Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28332 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28332 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 16350-2011 proposto da:
BANCA DELLA TUSCIA CREDITO COOPERATIVO) SCPA
01651240564 (quale successore della Banca di Credito Cooperativo di
Farnese e della Banca di Credito Cooperativo di Monte Romano) in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV
MAGGIO n. 43, presso lo Studio Legale e Tributario MICCINESI E
ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato PURI PAOLO,
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE F.,NTHZ;VI’l 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, eiettivamer.te dotniciliata in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 18/12/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente avverso la sentenza n. 124/04/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal

Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Puri che ha chiesto
raccoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.
rilevato che, ai sensi dell’alt 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
-(< La società Banca della Tuscia Credito cooperativo s.c.p.a. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione, monetaria ex articolo 1224, secondo comma, cc sui ritardati pagamenti delle somme oggetto di rimborso lrpeg risultanti dalle dichiarazioni dei redditi mod. 760 per gli anni d'imposta dal 1988 al 1996 (escluso il 1992). La Commissione Tributaria Regionale - dopo una serie di astratte affermazioni in diritto (concernenti gli elementi costitutivi del fatto illecito, la non configurabilità del danno esistenziale, la non risarcibilità della lesione del "diritto alla tranquillità"), del tutto scollegate dalla fattispecie concretamente sottoposta sul giudizio - ha motivato la propria decisione affermando che "in materia di Irpeg le regole riguardanti l'esecuzione dei rimborsi sono espresse dagli articoli 37 e seguenti del d.p.r. 602/73. i quali nulla stabiliscono a proposito del risarcimento del danno. In particolare il pagamento degli interessi per rimborso di imposte è regolamentato, come già detto, dagli articoli 44 e 44 bis del d.p.r. 602/73, che, appunto, non prevedono la corresponsione di altri interessi per danni." Il ricorso si articola su tre motivi riferiti, i primi due, alla violazione dell'articolo 1224, secondo comma, cc in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa escludendo l'apiílicabilità di tale disposizione alle obbligazioni pecuniarie del Fisco (primo motivo) ed equiparando la domanda della contribuente di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cc ad una domanda di risarcimento del danno esistenziale (secondo motivo): con il terzo Ric. 2011 n, 16350 -2- sez. MT - ud. 14-11-2013 Regionale di ROMA del 14.1.2010, depositata il 27/04/2010; t motivo, infine, la ricorrente deduce la nullità della statuizione sulle spese della sentenza impugnata per assoluta assenza di motivazione, in violazione dell' articolo 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992. Il primo motivo appare fondato. L'affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui la domanda della contribuente di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cc andrebbe respinta perché la disciplina dettata in materia di rimborsi IRPEG dagli articoli 44 e 44 bis del "corresponsione di altri in/eressi per danni" contrasta con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui anche con riferimento alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'Erario opera il principio che, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, può liquidarsi il danno da svalutazione monetaria, sempre che il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione e salva l'applicazione, imposta dalla specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria, di un particolare rigore nella valutazione del materiale probatorio (sent. SSUU n. 16871/07; conforme, Sez. Trib. mi. 26403/10). La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nel ritenere non applicabile nel caso dell'obbligazione di rimborso IRPEG il disposto del secondo comma dell'articolo 1224 cc, in quanto non si può negare in astratto il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG; salvo adottare particolare rigore nella valutazione della prova di tale danno, proprio in ragione della specialità della fattispecie tributaria. Si propone quindi l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, perché questa si attenga al principio di diritto sopra enunciato e pertanto - ritenuta l'astratta risarcibilità del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cc, da ritardo nel pagamento dei rimborsi IRPEG - proceda alla concreta e rigorosa disamina delle prove al riguardo offerte dalla contribuente, verificando che la domanda della stessa risulti sorretta non dalla mera allegazione della sua qualità di imprenditore e dalla :nera deduzione del fenomeno inflattivo come fatto notorio, bensì da specifiche indicazioni in ordine al danno derivatole dalla indisponibilità del denaro determinata dall'inadempimento dell'Erario.»; che l'Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all'adunanza della camera di consiglio. ove peraltro non è intervenuta; che parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che il Collegio condivide gli argomenti esposteti nella relazione; che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le Ric. 2011 n. 16350 sez. MT - ud. 14-11-2013 -3- d.p.r. 602/73 non prevede la spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che si atterrà al principio di diritto richiamato nella relazione trascritta in motivazione e regolerà anche le Così deciso in Roma il 14 novembre 2013. spese del giudizio di cassazione.

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