Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28335 del 18/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28335 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 17231-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
OPEN SPACE, SRL 05844581008 in persona del legale rappresentante
pro tempore, ele:tivamente (iomiciliata in R01\1.\, PLAZY,A DEL
RISORGIMENTO 14, presso h) studio dell’avvocato VINCKNZO
LUIGI che la rappre.senta e difende unitamente all’avvocato
EMILIANO
Rossrrfo, g ius ta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 18/12/2013
t
avverso la sentenza n. 90/7/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 26.4.2010, depositata il 06/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013
dal Consigliere Relatore Dott. ANTONEI,L0
COSENTINO.
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L' Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Open Space srl per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile
l'appello proposto dall'Ufficio di Roma I dell'Agenzia avverso la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella esattoriale: la statuizione di
inammissibilità dell'appello veniva motivata dalla Commissione Tributaria Regionale col
rilievo che l'appellante non aveva prodotto l'autorizzazione all'appello del responsabile
dell'ufficio contenzioso della Direzione Regionale delle Entrate, prevista dall'articolo 52,
comma 2, D.Lgs. 546/92.
La contribuente si è costituita con controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta la falsa applicazione
dell'articolo 52, secondo comma D.Lgs. 546/92.
Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la decisione della sentenza gravata si pone in
contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "Nel processo tributario, la disposizione dell'art. 52, cornuta secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546,
secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Alinistero delle s finanze
e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello
principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del conlenzioso della competente
direzione generale delle en/rate e dal responsabile del Se11 1 /110 del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione
una volta divenuta operativa - in s forza del D. Al. dell'economia 28 dicembre 2000 - la
disciplina recata dall'al i. 57 del D.Lg.s•. 30 luglio ;999, 300, che ha ist/taito le agenzie ,cneralin't clelh.',Iitnzioni 111 precMemzu esercitale fiscali, attribuendo ad esse la gestione
dai dipartimenti e dagli uffici del 17. 'ero delle . finanze. e' trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e cc»npetenze, au esercitarsi secondo la disMina
dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguilo della soppressione di tutti gli uffici
ed organi ministeriali ai quali. 1à riferimento l'art. 52, compia secondo. del D.Lgs. n. 546 del
1992, infatti, da tale norma non pos:;ono /arsi discendere condizionomenti al diritto delle Ric. 2011 n. 17231 sez. MT - ud. 14-11-2013 -2- E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE agenzie (nella specie. P/Igen:fa del (lemmi()) di appellare le •s'eptenze od esse slavorevoiri delle
commissioni tributarie provinciali." (così seni n. 204/05; conf. sentt. no. 10943/07, 16430/11).
In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza
gravata.>>;
che la società contribuente si è costituita con controricorso:
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti espostd nella relazione:
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che
rinvia alla
si atterrà al principio di
diritto richiamato nella relazione trascritta in motivazione e regolerà anche le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 14 novembre 9 013.
che non sono state depositate memorie difensive: