Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28331 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28331 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

TANZILLI Marcello (TNZ MCL 48P29 A515W), TANZILLI Silvana
Angela Maria (TNZ SVN 45P62 C783X), TANZILLI Carla (TNZ CRL
53E49 A515S), TANZILLI Maria Paola (TNZ MPL 55B59 A515F),
rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del
ricorso,

dagli Avvocati

Ferriolo e

Giovambattista

Ferdinando Emilio Abbate, presso lo studio dei quali in
Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, sono elettivamente
domiciliati;

ricorrenti

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro

gatti(
5-25

pro

tempore,

rappresentato

e

difeso

Data pubblicazione: 18/12/2013

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorente avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Ranieri Roda, per delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 30 marzo
2012 presso la Corte d’appello di Campobasso, Tanzilli
Marcello, Tanzilli Silvana Angela Maria, Tanzilli Carla e
Tanzilli Maria Paola chiedevano la condanna del Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non
patrimoniali derivanti dalla irragionevole durata di un
giudizio amministrativo, iniziato con ricorso depositato
presso il TAR Abruzzo il 6 gennaio 1982 e definito dal
Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 27 dicembre
2010;
che l’adita Corte d’appello dichiarava il ricorso
inammissibile rilevando che avuto riguardo alla data di
deposito della sentenza del Consiglio di Stato, in mancanza

depositato in data 21 giugno 2012.

di ogni attestazione in ordine alla mancata notificazione
di un atto di impugnazione e anche tenuto conto del periodo
di sospensione feriale dei termini, il ricorso per equa
riparazione, depositato il 31 ottobre 2011, doveva

che Tanzilli Marcello, Tanzilli Silvana Angela Maria,
Tanzilli Carla e Tanzilli Maria Paola hanno proposto
ricorso per la cassazione di questo decreto, affidato a un
motivo;
che il Ministero della giustizia ha resistito con
controricorso.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti
deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e
4 della legge n. 89 del 2001, e 111 Cost., dolendosi del
fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che fosse onere
della parte istante fornire la prova della condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione anche in
assenza di eccezioni di controparte, laddove essi avevano
allegato la sentenza conclusiva del giudizio presupposto,
depositata il 27 dicembre 2010, passata in giudicato in
data 11 febbraio 2012, sicché, decorrendo il termine
semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001, il

3

_

ritenersi tardivo;

ricorso, depositato il 15 febbraio 2012, era del tutto
tempestivo;
che il ricorso è fondato;
che, secondo consolidato orientamento di questa Corte,

ragionevole di durata del processo, per “definitività”
della decisione che conclude il procedimento nel cui ambito
la violazione si assume verificata, la quale segna il dies
a quo

del termine di decadenza di sei mesi per la

proponibilità della domanda, s’intende, in relazione al
giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della
sentenza che lo definisce, con la conseguenza che spetta
all’amministrazione convenuta comprovare la tardività della
domanda in relazione all’acquisito carattere di
definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel
quale si è verificata la violazione del termine ragionevole
di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della
notificazione, del termine di cui all’art. 325 cod. proc.
civ. (Cass. n. 841 del 2013 e sentenze ivi richiamate);
che, in particolare, con la sentenza n. 13014 del 2010
– pronunciata in fattispecie analoga alla presente
questa Corte ha ribadito che, «ai fini della condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione, prevista
dall’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sussiste la
pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del

4

in tema di equa riparazione per violazione del termine

termine di durata ragionevole si assume verificata,
allorché sia stata emessa la relativa sentenza di primo
grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la
proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 11231 del 2003),

la tardività della domanda in relazione all’acquisito
carattere di definitività del provvedimento conclusivo del
giudizio nel quale si è verificata la violazione del
termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in
conseguenza della notificazione, del termine di cui
all’art. 325 cod. proc. civ. (Cass. n. 3826 del 2006)»;
che, nella specie, la Corte d’appello ha, in palese
violazione dei qui ribaditi principi, dichiarato
inammissibile il ricorso, per intempestività della sua
proposizione, onerando il ricorrente della prova della
tempestività del ricorso in riferimento al termine breve di
impugnazione;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere
annullato con conseguente rinvio della causa alla stessa
Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, la
quale si uniformerà a tali principi, provvedendo a decidere
la causa ed a regolare le spese del presente grado del
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

spettando comunque all’amministrazione convenuta comprovare

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa
composizione.

VI-2

Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il

12 novembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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