Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2833 del 06/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2833 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 12338-2009 proposto da:
GAETANI VITTORIO PANTALEO GTNVTR40E24M187Q, TROVE’
SALVATORE TRVSVT41D24E979N, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA APPIA PIGNATELLI 292, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO COTARDO,

rappresentati e

difesi dall’avvocato LEONARDO MAIORANO, giusta delega
2017

in atti;
– ricorrente –

4001
contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale

Data pubblicazione: 06/02/2018

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO RICCIO, NICOLA
VALENTE, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

2170/2008

D’APPELLO di LECCE, depositata

della CORTE

il 27/01/2009

R.G.N.

2/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

17/10/2017

dal Consigliere Dott. ENRICA

D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale
Avvocato CLEMENTINA PULLI.

– controricorrente

RG n 12338/2009

Fatti di causa
1. Con sentenza depositata il 27/1/2009

la Corte d’appello di Lecce , in riforma

della sentenza del Tribunale di Lecce , in applicazione dell’art. 1, comma 777, I. n.
296/2006 di interpretazione autentica del DPR n 488/1968 art 5 , comma 2, ha
rigettato la domanda di Vittorio Pantaleo Gaetani e Salvatore Trovè , volta alla
riliquidazione della pensione goduta sulla scorta delle retribuzioni effettivamente
percepite durante i periodi di lavoro effettuati in Svizzera, in luogo di quelle

contributivi.
La Corte ha , altresì ,rilevato che la Corte Costituzionale , con sentenza n
172/2008, aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della
norma suddetta in riferimento agli artt 3, primo comma, 35 , quarto comma ,e 38
Cost.
Avverso la sentenza ricorrono in cassazione il Gaetani ed il Pantaleo con 4 motivi.
Resiste l’Inps.
Disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio ,in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte
con ordinanza n 4881/2015, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
166/2017 , è stata fissata per la decisione l’odierna udienza del 17/10/2017.L’Inps
ha depositato memoria ex art 378 cpc.

Ragioni della decisione
2. Oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione della
pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in
Svizzera. I ricorrenti, infatti, si dolgono del fatto che l’INPS abbia liquidato loro
la pensione assumendo come base di calcolo, non già la retribuzione
effettivamente percepita in tale Paese (come a loro avviso avrebbe dovuto fare in
virtù del disposto dell’art. 1, I. n. 283/1973, che, nel ratificare la Convenzione
stipulata tra l’Italia e la Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969 aveva
fissato il principio secondo cui il calcolo della loro pensione sarebbe stato effettuato
come se l’assicurato avesse lavorato in Italia), bensì una retribuzione teorica,
ottenuta rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi
previdenziali che sarebbero stati dovuti qualora essi

avessero effettivamente

lavorato in Italia, secondo modalità poi consacrate dall’art. 1, comma 777, I. n.
296/2006, che, nel dettare l’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2°, d.P.R

virtuali, ricalcolate dall’INPS in rapporto alla diversa incidenza degli oneri

RG n 12338/2009

n. 488/1968, ha previsto che esso s’interpreti nel senso che «in caso di
trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi
versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed
accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai
periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei
contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per
invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono»,

entrata in vigore della presente legge».
3. Tanto premesso,con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art 51(
ora 42) del trattato CEE e dell’art 23 , comma 1, del regolamento comunitario n
1408/1971 e dell’ad 1, comma 777, L n 296/2006 . Osservano che la normativa
comunitaria rimuove tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e delle
loro famiglie garantendo il mantenimento dei loro diritti pensionistici e ,con l’art 23
del Regolamento comunitario n 1408/1971, aveva dettato i parametri fissi per il
calcolo della prestazione da effettuarsi in relazione ai guadagni accertati .Rilevano
che, invece, la norma di interpretazione, con valenza retroattiva, imponeva il
calcolo della retribuzione pensionabile con il sistema contributivo senza considerare
che il diritto era ormai acquisito in quanto maturato in un periodo in cui era
applicabile il sistema retributivo per tutti gli altri pensionati . Affermano che ,
pertanto, doveva trovare applicazione la normativa comunitaria ed il giudice
nazionale era tenuto a disapplicare quella italiana.
Il motivo è infondato .
Va rilevato, infatti, che i ricorrenti

assumono

a parametro di legittimità

disposizioni che non hanno alcuna capacità regolativa della fattispecie, avendo
questa Corte già chiarito che la vicenda per cui è causa, concernendo il
trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi
versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed
accordi internazionali di sicurezza sociale, e non già la totalizzazione dei contributi
prevista dal Regolamento cit. quale unica misura rilevante ai fini pensionistici,
inerisce ad una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra Italia e
Confederazione Svizzera, estranea all’ambito previsionale della legislazione
comunitaria in tema di sicurezza sociale (Cass. nn. 11406 e 22877 del 2013).
Contrari argomenti non possono desumersi da quanto affermato dalla Corte di
Giustizia UE nella sentenza 15.1.2002, C-55/00, Gottardo, secondo la quale, «nel
2

facendo salvi «i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di

RG n 12338/2009

mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali,
indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri
ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri […] devono
rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario»: come già
rilevato da questa Corte nelle pronunce dianzi cit., trattasi infatti di decisione
adottata in una vicenda in cui oggetto del contendere era precisamente il diritto
della pensionata ad ottenere la totalizzazione dei contributi rivenienti dal lavoro

(solo) presupposto che non avesse cittadinanza italiana, e dunque in fattispecie
affatto differente da quella per cui è causa, nella quale, ripetesi, si controverte
circa le modalità della ricongiunzione dei contributi e non della loro totalizzazione.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione del DL n 2480/1923 e del
RD n 287/1924 .Richiamano la disciplina della contabilità pubblica e le fasi per
arrivare ai pagamenti della Pubblica Amministrazione ( impegno, liquidazione,
ordinazione, pagamento ), nonché l’art 1, comma 777, che fa salvi i trattamenti
pensionistici più favorevoli già liquidati prima della entrata in vigore della legge
finanziaria 2007 ( 27/12/2006).
Rilevano che la fase di liquidazione si verifica nel momento in cui è determinato il
preciso ammontare del debito e del credito e dunque, la norma di cui all’art 1,
comma777 , deve intendersi volta a salvaguardare i trattamenti in cui era già
determinato l’ammontare anche se non ancora pagati . Deducono che nella
fattispecie il credito era stato liquidato il 29/11/2006 ,e cioè il giorno della
pubblicazione della sentenza del Tribunale anche se pagato successivamente ,e
che, poichè la norma dava rilievo alla liquidazione e non al pagamento, il
trattamento da essi ricevuto non poteva essere modificato .
Il motivo è infondato . L’assunto secondo il quale poiché, nella specie, il
trattamento pensionistico di maggior favore, risulterebbe, per effetto della
sentenza di primo grado,corrisposto dall’INPS in epoca anteriore all’entrata in
vigore del richiamato art 1, comma 777, L n 296/2006, dovrebbe operare la
salvezza, ivi prevista, dei trattamenti di miglior favore già liquidati.
Come già rilevato da questa Corte in un caso analogo (ord. n 3796/2011e sent. N
11406/2013.) il trattamento era stato liquidato dall’INPS in epoca precedente
secondo i criteri propugnati dall’INPS e proprio per questo i ricorrenti si erano
indotti ad adire il giudice e, quindi, non vi era un provvedimento di liquidazione più
favorevole da far valere alla stregua della disposizione interpretativa.
3

svolto in Italia, in Francia e nella Confederazione Svizzera, negatole dall’INPS sul

RG n 12338/2009

5.

Con il terzo motivo denunciano violazione dell’art 112 cpc e del principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il denunciato. Osservano che la Corte territoriale
non si era pronunciata sull’eccezione di contrasto del comma 777 citato con la
normativa comunitaria di cui al Trattato istitutivo art 51( ora art 42 ), con l’art 23,
comma 1 , del Regolamento comunitario n 1408 /1971, nonché sull’eventuale
remissione alla Corte di Giustizia.
Il motivo è infondato .Deve rilevarsi ,infatti, quanto già affermato con riferimento

al primo motivo ,cui si rinvia, in relazione all’estraneità del Regolamento citato alla
fattispecie in esame che riguarda una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra
Italia e Confederazione Svizzera, estranea all’ambito previsionale della legislazione
comunitaria in tema di sicurezza sociale.
6. Vanno, inoltre, al fine di escludere profili di,• illegittimità costituzionale della
normativa di cui al comma 777 citato, i principi affermati dalla Corte
Costituzionale, intervenuta sulla questione delle cosiddette “pensioni svizzere”, con
le sentenze n 172/2008, n 264/2012 e da ultimo con sentenza n166/2017.
7. La norma è stata dichiarata conforme a Costituzione , in riferimento agli artt. 3 c.
1, 35 c. 4 e 38 c. 2, Cost. con sentenza della Corte Costituzionale n 172/2008 in
quanto:- le previsioni dell’art. 5, c. 2, del d.P.R. n. 488 del 1968 e delle successive
disposizioni in materia si collocano nell’ambito di un sistema previdenziale tendente
alla corrispondenza fra risorse disponibili e prestazioni erogate (art. 81 Cost.) e
implicano che il rapporto tra retribuzione pensionabile e massa dei contributi
disponibili sia quello espresso dalle aliquote contributive previste in Italia; – l’art.
1, c. 777, della I. 296, disponendo che la retribuzione percepita all’estero, da porre
a base del calcolo della prestazione, sia riproporzionata per stabilire lo stesso
rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel
medesimo periodo, ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni
oggetto di interpretazione autentica, e quindi non è irragionevole. Essa, inoltre,
assegna alla disposizione interpretata un significato rientrante nelle possibili letture
del testo originario e non determina lesione dell’affidamento del cittadino nella
certezza dell’ordinamento. – Non c’è violazione del principio di eguaglianza, perché
la salvezza delle posizioni dei lavoratori cui già sia liquidato il trattamento
pensionistico secondo un criterio più favorevole, risponde all’esigenza di rispettare
il principio dell’affidamento ed i diritti ormai acquisiti di detti lavoratori. Non è leso
neppure l’art. 35, c. 4, Cost., perché la disposizione censurata non attribuisce al
lavoro prestato all’estero un trattamento deteriore rispetto a quello svolto in Italia,
1,

4
(

RG n 12338/2009

ma anzi assicura la razionalità complessiva del sistema previdenziale.- Infine, non
esiste contrasto con l’art. 38, c. 2, Cost. perché la norma censurata non determina
riduzione ex post del trattamento previdenziale spettante ai lavoratori.
8. Con ordinanza del 15/11/2001 questa Corte ha sollevato nuovamente la questione
di legittimità costituzionale

dell’art. 1, c. 777, della I. 296/06:”in riferimento

all’art117 Cost. ,comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU),

come interpretato dalla Corte europea dei

diritti dell’uomo, e in particolare dalla sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso
Maggio e altri c. Italia” .La Corte Costituzionale , con sentenza n 264 /2012 , ha
dichiarato infondata anche tale questione . La Corte, infatti, dopo aver rilevato
che, nel bilanciamento tra la tutela dell’interesse sotteso all’art. 6, paragrafo 1,
CEDU, e la tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti complessivamente
coinvolti nella disciplina recata dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006,
sussistevano quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla
legislazione retroattiva, trattandosi in specie di assicurare che il sistema
previdenziale risponda a criteri di corrispondenza tra le risorse disponibili e le
prestazioni erogate e di impedire alterazioni della disponibilità economica a
svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, così garantendo il rispetto
dei principi di uguaglianza e di solidarietà che occupano una posizione privilegiata
nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali, ha dapprima rilevato come l’art.
1, comma 777, cit., sia ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, in
quanto, tenendo conto della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono
notevolmente inferiori a quelli versati in Italia, si limita ad operare una
riparametrazione diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni, in
modo da livellare i trattamenti per evitare sperequazioni e rendere sostenibile
l’equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue
prestazioni (sent. n. 264 del 2012).
9. Infine, con la terza decisione la Corte Costituzionale ha deciso sulla questione
sollevata da questa Corte con ordinanza n 4881/2015, “in relazione all’art. 6, par.
1 e all’art. 1 Protocollo n. 1 ….come interpretata dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, e in particolare dalla sentenza Stefanetti ed altri c. Italia del
15.4.2014”.
La Corte Costituzionale

ha dichiarato inammissibile detta questione . Ha

osservato, infatti, che la citata sentenza della Corte EDU non evidenzia «un profilo
di incompatibilità, con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che sia riferito,
5
\\-/

RG n 12338/2009

o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne
comportino, per interposizione, il contrasto – nella sua interezza – con l’art. 117,
primo comma, Cost.», quanto piuttosto «l’esistenza di una più circoscritta area di
situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in
Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può entrare
in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i
precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione», e – dato atto che tale area non è

tiene invece conto, «quali “elementi pertinenti”, dei lunghi periodi da quei soggetti
trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria
lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita» – ha concluso
nel senso che «l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non
superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” […] come pure
l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo
essenziale del diritto leso, […] presuppongono, evidentemente, la scelta tra una
pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore» (così
Corte cost. n. 166/2017).
10.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art 1 ,comma 13, L. n.
335/1995 in quanto ,alla data del 31/12/95 , avevano già maturato 18 anni e,
dunque, avevano pienamente acquisito il diritto all’applicazione del sistema
retributivo.
Il motivo è infondato . La questione oggetto del presente procedimento è la
determinazione della retribuzione pensionabile in relazione a lavoratore che ha
prestato attività lavorativa in Svizzera. Sono estranee alla presente fattispecie le
questioni legate alla L n 335/1995 di cui al motivo in esame.
Il ricorso, conclusivamente, va rigettato atteso che la Corte d’appello ha
correttamente applicato la norma di interpretazione autentica .
In considerazione della novità e straordinaria complessità della questione trattata,
per il cui esito ultimo è stato necessario attendere il citato pronunciamento del
giudice delle leggi, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
legittimità.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

6

stata delineata in termini generali nella sentenza della Corte EDU, il cui giudizio

RG n 12338/2009

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2017.

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