Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28336 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28336 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17259-201 I proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATI 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VlA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
LAMBERI ROBIR’In0;

– intimato avverso la sentenza n. 69/21/20 – 10 della Commissione ‘Tributaria
Regionale di FIRENZE del 26.4.2010, depositata il 12/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consighefe j -, ,elatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 18/12/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 b i ,v cod. proc. eiv., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Roberto Lamberi per la cassazione della sentenza di primo grado. ha dichiarato illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio ad una richiesta di condono avanzata dalla contribuente ai sensi dell'articolo 9 bis i. 289/02, in relazione alla quale era stato omesso il tempestivo ed integrale pagamento di tutte le rate. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sull'assunto che mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima il non impedirebbe il perfezionamento della sanatoria. L'Agenzia delle Entrate deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc. e assume che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato l' articolo 9 bis I. 289/02 nel ritenere che gli effetti del condono previsto da tale disposizione si producano anche nel caso di carente o intempestivo versamento delle somme complessivamente dovute per il perfezionamento del condono. Il contribuente non è costituito. Il ricorso appare fondato, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si pone in contrasto con l' insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di :nero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni - costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum". esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pacametno 'ai' le determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo. Cass. 19546/11 "In tema di condono «fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli arti. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002. n. 289 - che considerano efficaci le ipotesi di condono iri regolate anche senza adempimento integrale iwuscenibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale, nell'ipotesi prevista thdrart. 9 bis della legge citata la non Ric. 2011 n. 17259 sez. MT - ud. 14-11-2:213 -2- sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, confermando la applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata". In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con decisione di merito ex art. 384 cpc di rigetto del ricorso del contribuente..>>

che il contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata:
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,

la causa può

essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese si compensano per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata

e, decidendo nel

merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le
spese delle fasi di merito e condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di cassazione. che liquida in € 1.000 per
onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con

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