Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28330 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. un., 05/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17390/2018 proposto da:

S.A., S.L., C.A., S.M.,

S.E., SC.MA., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FERNANDO NINO TRIGGIANI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO MASTRI;

– controricorrente –

e contro

INTERPORTO MARCHE S.P.A.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1057/2017 del TRIBUNALE di ANCONA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO, il quale chiede dichiararsi inammissibile il

ricorso con riferimento a S.A. e affermarsi la

giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2017 i sigg.ri S.M., S.L. (quale amministratrice di sostegno di P.L.), Sc.Ma., S.E. e C.A. hanno convenuto dinanzi al tribunale di Ancona il Comune di Jesi e la società Interporto Marche s.p.a., esponendo quanto segue:

1.1. essi erano proprietari, in comunione e singolarmente, di una pluralità di beni immobili siti in località (OMISSIS), ricadenti in zona destinata ad infrastruttura interportuale in base alla Delib. Consiglio Comunale di Jesi 21 aprile 1989, n. 365;

1.2. la suddetta Delib. conteneva l’approvazione del progetto di interporto della società (OMISSIS) s.c.p.a., la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e la fissazione dei termini per le espropriazioni e l’inizio e fine lavori;

1.3. nel 1994, dopo l’inizio dei lavori, la (OMISSIS) falliva;

1.4. la prosecuzione dei lavori veniva affidata alla società Interporto Marche s.p.a., costituita con L.R. n. 6 del 1994, la quale non portava a termine le opere;

1.5. con Delib. 30 ottobre 1997, n. 208, il consiglio comunale di Jesi approvava una variante del P.R.G., sostituendo con altro progetto quello approvato nel 1989 e dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera di cui al nuovo progetto;

1.6. nel 2004 la Delib. n. 208 del 1997, e le successive collegate, venivano annullate dal Consiglio di Stato con la sentenza 2930/2004; 1.7. con Delib. 9 marzo 2007, n. 38, il consiglio comunale approvava,

in variante al P.R.G., un ulteriore progetto preliminare per la sistemazione interportuale di Jesi;

1.8. in esito a tale ultimo progetto nessuna procedura espropriativa era stata ad oggi avviata in ordine alle proprietà dei ricorrenti, i quali risultavano di fatto spossessati di tali proprietà da circa 27 anni;

2. Sulla scorta di tale premesse, gli attori chiedevano:

– accertarsi la perdita di ogni effetto delle procedure di esproprio sui loro beni, per l’inutile decorso dei relativi termini di legge;

– dichiararsi la carenza assoluta di potere della pubblica amministrazione e, conseguentemente, ordinarsi la restituzione dei beni ai rispettivi proprietari;

– condannarsi il Comune di Jesi e la società Interporto Marche s.p.a. al risarcimento dei danni, variamente indicati e quantificati (e comprensivi, tra l’altro, degli importi versati a titolo di ICI e IMU sugli immobili de quibus).

3. Il Comune di Jesi, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

4. Con ordinanza del 13.12.17 il tribunale di Ancona, giudicando l’eccezione di difetto di giurisdizione idonea a definire il giudizio, fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni.

5. All’esito di tale ordinanza i sigg.ri S.M., Sc.Ma., S.E., C.A., S.L. e S.A. (le ultime due quali eredi di P.L., frattanto deceduta), hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

6. Il Comune di Jesi ha presentato controricorso, eccependo preliminarmente la carenza di interesse dei ricorrenti al regolamento di giurisdizione, per avere il tribunale di Ancona rigettato l’istanza di sospensione del giudizio a quo ex art. 367 c.p.c., e sollevando eccezione di giudicato esterno, per essere stata la giurisdizione amministrativa sulle domande dei ricorrenti già affermata dal tribunale di Ancona con la sentenza n. 64 del 2016, divenuta irrevocabile, resa tra le stesse parti in controversia avente petitum e causa petendi identici a quelli della presente causa. Il Comune ha comunque sostenuto anche la appartenenza della controversia alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo – tranne che per la domanda di rimborso degli importi versati a titolo di ICI e IMU, rientrante, ad avviso della Difesa municipale, nella giurisdizione tributaria – concludendo per il rigetto del ricorso, col favore delle spese.

7. La società Interporto Marche s.p.a non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

8. Il ricorso è stato discusso nella Camera di consiglio del 21 maggio 2019, per la quale il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta e tanto i ricorrenti quanto il Comune contro ricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di S.A., sollevata dal Procuratore Generale sul rilievo che la quest’ultima non è parte nel giudizio a quo; S.A., infatti, ricorre in questa sede quale erede della defunta P.L., già presente nel giudizio a quo tramite la sua amministratrice di sostegno, sig.ra S.L. (anch’ella qui ricorrente per regolamento di giurisdizione quale erede di P.L.).

10. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sollevata dal contro ricorrente Comune di Jesi sul rilievo della mancata sospensione del giudizio a quo ex art. 367 c.p.c.; non vi è infatti prova in atti (nè il Comune ha dedotto alcunchè, sul punto, nella memoria deposita art. 380 ter c.p.c.) che il tribunale di Ancona, rigettata l’istanza di sospensione del processo ex art. 367 c.p.c., sia pervenuto alla decisione della causa.

11. Ancora preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno, pure sollevata dal contro ricorrente; sulla copia della sentenza del tribunale di Ancona n. 64/16 prodotta dal Comune di Jesi difetta, infatti, l’attestazione di definitività rilasciata dalla cancelleria. Al riguardo va qui richiamato il costante insegnamento di questa Corte secondo cui, affinchè il giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (cfr., tra le tante, sentt. nn. 8478/08, 27881/08, 28515/17). Inconcludente va quindi giudicato il rilievo, svolto nella memoria illustrativa del Comune di Jesi, sulla mancata contestazione, da parte degli odierni ricorrenti, della intervenuta irrevocabilità di tale sentenza.

12. Il ricorso è, peraltro, infondato. La controversia appartiene, infatti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. g), c.p.a., perchè concerne comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

12.1 I ricorrenti, a sostegno della ritenuta competenza giurisdizionale del giudice ordinario, richiamano i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 e deducono che la presente controversia avrebbe ad oggetto meri comportamenti della pubblica amministrazione, non riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, sostanzialmente argomentando che il Comune di Jesi e la società Interporto Marche avrebbero operato in carenza assoluta di potere.

12.2 L’argomento dei ricorrenti non merita accoglimento; nel ricorso si dà atto (pag. 3) che tanto la Delib. n. 365 del 1989, quanto la Delib. n. 208 del 1997, del consiglio comunale di Jesi contenevano la dichiarazione di pubblica utilità. Tanto basta a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Collegio intende dare, infatti, conferma e seguito al principio, già espresso da queste Sezioni Unite nell’ordinanza n. 10879/15, che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita anche successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; principio ancora ribadito con la sentenza n. 9334/18, così massimata: “In tema di risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione di un bene, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., quando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l’individuazione e la configurazione dell’opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale”.

13. La controversia rientra, quindi, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

14. Va altresì disattesa la tesi del contro ricorrente secondo cui la domanda dei ricorrenti relativa agli importi versati a titolo di ICI ed IMU rientrerebbe nella giurisdizione del giudice tributario; l’oggetto di tale domanda, infatti, non è l’obbligazione tributaria, bensì un credito vantato dai ricorrenti a titolo risarcitorio, come fatto palese dall’uso del termine “risarcimento” contenuto nel capo e) delle conclusioni della citazione introduttiva, trascritte a pag. 10 del controricorso (“risarcimento della somma di Euro 53.597,30… versati… per IMU e ICI perchè non dovuti stante lo spossessamento”).

15. In definitiva va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

16. Le spese del presente regolamento saranno regolate dal giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, che regolerà anche le spese del presente regolamento.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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