Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2833 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7052-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SRL (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

BARBATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 20/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 01/46/12 pubblicata il 20 gennaio 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha dichiarato la nullità della sentenza n. 64/11/10 della Commissione tributaria provinciale di Varese che si era pronunciata in ordine a vari ricorsi riuniti proposti dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione avverso vari avvisi di accertamento a lei notificati e relativi ad IVA, IRPEF ed IRAP per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, ed ha rimesso le parti innanzi al giudice di primo grado. La Commissione tributaria regionale ha considerato che la sentenza di primo grado si è pronunciato su fatti del tutto diversi da quelli dedotti in giudizio e non riguardanti affatto i provvedimenti impugnati.

2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

3. Resiste con controricorso il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare si deduce che erroneamente sarebbe stata disposta la rimessione della causa al primo giudice non essendo la violazione dell’art. 112 c.p.c., prevista come causa di rimessione dall’art. 59 cit..

5. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alla mancata pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse non avendo riproposto l’appellante i motivi di impugnazione degli atti che dovrebbero ritenersi conseguentemente abbandonati.

6. Il primo motivo è fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte (per tutte Cass. 30 giugno 2010 n. 15530), in tema di contenzioso tributario la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale è prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, soltanto in talune ipotesi tassative ed eccezionali, al di là delle quali il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Ed invero la tassatività dell’elencazione contenuta nella norma citata comporta che, in tutti gli altri casi, la Commissione di appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito (c.d. assorbimento delle nullità nei motivi di gravame), a ciò non ostando il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula soltanto che una domanda o una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non pure che venga decisa da entrambi. Con la conseguenza che nessun argomento di segno contrario può essere tratto dal rilievo che il giudizio di primo grado sia stato deciso senza esame del merito.

7. Il secondo motivo è assorbito.

8. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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