Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28331 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. un., 05/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17907/2018 proposto da:

D.J.F.N., D.J.F.G., P.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI DE

NOTARIIS;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio

dell’avvocato Clementino Palmiero, rappresentato e difeso

dall’avvocato Massimo Di Nezza;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO –

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DEL MOUSE,

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

32/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di CAMPOBASSO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO PEPE, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione di voler dichiarare inammissibile o comunque rigettare il

ricorso per regolamento di giurisdizione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 24.12.14 i sig.ri D.J.F.G., P.T. e D.J.F.N. adivano il T.A.R. Molise per chiedere la sospensione e l’annullamento dell’ordinanza n. 10 emessa il 22 ottobre 2014 dal Sindaco del Comune di Macchia d’Isernia, nonchè il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della stessa.

2. Con la suddetta ordinanza il Sindaco di Macchia d’Isernia aveva ordinato ai ricorrenti, proprietari di un antico palazzo baronale accatastato al foglio (OMISSIS), part.lla (OMISSIS), del Catasto Urbano del Comune, di provvedere “alla immediata esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione delle parti pericolanti dell’edificio denominato (OMISSIS)”, specificamente inerenti il portale pubblico ad arco, assegnando il termine di 30 giorni e stabilendo, in caso di mancato rispetto dell’ordinanza, l’esecuzione d’ufficio con segnalazione all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 677 c.p..

3. A fondamento della loro impugnativa i ricorrenti deducevano che il portale oggetto degli interventi prescritti dal Sindaco, costituente il varco di accesso al centro storico del paese, era un bene comunale; il Comune, per contro, assumeva che la struttura architettonica pericolante faceva parte del (OMISSIS) e addossava ai proprietari di quest’ultimo i doveri di manutenzione della stessa.

4. Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (notificato al Comune di Macchia d’Isernia ed alle altre parti del giudizio di merito, la società ENEL Distribuzione s.p.a. e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise) gli originari ricorrenti hanno altresì chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla controversia da loro stessi introdotta davanti al T.A.R. Molise, sul rilievo che l’oggetto sostanziale della controversia consisterebbe nell’accertamento della proprietà (pubblica, secondo gli stessi ricorrenti) della struttura muraria a cui si riferisce l’impugnata ordinanza sindacale.

5. L’intimato Comune di Macchia d’Isernia ha presentato controricorso, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise e la società Enel Distribuzione s.p.a. non hanno spiegato attività difensiva in questa sede.

6. Il ricorso è stato discusso nella Camera di consiglio del 21 maggio 2019, per la quale il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ed i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ancorchè introdotto dalla stessa parte che ha adito il giudice amministrativo. Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall’attore nel giudizio di merito, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, così ritardando la definizione della causa e frustando l’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (ex plurimis, SSUU n. 20504/06, SSUU n. 15237/11, SSUU n. 32727/18).

7.1. La contraria opinione del Procuratore Generale si fonda su precedenti di questa Corte (SSUU 3557/17, 27990/13 e 24155/13) relativi al caso in cui non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito; nella specie, tuttavia, il collegamento tra l’impugnativa dell’ordinanza municipale e l’accertamento del diritto di proprietà dell’opera muraria su cui il Sindaco ha ordinato l’esecuzione di lavori manutentivi potrebbe, almeno astrattamente, generare un dubbio sulla giurisdizione (tanto che il T.A.R. Molise ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 10 c.p.a. e art. 367 c.p.c.); donde l’interesse dei ricorrenti a provocare una statuizione immodificabile sulla giurisdizione.

8. Il ricorso è peraltro infondato. Il giudizio di merito non ha ad oggetto l’accertamento negativo – non domandato dagli odierni ricorrenti al giudice amministrativo – della loro proprietà sull’opera muraria di cui si discute, bensì l’annullamento di una ordinanza comunale (ed il risarcimento del danno consequenziale); poichè l’ordinanza di cui si chiede l’annullamento imponeva agli odierni ricorrenti di “provvedere alla immediata esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione delle parti pericolanti” ed alla messa in sicurezza dell’immobile onde “prevenire crolli su cose e persone transitanti sulla pubblica via re piazza e nelle immediate vicinanze”, la causa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. q) c.p.a., che concerne “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato”.

9. La conclusione che precede non può essere revocata in dubbio sul rilievo, dedotto dagli odierni ricorrenti, che la decisione sulla domanda di annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Macchia d’Isernia dipende dall’accertamento della proprietà dell’immobile a cui si riferiscono i lavori nella stessa prescritti. Tale accertamento, infatti, incide su un presupposto di validità della suddetta ordinanza e, pertanto, costituisce questione pregiudiziale che il T.A.R. potrà conoscere incidenter tantum, ai soli fini della pronuncia sulla suddetta domanda di annullamento, secondo il disposto dell’art. 8 c.p.a..

10. Al riguardo è opportuno precisare che l’art. 8 c.p.a., là dove prevede il potere del giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, fa espresso riferimento alle materie in cui tale giudice “non ha giurisdizione esclusiva”, in quanto solo per tali materie è necessario disciplinare l’ambito della cognizione incidentale su diritti; nelle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, infatti, nessun ostacolo sussiste alla cognizione incidentale su diritti del giudice amministrativo (salve, sempre, le eccezioni di cui del suddetto art. 8, comma 2). Si veda, al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5064/14, dove si afferma il principio – di evidente portata generale, pur se enunciato con specifico riguardo all’accertamento della regolarità contributiva dell’aggiudicatario di lavori pubblici in controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) c.p.a. – che il giudice amministrativo può effettuare un accertamento incidentale su diritti ex art. 8 c.p.a., privo di efficacia di giudicato, nell’ambito di un giudizio di impugnazione in cui la cognizione demandata in via principale verta sulla legittimità di atti amministrativi emessi nell’ambito di una materia di sua giurisdizione esclusiva.

11. In definitiva va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, che regolerà anche le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, che regolerà anche le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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