Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28328 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. un., 22/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sez. –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

TROIANI ANTONIO, che li rappresenta e difende, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21 presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRAGLIA FEDERICA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 17843 del 2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda principale proposta, tra gli altri, dagli odierni ricorrenti (appartenenti al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Roma, con profilo di istruttore di vigilanza e con funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori, appartenenti alla ex 6^ qualifica funzionale confluita nell’area C) diretta ad ottenere l’inquadramento nell’area D. ritenendo che la disposizione invocata dagli attori (art. 29 del ccnl Comparto regioni Enti Locali 1998/2001) non attribuisse alcun diritto alla progressione automatica, essendo questa riservata ai soli dipendenti risultati vincitori all’esito di procedura selettiva. Il detto giudice inoltre riteneva fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda subordinata, rilevando che la invocata condanna del Comune di Roma a predisporre la verifica selettiva, prevista dall’art. 29 del ccnl 14-9-2000, esulava dai poteri del giudice ordinario, sia perchè la verifica de qua presupponeva interventi sulla pianta organica dell’ente, come tali rimessi alla discrezionalità dello stesso, sia per il disposto del D.Lgs. 165 del 2001, art. 63 applicabile anche alle prove selettive finalizzate a permettere l’accesso del personale alla fascia superiore.

I soccombenti proponevano appello avverso la detta sentenza ribadendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad entrambe le domande proposte e rilevando, al riguardo, che essi non avevano inteso impugnare la procedura concorsuale, essendo la domanda finalizzata a far valere l’inadempimento della Pubblica amministrazione, la quale aveva omesso di attenersi alle previsioni della contrattazione collettiva.

Gli appellanti rivendicavano inoltre il loro diritto ad essere inquadrati nella categoria D, a decorrere dal 14-11-2000, e chiedevano quindi la riforma dell’impugnata sentenza con l’integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio.

Il Comune di Roma resisteva al gravame, facendo proprie le motivazioni della sentenza appellata.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 13-4-2010 rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale, sulla scorta della pronuncia della sezione lavoro di questa Corte del 9-5-2006 n. 10628, confermava il rigetto della domanda principale e in ordine alla domanda subordinata ribadiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo in particolare la Corte d’Appello osservava che “il discrimen tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, per le controversie inerenti a concorsi interni, è dato dalla permanenza dei vincitori nella stessa area professionale oppure dal loro passaggio a aree diverse e superiori, compresa, ovviamente l’area della dirigenza”.

Tanto premesso la Corte di merito rilevava che non poteva dubitarsi della applicabilità nella fattispecie del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, “atteso che con la domanda subordinata gli appellanti, pur dichiarando di voler solo far valere l’inadempimento della Pubblica Amministrazione rispetto all’obbligazione posta a suo carico dall’art. 29 del CCNL del 2000, di fatto hanno censurato le modalità di indizione della procedura selettiva bandita a seguito della Delib.

14 novembre 2000, n. 1215, procedura che, appunto, assicurava il passaggio di area ai vincitori da C a D. Il preteso inadempimento sarebbe infatti consistito nell’aver indetto una selezione diversa da quella prevista dalle parti collettive, consentendo la partecipazione alla procedura anche di soggetti non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) del richiamato art. 29”.

Pertanto la Corte d’Appello concludeva che, in base al petitum sostanziale, il tema controverso atteneva alla “legittimità o meno dell’esercizio dei poteri autoritativi della P.A. che vengono in gioco non solo nelle procedure concorsuali in senso proprio ma anche con riferimento alle selezioni finalizzate al passaggio di area”.

Per la cassazione di tale sentenza i dipendenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso con un unico motivo.

Roma Capitale, già Comune di Roma, ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e art. 386 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda subordinata.

In particolare i ricorrenti, premesso di aver chiesto l’accertamento del loro diritto all’inquadramento nella categoria D, posizione economica D1. in applicazione dell’art. 29, lett. b) ccnl del 2000, deducono che “si tratta di una pretesa che, essendo diretta all’accertamento del diritto ad una qualifica superiore, alla stregua dell’interpretazione ed applicazione diretta di una norma collettiva, non coinvolge una procedura concorsuale”, per cui così individuato il petitum sostanziale, “la relativa cognizione non può che appartenere all’autorità giudiziaria ordinaria, non essendo possibile….attribuire al giudice amministrativo anche la conoscenza di una questione, quale quella dell’applicazione di una norma contrattuale e dei criteri interpretativi di essa che, pur avendo ad oggetto la progressione di carriera, esula dalla materia concorsuale in senso stretto, l’unica riservata per legge all’autorità giudiziaria amministrativa”.

Inoltre, i ricorrenti rilevano che il fatto che essi abbiano pure partecipato ad un concorso indetto dall’amministrazione, non rileva perchè “è estraneo alla domanda proposta con il presente giudizio”, la quale “non è tesa ad ottenere una riserva di posti in quella procedura concorsuale, ma a rivendicare il diritto ad una diversa modalità di accesso alla categoria D. cioè lo strumento previsto per loro dall’art. 29 ccnl che non è quello, ordinario, del corso- concorso, ma quello speciale, della “verifica selettiva dei requisiti richiesti”, senza assegnazione di punteggi e formazione di una graduatoria”.

I ricorrenti deducono poi che tale semplice “verifica” è prevista per il personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) della citata norma collettiva, laddove per il personale di cui alla lett. c) il passaggio alla categoria D avviene sulla base di “selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio”, per cui per il primo personale sarebbe “del tutto assente qualsiasi giudizio comparativo tra gli aspiranti e qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, in quanto la valutazione dei requisiti è stata già operata, a monte, dalle parti sociali e tradotta nell’art. 29 citato, con conseguente insorgenza di un diritto soggettivo in loro favore nonchè della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia de qua.

In definitiva, secondo i ricorrenti, in forza del disposto della norma collettiva la loro pretesa “si configura, dal lato del datore di lavoro pubblico. come adempimento di un obbligo negoziale e non come esercizio di un potere di organizzazione”, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo è infondato trattandosi, nella fattispecie, pur sempre di una procedura selettiva di tipo concorsuale finalizzata al passaggio dalla categoria C alla categoria D. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte e va qui ribadito, “in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165, art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 Cost., nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex nova dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorchè vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) e i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria” (v. fra le altre Cass. S.U. 25-11-2008 n. 28058, Cass. S.U. 12-10- 2009 n. 21558).

Con riferimento, in particolare all’art. 29 del c.c.n.l. del 14-9- 2000. Comparto Regioni-Enti locali, questa Corte ha affermato che tale norma collettiva “si interpreta nel senso che l’inquadramento nella categoria D del personale dell’area di vigilanza, destinatario della particolare disciplina contenuta nell’articolo, può essere conferito ai dipendenti solo all’esito del definitivo perfezionamento di tutti gli adempimenti (modifica della dotazione organica, espletamento delle procedure di verifica selettiva e atto di inquadramento e di affidamento delle nuove mansioni) prescritti nel medesimo art. 29, commi 3, 4, 5 e 6” (v. Cass. 9-5-2006 n. 10628, v.

anche Cass. 22-6-2010 n. 15056).

In particolare è stato precisato da questa Corte che la disposizione collettiva in esame, escludendo qualsiasi automatismo e condizionando rinquadramento nella categoria D all’esito positivo delle procedure previste, non si pone in contrasto con il principi e le regole inderogabili del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che non consentono inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte (v. D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 52) e, nel caso di passaggio ad un’area superiore, richiedono una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall’esterno (v. le considerazioni contenute nelle sentenze delle Sezioni Unite n. 15403/2003, 1886/2003, 3948/2004, 6217/2005).

Così interpretata la norma collettiva (che altrimenti violerebbe i principi e le norme inderogabili sopra richiamati) e così escluso qualsiasi automatismo, non può negarsi che anche la “verifica selettiva”, in oggetto, di cui all’art. 29 citato, comma 5 prevista per il personale di cui ai punti a) e b) del comma 1, costituisca, a pari delle “selezioni” previste per il personale di cui alla lett. c) del comma 1, comunque una procedura selettiva di tipo concorsuale per il passaggio alla categoria superiore, con conseguente applicazione del principio fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

Del resto i ricorrenti non possono limitarsi ad invocare, in contrario, un mero inadempimento contrattuale da parte dell'”amministrazione, prescindendo così dalla natura e dalla finalità della procedura come prevista (e peraltro svoltasi infruttuosamente per essi) e ciò tanto meno in considerazione della rilevanza del petitum sostanziale che, al di là anche della prospettazione della domanda, va identificato soprattutto in funzione della causa petendi (v. fra le altre Cass. S.U. 25-6-2010 n. 15323, Cass. S.U. 16-5-2008 n. 12378), che nella specie è strettamente correlata a quella procedura.

Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo, e i ricorrenti, in ragione della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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