Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28327 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. un., 22/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., M.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VAL GARDENA 35, presso lo studio dell’avvocato GUIDI DOMENICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PEREGO ENRICO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VOGOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio degli avvocati

LORIZIO MARIA ATHENA, VINCENZO CERULLI IRELLI, che lo rappresentano e

difendono, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1116/2010 del TRIBUNALE di VERBANIA;

uditi gli avvocati Enrico PEREGO, Maria Athena LORIZIO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

” G.M. e M.B. hanno citato davanti al Tribunale di Verbania il Comune di Vogogna, chiedendo che sia individuato il confine tra un fondo di loro proprietà (tale risultante dalla sentenza 16 maggio 1966 n. 66 dello stesso Tribunale) e quello limitrofo appartenente all’ente convenuto. Quest’ultimo si è costituito in giudizio, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice adito dagli attori, stante la natura demaniale civica dei suoli in questione, con conseguente appartenenza della cognizione della causa al Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Contestando la fondatezza di questo assunto, G.M. e M.B. hanno proposto istanza di regolamento preventivo, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune di Vogogna si è costituito con controricorso, ribadendo la tesi che aveva sostenuto nel giudizio a quo.

La L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29 riserva ai Commissari per la liquidazione degli usi civici la cognizione di tutte le controversie attinenti all’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico. La questione della qualitas soli non può quindi essere decisa dal giudice ordinario, salvo che in via incidentate in una causa vertente tra privati, in cui non debba essere risolta con efficacia di giudicato. Essa costituisce invece l’oggetto principale di un giudizio promosso, come nella specie, nei confronti di un Comune, che in veste di ente esponenziale della collettività degli utenti opponga la demanialità civica quale impedimento all’accoglimento della domanda (v. in questo senso, tra le più recenti, Cass. s.u. 27 marzo 2009 n. 7429).

Sono pertinenti al merito, sicchè appaiono ininfluenti ai fini della soluzione della questione relativa alla giurisdizione, le questioni dibattute tra le parti circa l’ambito di efficacia della sentenza del 16 maggio 1966 del Tribunale di Verbania, circa la validità e la portata degli atti del 12 giugno 1882 e dei 6 giugno 1892, rispettivamente di concessione in enfiteusi e di affrancazione del fondo oggetto del giudizio, circa l’effetto del decreto commissariale del 15 luglio 1935, di assegnazione di terreni alla categoria A).

Si ritiene pertanto che debba essere dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici;

– i ricorrenti hanno presentato una memoria; il loro difensore, quello del resistente e il pubblico ministero sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio;

– il collegio non concorda con l’argomentazione svolta nella relazione, in quanto è basata su una inesatta individuazione dell’oggetto del giudizio a quo, dai cui atti risulta che si tratta di un regolamento di confini tra gli immobili dei quali le parti sono state riconosciute rispettivamente proprietarie con la sentenza del 16 maggio 1966 del Tribunale di Verbania: la materia del contendere esula pertanto dall’ambito riservato alla cognizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, vertendosi in tema di conflitto tra fondi e non tra titoli (cfr. Cass. s.u. 27 maggio 1964 n. 1329, 27 ottobre 1966 n. 2642);

– deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

– alla soccombenza del resistente consegue la sua condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di giudizio, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna il resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di giudizio, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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