Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28333 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28333 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 16968-2011 proposto da:
AGENZIA DEI ,LE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente Contro
BENIGNI EMA N

BNGMNI74.- 13-1-1-1501K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VL\ RICCARDO GRIZIOLI LANTE 5,
presso lo studio dell’avvocato CORRADO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DI ;\NDRI -‘,A MARCO, giusta
delega in calce alla procura di uovti difensore, allegata agli atti;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2013

avverso la sentenza n. 67/2/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 26.2.2010, depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013

dal Consigliere Relatore Dott. ÀNTC)NELLO

COSENTINO.

CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L' Agenzia delle Entrate ricorre contro la sie.ra Emanuela Benigni per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la pronuncia di primo grado, ha annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (riliquidando conseguentemente l'imposta di registro) sull'acquisto di un appartamento, avendo accertato che l'appartamento presentava caratteristiche di lusso. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'Ufficio fosse decaduto dall'azione impositiva, avendo notificato l'avviso oltre il termine triennale di cui ali' articolo 76, secondo comma, DPR 131/86, ed ha rigettato la tesi dell'Amministrazione secondo cui detto termine sarebbe stato prorogato di due anni ai sensi dell'articolo Il I. 289/02. In proposito la sentenza gravata afferma che la proroga prevista da tale articolo - quand'anche la si ritenga applicabile non solo nelle ipotesi contemplate nel comma I (rideterminazione del valore dei beni a cui si commisura l'imposta) ma anche in quelle contemplate nel comma I bis (violazioni relative all'applicazione di agevolazioni) - non sarebbe comunque applicabile alla presente fattispecie ralione temporis, in quanto il contratto tassato è stato registrato il 20.5.03 e dunque. secondo la Commissione Tributaria Regionale, al di fuori dell'operatività del condono di cui all'articolo Il della legge 289/02, limitato, secondo la sentenza gravata, agli atti registrati entro il 30.11.02. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale denuncia la violazione dell'articolo l l, commi I e I bis, 1.289/02, dell'articolo 76 DPR 131/86 e dell'articolo 2. comma 46, I. n. 350/03. La contribuente si è costituita con controricorso contrastando nel merito le argomentazioni della difesa erariale ma preliminarmente eccependo: a) La nullità della notifica del ricorso per cassazione : effettuata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 55 I. 69/09. per plurime violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della legge 53/94. richiamato dal suddetto articolo 55 I. 69/09: b) L'inesistenza della notifica clei icorso :7er eassazione, in difetto di prova che la persona notificante - il procuratore dello Stato Emma Damiani - sia abilitata al Ric. 2011 n. 16968 sez. MT - ud. 14-11-2013 -2- E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE patrocinio davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 365 cpc. Il ricorso appare ammissibile e manifestamente fondato. Sulle eccezioni preliminari della contro ricorrente è sufficiente rilevare che: Quanto all'eccezione sub a), qualunque nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione dell'intimato (cfr. Cass. 908/05). Quanto all'eccezione sub b), questa Corte ha già chiarito, con la sentenza 4950/12, che "Per la rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. all'art. 43 del r. d. 30 ottobre 1933, a. 611. del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell'intuitus .fiduciae" e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandalo, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione, e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale ., ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'alto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione .1.cliiega esp, ndo la spendila della qualità professionale abilitante alla difesa" Ancora in via preliminare va disatteso l'argomento della contro ricorrente secondo cui la questione della proroga dei termini di accertamento recata dall'articolo Il L 289/02 sarebbe inammissibile in questa sede per non essere stata sollevata dall'Agenzia delle entrate in sede di merito, giacché tale questione non implica la necessità di alcun accertamento di fatto (cfr. Cass. 20518;08) e,. d'altra parte, non consiste in una eccezione non rilevabile di ufficio (cfr. Cass. 4787/12), bensì in una mera difesa volta a paralizzare l'eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente. Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato. L'assunto della Commissione Tributaria Regionale secondo cui la fattispecie in esame sarebbe esclusa dall'ambito di operativi' à dai conciono ex art. I I. 289/02 e, conseguentemente, della proroga dei termini di esercizio del potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria prevista da detto articolo urta contro la lettera dell'articolo 2, comma 46. I. 350/03, che ha a propria volta prorogato al 30.9.03 l'ambito di applicabilità delle disposizioni dell'articolo I l l. 289/02. Né appaiono fondate le perplessità della contro ricorrente sulla legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, giacché essa non contiene alcuna "proroga della proroga" (in quanto la durata della proroga dei ern -iini di esercizio della potestà di accertamento dell'amministrazione resta quella biennale fissata dal primo comma dell'articolo I l I. Ric. 2011 n. 16968 sez. MT - ud. 14-11-2013 -3- 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, possono avvalersi, secondo la disciplina di cui 289/02), ma estende. per ovvie esigenze di razionalità del sistema e buon andamento della pubblica amministrazione. l'operwivita di detta proroga. pur sempre biennale alle medesime fattispecie (vale a dire ai contratti registrati nel periodo tra il 30.11.02 e il 30.9.03) alle quali estende l'operatività del condono. Quanto poi, infine. agli argomenti della contro ricorrente sulla correttezza della interpretazione che estende la proroga cli due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro prevista dall'art. I 1. comma I, della legge richiamare l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui "La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dall'art. I I, C0111111C1 I, della legge 27 dicembre 2002. n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficac/a dell'islanlit di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al CO1111110 I-bis. riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione. cosicché, trattandosi delle medesime imposte. sarebbe incimgrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto."; (così Cass. 12069/10: nello stesso senso, Cass. 24575/10, Cass. 20698/11, Cass. 5480/13 e, in precedenza, Cass. 4321/09). Si ritiene, in conclusione, che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l' accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata: non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto (dalle motivazioni della Commissione "fributaria Regionale emerge che l'unico motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento era la dedotta decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva), cosicché la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente..>>

che la contribuente si è costituita con controricorso:
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che la contribuente ha depositato una memoria difensiva;
che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che gli argomenti esposti nella memoria difensiva della contribuente vanno
disattesi, giacché i precedenti

di qtwsla Corte richiamati nella relazione si

riferiscono a fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
Ric. 2011 n. 16968 sez. MT- od. 14-11-2
-4-

la causa può

n. 289/02 anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis dello stesso articolo, è sufficiente

essere decisa nel merito, con il rietto del ricorso introduttivo della
contribuente.
Si compensano interamente le spese sia delle fasi di merito che del giudizio

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata

e, decidendo nel

merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese
sia delle fasi di merito che del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

di legittimità.

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