Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28338 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. un., 22/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso

lo studio dell’avvocato LUBRANO Filippo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SARACCO GIANNI MARIA, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

BORIO MANGIAROTTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99,

presso lo studio degli avvocati CONTE ERNESTO, CONTE MICHELE, CONTE

GIOVANNI BATTISTA, che la rappresentano e difendono, per delega in

atti;

– controricorrente –

contro

SEVA S.R.L., ENERGY S.R.L., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO

DI FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO ANTONELLA, che

le rappresenta e difende per delega a margine dei rispettivi

controricorsi e ricorsi incidentali;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

C.V.A. S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 27039-2010 proposto da:

C.V.A. S.P.A. (COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE – COMPAGNIE

VALDOTAINE DES EAUX S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111,

presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA LUCIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati AICARDI NICOLA, CAIA GIUSEPPE, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BORIO MANGIAROTTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99,

presso lo studio degli avvocati CONTE ERNESTO, CONTE MICHELE, CONTE

GIOVANNI BATTISTA, che la rappresentano e difendono, per delega in

atti;

– controricorrente –

contro

SEVA S.R.L., ENERGY S.R.L., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO

DI FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO ANTONELLA, che

le rappresenta e difende per delega a margine dei rispettivi

controricorsi e ricorsi incidentali;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 127/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 21/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

uditi gli avvocati Enrico LUBRANO per delega dell’avvocato Filippo

Lubrano, Nicola AICARDI, Antonella ANSELMO, Michele CONTE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pendendo domande di subconcessione di derivazione dalla Dora Baltea a scopo di produzione idroelettrica proposte da Seva s.r.l., dal Comune di Prè Saint Didier e da Exergy s.r.l., la Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con Delib. 24 ottobre 2008, n. 3046, respinse l’istanza di ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale avanzata da Borio Mangiarotti s.r.l. ed accolse, invece, quella avanzata da Compagnia Valdostana delle Acque s.p.a., società a totale partecipazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il tramite della finanziaria regionale Finaosta s.p.a..

Avverso detta delibera, proposero distinti ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, in sede di giurisdizione diretta, Borio Mangiarotti nonchè, con identiche argomentazioni, Seva ed Exergy.

Con sentenza 21.9.2010 n. 127, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, riuniti i ricorsi, annullò i provvedimenti impugnati. In particolare: a) in accoglimento del secondo comune motivo dei ricorsi promossi da Seva e da Exergy, rilevò il difetto di motivazione dell’ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale della Compagnia Valdostana delle Acque, con specifico riguardo alla valutazione della ricorrenza del requisito dell'”interesse pubblico speciale e prevalente”; b) in accoglimento del primo motivo del ricorso promosso da Borio Mangiarotti, riscontrò la carenza dei presupposti per l’ammissione a concorrenza eccezionale della Compagnia Valdostana delle Acque e per la preferenza accordata al suo progetto rispetto a quello della ricorrente e ciò in considerazione della mancanza di qualsiasi “valutazione contrapposta e concorrenziale” tra i due progetti e della “oltre che generica, decisamente pretestuosa” motivazione del rigetto dell’istanza della ricorrente medesima; c) in accoglimento del quarto motivo del ricorso promosso da Borio Mangiarotti e del terzo motivo comune ai ricorsi di Seva e Exergy, affermò che l’ammissione alla procedura concorsuale di una società partecipata dall’Amministrazione subconcedente implicava, di per sè, per l’immanente effetto distorsivo sulla concorrenza, una violazione (o, almeno, un’elusione) dell’art. 86 Trattato Ce (ora art. 106 T.F.U.E.); d) dichiarò assorbito “ogni altro profilo di doglianza”.

Avverso tale decisione, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Compagnia Valdostana delle Acque hanno proposto distinti ricorsi, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 200 e art. 111 Cost., rispettivamente, in sei ed in tre motivi. Borio Mangiarotti, Seva e Exergy hanno resistito con controricorso. Seva ed Exergy hanno anche proposto un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)- 1. I ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

2. Ciò posto, occorre, in via preliminare, rilevare l’infondatezza dell’eccezione, con la quale Seva, Exergy e Borio Mangiarotti mirano a far rilevare l’inammissibilità dei ricorsi promossi da Regione Autonoma Valle d’Aosta e da Compagnia Valdostana delle Acque, in quanto non investenti l’asserita autonoma ratio della decisione impugnata ravvisabile nell’affermata illegittimità del contrastato provvedimento regionale di ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale di Compagnia Valdostana delle Acque per mancata comunicazione dell’inizio del correlativo subprocedimento.

In proposito, deve, invero, osservarsi che la questione dell’illegittimità del provvedimento in rassegna per il profilo considerato non è stata resa oggetto di decisione da parte del giudice a quo, ma è stata da questi ritenuta assorbita nelle (altre) determinazioni assunte, al pari di “ogni altro profilo di doglianza” diverso da quelli di cui alle sopra riportate lett. a), b) e c).

Ciò, pure con specifico riferimento al ricorso promosso da Borio Mangiarotti, posto che l’inciso “anche sotto l’aspetto della mancata conoscenza dell’intera documentazione del procedimento”, comparente nella decisione impugnata (a p. 21) in riferimento al primo motivo del ricorso succitato, appare attenere alla sola descrizione complessiva del motivo medesimo piuttosto che ai contenuti della correlativa determinazione decisionale, essendo questa univocamente incentrata sui soli profili della mancanza di una “valutazione contrapposta e concorrenziale” tra i progetti di Borio Mangiarotti e di Compagnia Valdostana delle Acque ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9 e della genericità e pretestuosità della motivazione del rigetto dell’istanza di Borio Mangiarotti.

2)- 1. Regione Autonoma Valle d’Aosta e Compagnia Valdostana delle Acque – rispettivamente, con il primo ed il secondo motivo e con il primo motivo dei relativi ricorsi – censurano, in primo luogo, la decisione impugnata, sul piano della violazione di legge (R.D. n. 1775 del 1933, art. 10) e su quello del difetto assoluto di motivazione, con riferimento all’affermata illegittimità del provvedimento regionale di ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale della Compagnia Valdostana delle Acque, per carenza di motivazione in merito alla ricorrenza del requisito dell'”interesse pubblico speciale e prevalente”.

Rispettivamente, con il quarto ed il secondo motivo dei relativi ricorsi, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Compagnia Valdostana delle Acque censurano, in secondo luogo, la decisione impugnata, sul piano della violazione di legge (R.D. n. 1775 del 1933, art. 9) e su quello del vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta illegittimità della preferenza accordata dal provvedimento regionale, a fine di ammissione a concorrenza eccezionale, alla domanda di subconcessione di derivazione idrica avanzata dalla Compagnia Valdostana delle Acque rispetto a quella, analoga, avanzata da Borio Mangiarotti.

Rispettivamente se con il quinto ed il sesto motivo e con il terzo motivo dei relativi ricorsi, le succitate ricorrenti censurano, infine, la decisione impugnata, sul piano della violazione di legge (art. 86 Trattato Ce, ora 106 T.F.U.E.) e su quello del vizio di motivazione – nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il provvedimento regionale di ammissione della Compagnia Valdostana delle Acque ad istruttoria in concorrenza eccezionale, sul presupposto che l’ammissione a procedura concorsuale di società partecipata dall’Amministrazione subconcedente determinerebbe, di per sè, violazione delle evocate norme comunitarie.

2. Con identici motivi, Seva ed Exergy, pur pienamente vittoriose nel giudizio a quo, censurano la decisione del Tribunale Superiore delle Acque in rassegna, in via di ricorso incidentale, con riferimento all’esito riservato alla proposta impugnativa del provvedimento regionale, sotto il profilo della violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 e art. 97 Cost., per mancata comunicazione dell’inizio del subprocedimento di ammissione in concorrenza eccezionale.

3)- 1a. In merito alla prima delle sopra riportate doglianze della Regione Autonoma Valle d’Aosta e della Compagnia Valdostana delle Acque, occorre premettere che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’annullato provvedimento regionale giustifica l’ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale del progetto della Compagnia Valdostana delle Acque, riscontrandovi un “interesse pubblico speciale e prevalente”, in funzione della sua idoneità a garantire una maggiore sicurezza del sistema elettrico regionale, consentendo la rialimentazione in autonomia della rete elettrica della Valdigne (ed eventualmente, con opportuni interventi di predisposizione, anche della città di Aosta) ed, altresì, della possibilità, riferita da Terna s.p.a. (società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico di trasmissione dell’energia sulla rete elettrica nazionale) di inserire l’impianto idroelettrico asservito dalla derivazione nel “Piano di riaccensione”e del sistema elettrico nazionale.

Ciò posto, deve considerarsi che, nell’argomentarne l’annullamento, la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche qui impugnata – richiamata propria consolidata giurisprudenza (T.s.a.p. 35/1997, 20/1995), secondo cui l’interesse pubblico rilevante ai fini dell’ammissione in concorrenza eccezionale è soltanto quello che attiene all'”uso diretto” dell’acqua (nel senso che la domanda può essere ammessa in concorrenza eccezionale solo ove l’interesse pubblico che è idonea a soddisfare risieda nel diretto sfruttamento della risorsa idrica, e non sia, invece, realizzato in via meramente mediata, attraverso l’uso dei proventi derivanti dall’impiego diretto della risorsa) – nega che, nell’ammettere a concorrenza eccezionale il progetto della Compagnia Valdostana delle Acque, la Giunta della Regione Valle d’Aosta si sia, in concreto, attenuta a tale criterio;

e sostiene che essa, obliterando ogni profilo inerente all’interesse pubblico come sopra definito, avrebbe, invece, individuato l’interesse giustificante l’ammissione in concorrenza eccezionale nella mera maggior convenienza economica (implicante arricchimento non dissimile da quello proprio di qualsiasi altro soggetto privato) connessa al soddisfacimento dell’interesse di Terna.

Alla luce degli esposti rilievi, la doglianza della Regione Valle d’Aosta e della Compagnia Valdostana delle Acque in esame si rivela pienamente fondata.

Nell’affermare lo scorretto governo della nozione di “interesse pubblico speciale e prevalente” da parte della Giunta regionale, la decisione impugnata finisce, invero, per tradire la stessa evocata consolidata interpretazione del R.D.L. n. 1775 del 1933, art. 10 così incorrendo in violazione della disposizione medesima.

L’idoneità del progetto della Compagnia Valdostana delle Acque di garantire il servizio di rialimentazione della rete elettrica in caso di black-out, indicato nel provvedimento regionale quale interesse pubblico qualificante ai fini dell’ammissione in concorrenza eccezionale, costituisce, infatti, indubitabilmente espressione di un “uso diretto” e non meramente mediato della risorsa. Ciò mentre i concomitanti vantaggi economici, immanenti in qualsiasi iniziativa imprenditoriale, non possono certo, di per se stessi, escludere la ricorrenza dei presupposti di operatività della norma.

D’altro canto – anche per l’assenza di qualsiasi coerente consequenzialità tra la richiamata premessa in diritto e la conclusione – l’inesistenza del requisito dell'”interesse pubblico speciale e prevalente” nel progetto di Compagnia Valdostana delle Acque risulta affermazione perentoria quanto apodittica della decisione del Tribunale Superiore delle Acque, che, lasciando pertanto imprescrutabile la specifica ratio decidendi e precludendone qualsiasi controllo, si rivela, in parte qua, anche affetta da difetto assoluto di motivazione.

1.b I rilievi esposti comportano l’assorbimento del terzo motivo del ricorso della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con il quale viene dedotta, in relazione al medesimo capo della decisione impugnata, la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 10 con riguardo alla negata legittimità dell’ammissione in concorso eccezionale di Compagnia Valdostana delle Acque in funzione del solo riferimento al mero criterio soggettivo della sua natura di società con scopo di lucro.

2. Con riferimento alla seconda delle doglianze avanzate da Regione Autonoma Valle d’Aosta e Compagnia Valdostana delle Acque – incidente sull’affermata illegittimità della preferenza accordata dal provvedimento regionale alla domanda di derivazione della Compagnia Valdostana delle Acque rispetto a quella proposta da Borio Mangiarotti – occorre rilevare che, per il profilo considerato, la decisione impugnata collega la ritenuta illegittimità del provvedimento della Giunta regionale al mancato esperimento di ogni “valutazione contrapposta e concorrenziale” tra i progetti di Borio Mangiarotti e di Compagnia Valdostana delle Acque ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9 ed al fatto che la motivazione del rigetto dell’istanza di Borio Mangiarotti sarebbe stata “oltre che generica, decisamente pretestuosa”.

La doglianza è fondata.

Invero – richiamando l’esigenza di una valutazione comparativa delle istanze R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 9 ai fini dell’ammissione in concorrenza eccezionale – il tribunale Superiore delle Acque pare confondere la valutazione che l’Amministrazione concedente deve compiere per l’eventuale ammissione di domande in concorrenza eccezionale con la valutazione comparativa che la stessa Amministrazione deve effettuare successivamente, tra le domande ammesse, al fine della scelta del subconcessionario.

Il provvedimento di ammissione in concorrenza eccezionale (nella specie annullato), attenendo alla fase dell’ammissione delle domande (ed essendo, pertanto, soltanto prodromico alla successiva gara tra le domande ammesse) non richiede alcuna valutazione comparativa delle istanze pendenti (rilevante ai fini dell’aggiudicazione della subconcessione), ma richiede solo la ricognizione, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 10 della sussistenza di uno “speciale e prevalente motivo di interesse pubblico” (nel senso specificato in precedenza).

Meramente apodittica si rivela, poi, l’affermazione secondo cui il diniego di ammissione dell’istanza di Borio Mangiarotti sarebbe generico e pretestuoso.

3. Fondata è, infine, anche la doglianza, con la quale Regione Autonoma Valle d’Aosta e Compagnia Valdostana delle Acque censurano la decisione del Tribunale Superiore delle Acque in merito all’affermata illegittimità del provvedimento regionale di ammissione di Compagnia Valdostana delle Acque ad istruttoria in concorrenza eccezionale, con riferimento alle norme nazionali e comunitarie a tutela della libera concorrenza.

Quanto al profilo considerato, il Tribunale Superiore delle Acque, sostiene che la natura di impresa a capitale dell’ente pubblico concedente è elemento, di per sè, ostativo anche al solo accesso al procedimento concorsuale indetto da tale ente; sicchè, per ravvisare, nel procedimento concorsuale di concessione di acqua pubblica, una disparità di trattamento perpetrata dall’Amministrazione concedente in favore del concorrente da essa stessa partecipato a danno degli altri concorrenti, non sarebbe necessario accertare, a seguito di apposite indagini e valutazioni, la presenza effettiva di fenomeni distorsivi e fuorvianti, perchè tale disparità risiederebbe in re ipsa nel solo dato della partecipazione dell’ente che ha indetto la procedura concorsuale al capitale della società concorrente; in altre parole, il solo fatto della presenza in una pubblica gara di un organismo partecipato dall’ente aggiudicatore determinerebbe una presunzione assoluta di disparità di trattamento in danno degli altri concorrenti, in ragione della posizione di privilegio intrinseco di cui godrebbe tale organismo con riguardo alle valutazioni del soggetto aggiudicante.

La tesi del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, contrastato dalle ricorrenti, non può essere condivisa.

Ed, invero, la partecipazione dell’Amministrazione aggiudicatrice al capitale della società concorrente non determina, di per sè, alcuna violazione di norme o di principi giuridici nè dell’ordinamento nazionale nè dell’ordinamento comunitario ed anzi, in contrasto con i principi di detti ordinamenti, si porrebbe una discriminazione di dette società nell’accesso al concorso.

Quanto all’ordinamento nazionale rilevano in tal senso, in particolare, il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. ed il principio di libertà d’impresa, indifferenziatamente riconosciuto, ex art. 41 Cost., comma 3, sia con riguardo all’attività economica pubblica sia a riguardo di attività economica privata.

Quanto all’ordinamento comunitario, rilevano la previsione dell’art. 86 del Trattato CE, ora art. 106 T.F.U.E., (che, vietando il mantenimento nei confronti delle imprese pubbliche di misure contrarie alle norme del Trattato, salvo quelle strettamente necessarie all’adempimento delle specifiche funzioni di interesse generale di cui siano investite, presuppone, per ogni altro aspetto, una piena parificazione tra imprese pubbliche e private) nonchè il principio di neutralità rispetto alla partecipazione dei pubblici poteri all’esercizio di imprese, sancito dall’art. 295 Trattato CE (ora art. 345 T.F.D.E.), in forza del quale “i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri” e non stabiliscono, quindi, alcuna forma di penalizzazione della proprietà pubblica rispetto a quella privata.

In conformità con tale impostazione, la direttiva 2004/18/CE (sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) qualifica come “imprenditore”, “fornitore” “prestatore di servizi” (cfr. l’art. 1, par. 8) qualsiasi “persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi”, senza, dunque, operare discriminazione alcuna tra la posizione degli operatori pubblici e quella degli operatori privati.

La giurisprudenza comunitaria ha, peraltro, precisato che “il principio di parità di trattamento degli offerenti … non è violato per il solo fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ammette a partecipare ad una procedura di aggiudicazione . . .

organismi che ricevono, da essa stessa o da altre amministrazioni aggiudicatrici, sovvenzioni, indipendentemente dalla loro natura” e che “se il legislatore comunitario avesse avuto l’intenzione di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici ad escludere tali offerenti, l’avrebbe espressamente indicato” (cfr. C.G. 7.12.2000, in causa C-94/99, Arge Gewasserschutz, e 23.12.2009, in causa C-305/08, Conisma) e che è, inoltre, contraria al diritto comunitario, perchè viola il principio di proporzionalità, una normativa nazionale che escluda dalle gare pubbliche intere categorie di operatori in virtù di una presunzione assoluta di violazione del principio di parità di trattamento, senza permettere valutazioni caso per caso (v. C.G., grande sezione, 16.12.2008, in causa C-213-07, Michaniki).

D’altro canto, la stessa problematica comunitaria relativa ai limiti della prassi della “in house providing” (pure evocata dalla sentenza impugnata) rivela, specularmente, la legittimità dell’ammissione a procedimento di evidenza pubblica di società partecipata dall’ente aggiudicatario (cfr. C.G. 11.1.2005, in causa C-26/03, Stadt Halle, 13.10.2005 in causa C-458/03, Parking Brixen s.p.a. e 18.11.1999, in C-197/98).

Non diversamente, deve condividersi la giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. 6^, 3499/08, sez. 5^ 6325/04), laddove ha affermato che, in merito all’ammissione a gare d’appalto, la circostanza che una delle imprese concorrenti è partecipata dalla stessa amministrazione appaltante è, di per sè, irrilevante, giacchè non è contemplata da alcuna norma come elemento ostativo alla partecipazione ad una pubblica gara d’appalto indetta dall’ente titolare della partecipazione; e che a diversa conclusione non può pervenirsi in applicazione dei principi costituzionali d’mparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa nonchè dei principi generali di concorrenzialità, poichè le garanzie offerte dalla procedura dell’evidenza pubblica sono idonee ad escludere che la partecipazione alla società da parte dell’ente pubblico che bandisce la gara configuri, di per se stessa, fattore distorsivo della concorrenza ed offrire alla società partecipata un illegittimo vantaggio a scapito delle altre imprese.

Per converso, nessuna rilevanza ai fini qui considerati assume il precedente di questa Corte Cass., ss.uu., 11653/06, richiamato a conforto dalla sentenza impugnata. La decisione si è, infatti, limitata ad affermare l’illegittimità, per contrasto con il principio di libera concorrenza, di una norma regionale (la L.R. Lombardia 28 giugno 1998, n. 10, art. 22) che, al fine del rilascio di concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico, accordava, in sede di aggiudicazione, trattamento preferenziale alle società pubbliche o miste pubbliche-private, in funzione della loro particolare natura e solo di questa.

In base ai principi generali, sia nazionali sia comunitari, devono, dunque, escludersi, salvi espliciti divieti, limitazioni alla facoltà dei soggetti pubblici o a partecipazione pubblica di concorrere a gare di evidenza pubblica. Con la conseguenza che, così come sostenuto da Regione Valle d’Aosta e Compagnia Valdostana delle Acque, la circostanza che Compagnia Valdostana delle Acque sia interamente (seppur indirettamente) partecipata dalla Regione Valle d’Aosta, non osta, di per sè, al suo accesso al concorso per l’aggiudicazione, da parte della Regione medesima, di subconcessione di derivazione a scopo di produzione idroelettrica.

4) – Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi proposti da Regione Autonoma Valle d’Aosta e Compagnia Valdostana delle Acque devono essere accolti. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (in diversa composizione), per l’esame delle doglianze di Seva, Exergy e Borio Mangiarotti già ritenute assorbite nella decisione impugnata e qui riformata ed, altresì, per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Incidendo su questioni rimesse al giudice del rinvio, il motivo di ricorso incidentale comune a Seva ed a Exergy (parti pienamente vittoriose nel giudizio a quo) resta assorbito nella presente decisione.

P.Q.M.

la Corte: riuniti i ricorsi, accoglie i ricorsi proposti dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e dalla Compagnia Valdostana delle Acque s.p.a. e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali promossi da Seva s.r.l. e da Exergy s.r.l.; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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