Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28330 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28330 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MADI di Maria Gabriella
(00699160677),

in persona

D’Isidoro
del legale

&

C.

s .a.s.

rappresentante,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
ricorso, dagli Avvocati Giuliano Scialino e Gigliola Mazza
Ricci, elettivamente domiciliata presso lo studio della
seconda in Roma, via d Pietralata n. 320;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso
depositato in data 15 giugno 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Gigliola Mazza Ricci;
sentito il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 31 ottobre
2011 presso la Corte d’appello di Campobasso, MADI di Maria
Gabriella D’Isidoro & C. s.a.s. chiedeva la condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla
irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato
dinnanzi al TAR Abruzzo con ricorso in data 8 novembre 1994
e definito con sentenza del Consiglio di Stato pubblicata
il 21 maggio 2010;
che l’adita Corte d’appello dichiarava il ricorso
inammissibile rilevando che avuto riguardo alla data di
deposito della sentenza del Consiglio di Stato, in mancanza
di ogni attestazione in ordine alla mancata notificazione
di un atto di impugnazione e anche tenuto conto del periodo
di sospensione feriale dei termini, il ricorso per equa

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

riparazione, depositato il 31 ottobre 2011, doveva
ritenersi tardivo;
che

MADI

di Maria Gabriella D’Isidoro & C. s.a.s.ha

proposto ricorso per la cassazione di questo decreto,

che il Ministero della giustizia ha resistito con
controricorso.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n.
89 del 2001 e vizio di motivazione, dolendosi del fatto che
la Corte d’appello abbia ritenuto che fosse onere della
parte istante fornire la prova della condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione anche in
assenza di eccezioni di controparte;
che, secondo consolidato orientamento di questa Corte,
in tema di equa riparazione per violazione del termine
ragionevole di durata del processo, per udefinitivitàll
della decisione che conclude il procedimento nel cui ambito
la violazione si assume verificata, la quale segna il dies
a quo

del termine di decadenza di sei mesi per la

proponibilità della domanda, s’intende, in relazione al
giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della

affidato a un unico motivo;

sentenza che lo definisce, con la conseguenza che spetta
all’amministrazione convenuta comprovare la tardività della
domanda in relazione all’acquisito carattere di
definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel

di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della
notificazione, del termine di cui all’art. 325 cod. proc.
civ. (Cass. n. 841 del 2013 e sentenze ivi richiamate);
che, in particolare, con la sentenza n. 13014 del 2010
– pronunciata in fattispecie analoga alla presente
questa Corte ha ribadito che, «ai fini della condizione di
proponibilità della domanda di equa riparazione, prevista
dall’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sussiste la
pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del
termine di durata ragionevole si assume verificata,
allorché sia stata emessa la relativa sentenza di primo
grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la
proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 11231 del 2003),
spettando comunque all’amministrazione convenuta comprovare
la tardività della domanda in relazione all’acquisito
carattere di definitività del provvedimento conclusivo del
giudizio nel quale si è verificata la violazione del
termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in
conseguenza della notificazione, del termine di cui
all’art. 325 cod. proc. civ. (Cass. n. 3826 del 2006)»;

quale si è verificata la violazione del termine ragionevole

che, nella specie, la Corte d’appello ha, in palese
violazione dei qui ribaditi principi, dichiarato
inammissibile il ricorso, per intempestività della sua
proposizione, onerando il ricorrente della prova della

impugnazione;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere
annullato con conseguente rinvio della causa alla stessa
Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, la
quale si uniformerà a tali principi, provvedendo a decidere
la causa ed a regolare le spese del presente grado del
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.

tempestività del ricorso in riferimento al termine breve di

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