Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28331 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 11/12/2020), n.28331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15262-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANCINI, 4

SCALA C INT 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 8282/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FALASCHI MILENA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel procedimento definito con ordinanza della Seconda Sezione civile, 25 marzo 2019 n. 8282, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da R.G. avverso il decreto della Corte di appello di Bari n. 351 del 2017, con cui era stato riconosciuto un indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo pensionistico limitando il ritardo ad un solo anno e con riduzione di un terzo del criterio minimo.

Questa Corte – per quanto qui di interesse – ha affermato che essendo stato notificato il ricorso a mezzo del servizio postale, non era stato prodotto l’avviso di ricevimento, rimasta intimata l’Amministrazione resistente.

Avverso siffatta decisione R.G. ha proposto, con ricorso notificato il 9 maggio 2019, revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo, per essere la sentenza impugnata – a suo avviso – affetta da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa.

Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.

Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta dell’art. 391-bis c.p.c., comma 3, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’ammissibilità del ricorso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati al difensore del ricorrente.

Giova osservare che il motivo di revocazione per errore di fatto investe la statuizione relativa alla (ir)regolare instaurazione del contraddittorio.

Si assume che l’errore si sostanzierebbe nella circostanza che “il ricorso risulta che fu notificato prima a mani di un funzionario, addetto alla ricezione degli atti, tale A.T., dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari in data 23.10.2017 e, poi, il 2.11.2017 all’Avvocatura generale dello Stato a Roma a mezzo del servizio postale”.

Il Collegio ritiene che, in effetti, dalla prospettazione offerta dal ricorrente rapportata agli atti di causa, è emersa la possibile erronea percezione – con l’ordinanza qui impugnata – del fatto asserito come inesistente (la regolarità della notificazione del ricorso) riferito alla circostanza che in atti vi sarebbe la prova della regolarità della notificazione del ricorso all’Avvocatura distrettuale. La Corte Suprema a Sezioni Unite ha avuto modo di stabilire che in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. seppure è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (cfr Cass. Sez. Un. 15 gennaio 2015 n. 608).

A tale regola, desumibile dal combinato disposto degli artt. 330 e 160 c.p.c., è possibile derogare solo quando si è in presenza di inesistenza della notificazione configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto (Cass. Sez. Un. 20 luglio 2016 n. 14916).

Orbene, è da credere che il Collegio, pur non avendo fatto cenno a tale problematica, si sia attenuto a questo dettato giurisprudenziale. La circostanza rende comunque incerta e ambigua la sussistenza di un errore materiale consistito nell’aver omesso – per una svista nell’esame degli atti – di prendere visione della relata di notificazione all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Il Collegio esaminati gli atti e la relazione, considerato che in sede camerale è possibile soltanto dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi per revocazione, dovendo altrimenti essere rimessa alla pubblica udienza la trattazione dei ricorsi che presentano elementi che inducono a diverso parere, e ritenuto che la questione circa la sussistenza di errore percettivo in ordine all’esame della notifica ritualmente eseguita debba essere esaminata in pubblica udienza, non ricorrendo l’evidenza decisoria della inammissibilità dell’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, dispone che la trattazione del ricorso debba essere rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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