Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28337 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 04/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTEROLOCUTORIA

sul ricorso 19271-2020 proposto da:

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO ANCONA

P.C., P.C. SOST. PROC. GEN. REPUBBLICA CORTE APPELLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), A.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 13708/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E’ stata richiesta la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 13707 del 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, liquidava le spese del procedimento in favore del controricorrente;

che, sulla richiesta, su conforme proposta del relatore il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio;

che è stata tuttavia omessa la comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza all’avv. A.A., controricorrente nel giudizio definito con la ordinanza oggetto di correzione;

che la causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo in modo che sia curato tale adempimento.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, con comunicazione del decreto di fissazione della nuova adunanza in camera di consiglio, corredato dalla proposta già formulata dal relatore, sia comunicato all’avv. A.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA