Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28329 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28329 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

DI GIACOMO Ivo (DGC VIO 42L10 HH501F), MAZZERIOLI Maura
(MZZ MRA 40E46 H501N), DI GIACOMO Chiara (DGC CHR 56P50
I326K), DI GIACOMO Fiorindo Gino (DGC FND 58P06 I326N),
rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al
ricorso, dall’Avvocato Olivia Conte, elettivamente
domiciliati in Roma, via Piemonte n. 39, presso lo studio
dell’Avvocato Cristiana Canovi;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

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pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

Data pubblicazione: 18/12/2013

dello Stato, presso i cui uffici in

Roma,

via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Olivia Conte;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 14

dicembre 2011 presso la Corte d’appello di Campobasso,

Di

Giacomo Ivo, Mazzerioli Maura, Di Giacomo Chiara e Di
Giacomo Fiorindo Gino chiedevano la condanna del Ministero
della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali
derivanti dalla irragionevole durata di un procedimento
civile di divisione ereditaria, iniziato con atto di
citazione notificato il 25 gennaio 1992 e conclusosi in
appello con provvedimento di estrazione delle quote e di
cancellazione della causa dal ruolo del 7 luglio 2010;
che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile il
ricorso rilevando che, avuto riguardo alla data di
cancellazione della causa dal ruolo, intervenuta il 7

depositato in data 18 ottobre 2012.

luglio 2010, anche tenuto conto del periodo di sospensione
feriale dei termini, il ricorso per equa riparazione,
depositato il 14 dicembre 2011, doveva ritenersi tardivo;
che Di Giacomo Ivo, Mazzerioli Maura, Di Giacomo Chiara

cassazione di questo decreto, affidato a due motivi;
che il Ministero della giustizia ha resistito con
controricorso.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti
deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della
legge n. 89 del 2001, in relazione dagli artt. 324, 327 e
155 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello
avrebbe errato nel considerare quale dies a quo del termine
semestrale per il ricorso in equa riparazione la data del
provvedimento di cancellazione, atteso che avrebbe dovuto
avere riguardo alla precedente sentenza del della Corte
d’appello di L’Aquila depositata il 17 marzo 2010, con la
quale era stato disposto lo scioglimento della comunione, e
divenuta definitiva con il decorso del termine lungo,
maggiorato del periodo di sospensione feriale dei termini,
il 1° maggio 2011, sicché, rispetto a questo termine, il
ricorso, depositato il 14 dicembre2011, doveva

3

e Di Giacomo Fiorindo Gino hanno proposto ricorso per la

considerarsi

tempestivo,

trovando

applicazione

la

sospensione dei termini anche la termine di cui all’art. 4
della legge n. 89 del 2001;
che sottolineano i ricorrenti, l’unica data alla quale

2010, atteso che il provvedimento di assegnazione delle
quote non riguardava tutte le parti, e segnatamente non
concerneva Chiara e Florindo Gino di Giacomo;
che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio
di motivazione, atteso che, pur avendo la Corte d’appello
dato conto del contenuto dell’art. 4 della legge n. 89 del
2001, ha poi omesso di considerare la sentenza della Corte
d’appello del marzo 2010, che aveva definito il giudizio;
che il ricorso, i cui due motivi possono essere
esaminati congiuntamente, è fondato;
che, invero, come affermato da questa Corte con
sentenza n. 6185 del 2010 – che il Collegio condivide e
alla quale intende dare continuità – prima che sia decorso
il termine stabilito dall’art. 307, comma primo, cod. proc.
civ., il processo, potendo essere riassunto, è da
considerarsi in istato di pendenza;
che del resto non può neanche attribuirsi rilievo alla
circostanza che la cancellazione della causa dal ruolo sia
stata disposta per non essere le parti comparse a seguito
di transazione, atteso che ai fini della definitività del

avere riguardo era proprio quella della sentenza del marzo

provvedimento impugnato deve aversi riguardo alla scadenza
del termine stabilito per la riassunzione, determinando la
cancellazione della causa dal ruolo una situazione di
pendenza della causa, suscettibile di essere rimossa per

invece la vicenda sostanziale, né le ragioni per le quali
le parti hanno posto le condizioni per l’adozione di un
provvedimento di cancellazione;
che il ricorso deve quindi essere accolto, avendo la
Corte d’appello errato nel considerare come definitivo il
provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, prima
del decorso del termine previsto per la riassunzione;
che conseguentemente il decreto impugnato va cassato
con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa
composizione perché proceda a nuovo esame della domanda di
equa riparazione;
che al giudice del rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa
composizione.

effetto di una riassunzione tempestiva, e non rilevando

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il

12 novembre 2013.

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