Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28334 del 18/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28334 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
Data pubblicazione: 18/12/2013
ORDINANZA
sul ricorso 17097-2011 proposto da:
AGENZIA DEI] J.
VNTRXIE 06363391001 in
persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
MANUFATTI MICHELANGELO di Di CARLO M. & C, SS;
–
intimata
–
avverso la sentenza n. L182/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 19.4.2010,
depositata il 06/05/2010;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTON FILO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L' Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Manufatti Michelangelo di Di Carlo M. &
C. sas per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, riformando la pronuncia di primo grado, ha annullato una cartella esattoriale per la
riscossione di tributi relativi all'anno d'imposta 2003, nella misura accertata all'esito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni della contribuente effettuato ai sensi degli articoli
36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto la cartella impugnata nulla per l'omissione
della previa comunicazione dell' invito a chiarimenti previsto dall'articolo 6, quinto comma,
della legge 212/2000.
La contribuente non si è costituita in questa sede.
Con l'unico motivo di ricorso - rubricato "violazione degli articoli 36 bis DPR 600/73 e 54
bis DPR 633/72, violazione l'alsa applicazione dell'articolo 6, quinto cominci. I. 212/2000, in
relazione all'articolo 360 17. 3 cpc" - si deduce che la Commissione Tributaria Regionale
sarebbe incorsa nella violazione di dette disposizioni nel ritenere che la mancata
comunicazione al contribuente dell'invito di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge
212/2000 sia causa di nullità della cartella esattoriale.
Il motivo appare manifestamente fondato.
La decisione della sentenza gravata contrasta, infatti, con l'insegnamento di questa Corte
secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio
2000, n. 212 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in funi i casi in cui si debba
procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, 17. 600,
ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione,
quest'ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore
materiale, che è l'ipotesi tipica disciplinata dall'art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v'è
necessità di chiarire nulla e. se i! legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio
preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non
avrebbe indicalo quale presupposto di esso l'incertezza riguardante "aspetti rilevanti della
dichiarazione"." (così Cass. 7536/11: vedi anche, nello stesso senso. Cass. 795/1 l e, da
ultimo, Cass. 8342/12).
In conclusione, si propone raccoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e la Ric. 2011 n. 17097 sez. MT - ud. 14-11-2013
-2- v decisione nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.>>
che la società contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società
contribuente.
Si compensano interamente le spese sia delle fasi di merito che del giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata
e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le
spese sia delle fasi di merito che del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;