Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28328 del 18/12/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 28328 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
senten:a con motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
FANINI Doriana (FNN DRN 47R51 F595J), rappresentata e
difesa, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Berardino Ciucci, elettivamente domiciliato
in Roma, via Ambrogio Traversari n. 55, presso lo studio
dell’Avvocato Giuseppe Marzano;
– ricorrente contro
(
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,
pro
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –
8_8_94
)3
Data pubblicazione: 18/12/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso
depositato in data 13 novembre 2012.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
sentito
il
P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto
che, con ricorso depositato in data 16
febbraio 2012 presso la Corte d’appello di Campobasso,
Fanini
Doriana chiedeva la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivanti
dalla irragionevole durata di un procedimento civile,
iniziato con atto di citazione notificato il 20 ottobre
2010 e conclusosi in appello con provvedimento di
cancellazione della causa dal ruolo del 21 giugno 2011;
che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile il
ricorso rilevando che, avuto riguardo alla data di
cancellazione della causa dal ruolo, intervenuta il 21
giugno 2011, anche tenuto conto del periodo di sospensione
feriale dei termini, il ricorso per equa riparazione,
depositato il 16 febbraio 2012, doveva ritenersi tardivo;
che
Fanini
Doriana ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato a un motivo;
Stefano Petitti;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con
controricorso ma ha depositato atto di costituzione ai fini
della partecipazione alla discussione.
Considerato
che il collegio ha deliberato l’adozione
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 309, 181 e 307
cod. proc. civ. e dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001,
sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel
considerare quale dies a quo del termine semestrale per il
ricorso in equa riparazione la data del provvedimento di
cancellazione piuttosto che quella in cui quel
provvedimento doveva considerarsi definitivo, e cioè la
data della estinzione del giudizio presupposto,
verificatasi solo per mancata riassunzione nel termine di
cui all’art. 307, primo comma, cod. proc. civ., e cioè nel
termine di un anno, trattandosi di giudizio pendente alla
data del 4 luglio 2009;
che il ricorso è fondato;
che il ricorso è fondato, atteso che, come affermato da
questa Corte con sentenza n. 6185 del 2010 – che il
Collegio condivide e alla quale intende dare continuità prima che sia decorso il termine stabilito dall’art. 307,
della motivazione semplificata nella redazione della
coma primo, cod. proc. civ., il processo, potendo essere
riassunto, è da considerarsi in istato di pendenza;
che del resto non può neanche attribuirsi rilievo alla
circostanza che la cancellazione della causa dal ruolo sia
di transazione, atteso che ai fini della definitività del
provvedimento impugnato deve aversi riguardo alla scadenza
del termine stabilito per la riassunzione, determinando la
cancellazione della causa dal ruolo una situazione di
pendenza della causa, suscettibile di essere rimossa per
effetto di una riassunzione tempestiva, e non rilevando
invece la vicenda sostanziale, né le ragioni per le quali
le parti hanno posto le condizioni per l’adozione di un
provvedimento di cancellazione;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere
annullato con conseguente rinvio della causa alla stessa
Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, la
quale si uniformerà a tali principi, provvedendo a decidere
la causa ed a regolare le spese del presente grado del
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa
il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa
composizione.
stata disposta per non essere le parti comparse a seguito
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il
12 novembre 2013.