Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28338 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28338 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17411-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente i .:t11)1″(„)

PENNISI SALVATORE PNNSV148L211017Z, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRASSI CLAUDIO giusta
procura a margine del controricors

– controricorrente avverso la sentenza o. 144/18/2010 della COMMISSIONE
TRIBUT ARIA i: .

9068

SVZIONE

Data pubblicazione: 18/12/2013

DISTACCATA di CATANIA del 29/04/2010, depositata

il

04/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal

Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO;

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Salvatore Pennisi *per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato il diniego di definizione della lite fiscale pendente ex art. 16 I. 289/02 opposta dall'Ufficio al contribuente sul motivo che la lite non rientrava tra quelle definibili, in quanto era stata introdotta il 18.2.2004 e, pertanto, non era pendente alla data dell' l . .04. Secondo la Commissione Tributaria Re2ionale ci fini della pendenza della lite doveva aversi riguardo al momento della notifica dell'atto impositivo (nella specie, 22.12.03. cosicche la lite risultava pendente alt' 1.1 .04). in quanto la lite era potenziale (e pertanto, secondo il giudice di merito, doveva giudicarsi pendente) per l'intero arco di tempo di proponibilità del ricorso giurisdizionale avverso detto atto impositivo. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale lamenta la violazione di legge. con riferimento all'articolo 16 I. 289/02. Il contribuente si è costituito con controricorso Il ricorso appare manifestamente fondato. L'articolo 16, comma 3, lettera a) della legge n. 289/02 definisce "pendente" la lite, per quanto qui interessa, quando "alla data di entrata in vigore della presente legge è stato proposto l'atto introduttivo del ,giudizio". La data di entrata in vigore della legge 289/02 è 1'1.1.03 ma l'operatività delle disposizioni di cui ali' articolo 16 di tale legge è stata estesa dall' articolo 2, comma 49. della successiva legge n. 350/03 alla data di entrata in vigore (1.1.04) di quest'ultima legge. Dal combinato disposto delle norme richiamate emerge che la definizione delle liti fiscali ex art. 16 I. 289/02 non è ammessa per le lit i pe , le quali alla data del'1.1.04 non fosse stato "proposto l'alto introdunivo del giudho", a mina rilevando che a tale data fosse pendente il termine per proporre tale atto. La sentenza gravata. equiparando alla pendenza della lite fiscale la pendenza del termine per impugnare in sede giurisdizionale un atto impositivo. ha violato l'articolo 16 I. 289;02, equivocando sulla portata della sentenza JI cith2:A! Corte n. 26841/07. la quale ha affermato il principio che, collegandos ilco: -! 4 1 te pendenle al dato purameme formale Ric. 2011 vi. 17411 sez. MT - ud. 14-11-2013 -2- è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA. dell'esistenza di una controversia che in fluisca sul provvedimento impositivo. ia pendenza non è esclusa dalla sussistenza di vizi dell'ano di instaurazione del giudizio che ne implichino l'inammissibilità; ma non alTerma che In semplice pendenzi dei termini per proporre ricorso contro un atto impositivo equivalga n )(fn,le , 7a della lite Fiscale avente ad oggetto tale impugnativa. Si propone quindi al Collegio l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, nonché, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (è pacifico che legge 289/02), la decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso il diniego di definizione della lite fiscale pendente.>>

che ‘,ti contribuente si è costituiton controricorso:
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificala alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive:
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i ‘principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,

la causa può

essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese si compensano per le fasi eli merito e seguono la soccombenza per il
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie i; ricorso, cassa h sentenza :2ravata
merito, rigetta il ricorso introdlcdivo

e. decidendo nel

scucia contribuente; compensa le

spese delle fasi di merito e condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di cassazione. che liquida in 6 1.000 per
onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

l’istanza di definizione del contribuente era riferita all’articolo 16 e non all’articolo 15 della

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