Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28334 del 11/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28334
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12975-2020 proposto da:
T.L., V.W., T.M.R., RICORSO NON
DEPOSITATO AL 01/06/2020;
– ricorrenti –
contro
F.P., FRANCO LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato Antonio
Briguglio, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Valeria Rossini, Paola Franco;
– controricorrenti –
RICORSO SUCCESSIVO
V.V., T.L., T.M.R., nella
qualità di eredi di V.R. e V.E.,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Bormida 4, presso lo studio
dell’avvocato Francesco Amici, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti successivi –
avverso la sentenza n. 269/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/01/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2020 dal Presidente Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO
che:
il Relatore designato, sulla base della segnalazione della cancelleria, ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Improcedibilità del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio, riesaminata la questione della tardività del deposito dei ricorso anche alle luce delle deduzioni contenute nella memoria dei ricorrenti, ritiene che il deposito del ricorso sia intervenuto tempestivamente, considerata la sospensione dei termini processuali disposta, in ragione della epidemia da Covid 19, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, poi prorogata dal D.L. n. 23 del 2020;
– le questioni sottoposte col ricorso mancano di evidenza decisoria.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Seconda.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020