Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2833 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30109-2019 proposto da:

P.C.I., rappresentato e difeso dall’avv.to

GIUSEPPINA MARCIANO, con studio in Milano, via Fontana n 3

(avvgiuseppinamarciano-milano.pecavvocati.it) ed elettivamente

domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2038/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.C.I., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale avanzata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di provenire dalla (OMISSIS) e di essere rimasto coinvolto nella città di (OMISSIS) (situata nella (OMISSIS) settentrionale), dove si era recato per far visita ai genitori adottivi, in un attentato provocato dalle truppe di (OMISSIS), pur precisando che risiedeva abitualmente con la famiglia nell'(OMISSIS), situato nella zona meridionale dello Stato.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nonchè carenza di motivazione in ordine alla domanda formulata.

1.1. Deduce che la Corte territoriale, ai fini della valutazione della fondatezza dei motivi di gravame, non aveva effettuato una concreta indagine sulla reale situazione della sua regione di provenienza ricorrendo ad affermazioni generiche e clausole di stile, non attinenti al caso concreto e violando, in tal modo, il D.Lgs. n. 251 del 2051, art. 3, comma 5.

1.2. Ha aggiunto che non era stata esaminata nè la situazione oggettiva del paese di origine nè la sua condizione soggettiva, con particolare riferimento ai seri motivi di carattere umanitario che dovevano essere riscontrati nella enorme sproporzione fra il contesto di vita di provenienza e quello nel quale si era integrato.

2. Con il secondo motivo, deduce ancora “la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; nonchè l’omesso esame su un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione”.

2.1. Lamenta che i giudici d’appello avevano omesso di comparare la sua situazione individuale con quella vissuta prima della partenza alla quale si sarebbe trovato esposto a seguito di rimpatrio.

3. Entrambe le censure sono inammissibili.

3.1. Deve premettersi che il ricorrente, dopo avere riportato la motivazione della sentenza, rivolge ad essa critiche del tutto generiche, non preoccupandosi di individuare la parte o le parti di essa rispetto alle quali intende muovere le doglianze prospettate, con violazione del principio di specificità (cfr. al riguardo Cass. n. 4741 del 2005, Cass. 5244/2006; Cass. 24211/06; Cass. 15604/2007; Cass. 6184/2009; Cass. SU 7074/2017 in motivazione par. 2.4.2.): già tale argomento non consente alla Corte di accedere allo scrutinio dei motivi proposti.

3.2. Tuttavia, non è inutile osservare quanto segue in relazione agli ulteriori profili di inammissibilità di ciascun motivo.

3.3. Quanto al primo, circoscritto al rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) si rileva che la censura proposta non prospetta alcun argomento decisivo per una diversa decisione della controversia, essendo stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale la sussistenza di un conflitto armato, sulla base di fonti ufficiali aggiornate (Amnesty International 2017/2018 ed EASO COI 2018) regolarmente richiamate con motivazione non apparente e ben al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).

3.4. La critica riferita alla assenza di una concreta indagine sulla condizione del paese, dunque, non coglie nel segno, risultando correttamente adempiuto dai giudici d’appello il dovere di cooperazione istruttoria e mostrando, con ciò, il ricorrente di chiedere una rivalutazione di merito delle emergenze processuali, non consentita in questa sede.

4. Quanto al secondo motivo, declinato in relazione al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e contraddittorietà della motivazione, il Collegio osserva che per un verso la censura omette del tutto di indicare il fatto storico principale o secondario di cui sarebbe stato omesso l’esame e, per l’altro, viene richiamata, la formulazione della norma (contraddittorietà della motivazione) non più esistente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 134 del 2012 di conversione del DL 83/2012 che non consentono più la critica della motivazione se non nei casi di apparenza ed illogicità (cfr. al riguardo Cass.SU 8053/2014).

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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