori redditi da partecipazione della socia con
l’argomento di avere, con altra sentenza emessa nella medesima udienza,
annullato l’avviso di accertamento nei confronti della società, da cui il primo
scaturiva.
La difesa erariale censura, con il primo motivo, la violazione dell’articolo
2909 cc in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa
uniformando la pronuncia sul ricorso del socio alla pronuncia sul ricorso della
società senza che questa seconda fosse passata in giudicato; con il secondo
motivo, la violazione dell’articolo 295 cpc in cui la Commissione Tributaria
Regionale sarebbe incorsa omettendo di sospendere il giudizio sul ricorso
della socia fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del
giudizio sul ricorso della società.
La contribuente non si è costituita in questa sede.
All’esito del deposto della relazione ex art. 380 bis cpc la causa è stata
discussa nella camera di consiglio del N.l 1.13. per la quale la difesa erariale
ha depositato memoria difensiva.
Ric. 2011 n. 17444 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea di fatto il Collegio osserva che, ancorché nella sentenza gravata si
affermi che l’accertamento oggetto del presente giudizio sia “scaturito da altro

accertamento per il medesimo periodo d’imposta a carico della soc. “Fancia

riferiscono i redditi di cui si discute, la società Francia I.L.C., partecipata dalla
contribuente, aveva forma di società in accomandita semplice. Tanto emerge
dalla motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, ove si riferisce che
col Modello Unico per l’anno 2004 la contribuente aveva dichiarato ” il reddito

derivante dalla partecipazione agli utili della Francia Industria Lattiero
Casearia Alceo e F.11i sas” e dal testo del ricorso introduttivo di primo grado,
in cui si afferma “la sig.ra Compagnone è titolare di una quota di

partecipazione agli utili pari all’8,34% nella società Francia ILC srl, già
Francia IL. C’. di Francia Alceo e F.11i sas”.
Ciò premesso, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito,
con la sentenza n. 14815 del 2008. che – per il principio per cui i redditi delle
società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi (art. 5 TU1R) – la rettifica della dichiarazione dei
redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni
dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che
discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali);
cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario
tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di
ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari.
Nella specie il giudizio di merito definito con la sentenza d’appello impugnata
dalla difesa erariale si è svolto nel contraddittorio della sola socia Vincenza
Compagnone e non anche nei confronti della società partecipata Francia
Ric. 2011 n. 17444 sez. MT – ud. 14-11-2013
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I.L.C. Sri” di cui gli stessi sono soci”, è pacifico che nell’anno 2004, a cui si

I.L.C. di Francia Alceo e F.11i sas e degli altri soci della stessa.
Deve pertanto dichiararsi d’ufficio la nullità dell’intero giudizio, cassarsi la
sentenza gravata e rinviare la causa in primo grado alla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina;

P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza gravata, dichiara la nullità del giudizio di merito e
rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina.
Compensa interamente le spese, anche per le fasi di merito.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

Appare equo compensare le spese del giudizio dichiarato nullo.

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