Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2833 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10978-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIA SONIA

VULCANO giusta procura speciale in calce;a1 controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1255/1/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa il 29/09/2014 e depositata il

30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato Claudio Lucisano, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia ricorre avverso una decisione della CTR del Piemonte che ha riconosciuto il diritto al rimborso Irap ad un medico operante in condizioni di intra moenia.

I giudici di appello hanno ritenuto che il prelievo Irap viene effettuato direttamente sul compenso del professionista, salvo ad essere versato dalla ASL su formalmente grava. Con la conseguenza che il professionista, di fatto gravato dall’imposta, è legittimato a chiederne il rimborso. E ne ha diritto, essendo nella fattispecie, un dipendente, che non dispone di un’autonoma organizzazione produttiva.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia fa valere un unico motivo, con il quale lamenta erronea interpretazione delle norme di riferimento.

Secondo l’Agenzia soggetto passivo dell’Irap, in caso di lavoro intra moenia è la ASL e non il medico, poichè la tariffa pagata dal paziente al medico spetta alla struttura, cui il sanitario deve versarla. E’ la ASL a dover corrispondere l’imposta in nome e per conto proprio e non per conto del medico. Quest’ultimo, che pure materialmente eroga la prestazione al cliente, non è però il soggetto passivo dell’imposta. Ciò per via del fatto che il compenso pagato dal paziente, oltre alla parte spettante al medico, comprende l’Irap che poi la ASL deve versare al fisco.

Si è costituito il medico ed ha controdedotto, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso può dirsi fondato.

Va ricordato che l’attività libero professionale svolta “intra moenia” dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicchè è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL, sui relativi onorari – comunque immodificabili unilateralmente perchè concordati – restando l’onere dell’imposta a carico esclusivo dell’azienda che, quale sostituto di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere (Sez. L. n. 199 del 2016; Sez. L. n. 20917 del 2013).

Se ne ricava che il medico non è di certo tenuto al pagamento dell’IRAP, in condizioni di intra moenia, essendo soggetto passivo la ASL e non lui. Se l’azienda opera invece una trattenuta sui compensi del medico a titolo di Irap, il primo ha semmai un diritto verso la ASL e non verso il Fisco, che invece riconosce come soggetto passivo dell’imposta solo l’azienda. In sostanza, se il medico ritiene di avere subito un prelievo illegittimo, all’interno del suo compenso, giustificato dalla ASL, come prelievo fatto a titolo di IRAP è legittimato, si, a richiederne il rimborso, ma verso la ASL e non verso il Fisco.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese di ogni grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA