Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28328 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 28328 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
senten:a con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

FANINI Doriana (FNN DRN 47R51 F595J), rappresentata e
difesa, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Berardino Ciucci, elettivamente domiciliato
in Roma, via Ambrogio Traversari n. 55, presso lo studio
dell’Avvocato Giuseppe Marzano;
– ricorrente contro
(

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –

8_8_94
)3

Data pubblicazione: 18/12/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso
depositato in data 13 novembre 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito

il

P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 16

febbraio 2012 presso la Corte d’appello di Campobasso,
Fanini

Doriana chiedeva la condanna del Ministero della

giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivanti
dalla irragionevole durata di un procedimento civile,
iniziato con atto di citazione notificato il 20 ottobre
2010 e conclusosi in appello con provvedimento di
cancellazione della causa dal ruolo del 21 giugno 2011;
che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile il
ricorso rilevando che, avuto riguardo alla data di
cancellazione della causa dal ruolo, intervenuta il 21
giugno 2011, anche tenuto conto del periodo di sospensione
feriale dei termini, il ricorso per equa riparazione,
depositato il 16 febbraio 2012, doveva ritenersi tardivo;
che

Fanini

Doriana ha proposto ricorso per la

cassazione di questo decreto, affidato a un motivo;

Stefano Petitti;

che il Ministero della giustizia non ha resistito con
controricorso ma ha depositato atto di costituzione ai fini
della partecipazione alla discussione.
Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 309, 181 e 307
cod. proc. civ. e dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001,
sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel
considerare quale dies a quo del termine semestrale per il
ricorso in equa riparazione la data del provvedimento di
cancellazione piuttosto che quella in cui quel
provvedimento doveva considerarsi definitivo, e cioè la
data della estinzione del giudizio presupposto,
verificatasi solo per mancata riassunzione nel termine di
cui all’art. 307, primo comma, cod. proc. civ., e cioè nel
termine di un anno, trattandosi di giudizio pendente alla
data del 4 luglio 2009;
che il ricorso è fondato;
che il ricorso è fondato, atteso che, come affermato da
questa Corte con sentenza n. 6185 del 2010 – che il
Collegio condivide e alla quale intende dare continuità prima che sia decorso il termine stabilito dall’art. 307,

della motivazione semplificata nella redazione della

coma primo, cod. proc. civ., il processo, potendo essere
riassunto, è da considerarsi in istato di pendenza;
che del resto non può neanche attribuirsi rilievo alla
circostanza che la cancellazione della causa dal ruolo sia

di transazione, atteso che ai fini della definitività del
provvedimento impugnato deve aversi riguardo alla scadenza
del termine stabilito per la riassunzione, determinando la
cancellazione della causa dal ruolo una situazione di
pendenza della causa, suscettibile di essere rimossa per
effetto di una riassunzione tempestiva, e non rilevando
invece la vicenda sostanziale, né le ragioni per le quali
le parti hanno posto le condizioni per l’adozione di un
provvedimento di cancellazione;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere
annullato con conseguente rinvio della causa alla stessa
Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, la
quale si uniformerà a tali principi, provvedendo a decidere
la causa ed a regolare le spese del presente grado del
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa

il decreto

impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa
composizione.

stata disposta per non essere le parti comparse a seguito

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il

12 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA