Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28328 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17849/2019 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Tordela, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 10 maggio

2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli del 13 maggio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a S.C., nato in (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su sette motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non sono state svolte difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi sono rubricati come segue.

1.1. – Primo motivo: “In via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado”.

1.2. – Secondo motivo: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

1.3. – Terzo motivo: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e degli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”.

1.4. – Quarto motivo: “In subordine, sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 1, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013”.

1.5. – Quinto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11” per avere il Tribunale, a fronte della richiesta del difensore del ricorrente di fissare udienza in Camera di consiglio, stante anche la mancata messa a disposizione della videoregistrazione dell’audizione del ricorrente, rigettato la detta richiesta.

1.6. – Sesto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 e con l’art. 19, comma 1.1. del Testo Unico Immigrazione”.

1.7. – Settimo motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8; violazione art. 7 del: violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14; violazione dell’art. 10 Cost.; violazione della direttiva n. 2004/83; violazione dell’art. 8 della direttiva 2004/83/CE; violazione dell’art. 8 della direttiva 2001/95/UE; violazione dell’art. 3 CEDU”.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1. – La questione di costituzionalità basata sul restringimento del termine previsto per il ricorso per cassazione è palesemente irrilevante.

Come è dedotto in ricorso, l’istante ha impugnato tempestivamente il decreto del Tribunale, onde un’ipotetica pronuncia di incostituzionalità non potrebbe avere alcuna ricaduta nel presente giudizio.

2.2. – Parimenti irrilevante è la questione attinente al rilascio della procura, che deve essere successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

Infatti – e ciò è evidenziato dallo stesso istante – la procura relativa al giudizio di cassazione risulta conferita dal ricorrente in un momento successivo alla nominata comunicazione.

2.3. – La terza questione di costituzionalità, che concerne l’introduzione, ad opera del D.L. n. 13 del 2017, del rito camerale, è declinata senza fornire precise indicazioni quanto alla rilevanza di essa: in particolare, l’istante manca di legare la medesima al tema della applicazione, alla vicenda processuale, della nuova disciplina introdotta col D.L. n. 13 del 2017.

Come osservato da questa S.C., peraltro, tale disciplina non attua alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit.). Nè appare dirimente, ai fini che qui interessano, la previsione, contenuta nell’art. 46.3 della dir. 2013/32/UE, secondo cui “gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva (2011/95), quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado”. Infatti, per un verso, il rito camerale non esclude l’audizione del richiedente asilo e, per altro verso, la stessa Corte di giustizia ha precisato che la richiamata direttiva non impedisce, in via assoluta, al giudice nazionale di respingere il ricorso senza procedere all’audizione predetta (C. giust. 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, 49).

2.4. – La quarta questione di costituzionalità è manifestamente irrilevante: essa è imperniata sul rilievo per cui la fissazione dell’udienza, nel nuovo procedimento regolamentato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, è prevista come obbligatoria nei soli casi di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo stesso.

Si ricava dal decreto impugnato (pag. 2) che l’udienza è stata fissata: sicchè non ha senso dibattere della questione fatta valere dal ricorrente, visto che una ipotetica pronuncia di incostituzionalità nel senso da questi auspicato non avrebbe ricadute sul presente giudizio.

2.5. – La fissazione dell’udienza, da parte del Tribunale, esclude, poi, che possa trovare accoglimento il quinto motivo, con cui l’istante si duole dell’inosservanza della norma che impone la fissazione dell’udienza di comparizione allorquando la videoregistrazione dell’audizione del richiedente avanti alla commissione territoriale non è resa disponibile.

2.6. – La decisione assunta dal Tribunale con riferimento alla protezione umanitaria è immune da censure.

Sul punto, il giudice del merito ha rilevato non essere state esplicitate dal ricorrente le ragioni atte a dar conto della individuale vulnerabilità dello stesso. E’ da rammentare, in proposito, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Nè il ricorrente può imputare al Tribunale di aver mancato di apprezzare la vicenda da lui narrata, incentrata sulla discriminazione posta in atto ai danni delle minoranze francesi nelle zone anglofone: infatti, il giudice di prima istanza ha ritenuto non credibile l’istante “nell’affermazione di provenire dall’area del Camerun interessata dalle problematiche di conflitto tra componente anglofona e componente francofona dello Stato” (pag. 4 del decreto) e tale giudizio non è stato efficacemente censurato.

2.7. – Il settimo motivo si basa, infine, sul rilievo per cui tutta la Guinea sarebbe investita da una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.

Il Tribunale lo ha tuttavia negato e ciò riflette un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): doglianze in tal senso non sono state formulate.

3. – Non essendovi stata resistenza da parte del Ministero, nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA