Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28326 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS),in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– ricorrente –

contro

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ELIA VINCENZO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2009 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 16/02/2009; R.G.N. 1031/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato VINCENZO D’ELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che P.F., destinatario di una condanna al pagamento delle spese processuali di un procedimento penale svoltosi nei confronti suoi e di altri soggetti, propone opposizione, dinanzi al tribunale di Taranto, alla cartella esattoriale notificatagli dall’esattore Pragma Riscossioni spa per il recupero delle spese stesse, deducendo non essergli stato in precedenza notificato alcun titolo esecutivo e comunque di non dovere l’intera somma, perchè riferita a più procedimenti penali tra loro riuniti e riguardanti anche altri soggetti;

1.2. che l’adito giudice accoglie, con sentenza n. 223 del 16.2.09, l’opposizione per la fondatezza del primo motivo e dichiara assorbito il secondo, considerandone peraltro incidentalmente la fondatezza;

1.3. che per la cassazione di tale sentenza, spedita per la notifica a mezzo posta il 28.4.09 e ricevuta il 4.5.09, ricorre il Ministero della Giustizia, notificando il ricorso al solo P. con atto spedito in data 02-07-09 e ricevuto il 6.7.09;

1.4. che l’intimato P. si costituisce, contestando nel merito l’avverso unitario motivo di ricorso; e che, alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2011, prodotta memoria dal ricorrente, il controricorrente prende parte alla discussione orale;

1.5. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Va poi considerato in diritto, dopo avere escluso la necessità della previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Pragma Riscossioni spa, in vista dell’esito del presente giudizio ed in applicazione del principio affermato da Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826:

2.1. che il ricorrente formula un unitario motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 168, 170, 212, 223 e 224 nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49; e che conclude con un quesito principale sulla sufficienza, ai fini della notifica del titolo esecutivo, della notifica della cartella nell’esecuzione esattoriale per il recupero delle spese di giustizia, nonchè con altro e subordinato sulla validità della iscrizione a ruolo a seguito della notifica di un invito al pagamento che contenga tutti gli estremi essenziali dell’atto su cui la prima si fonda.

2.2. che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e tuttora applicabile -in virtù del medesimo decreto, art. 27, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma 5;

2.3. che, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità, in virtù del comma 1 della richiamata norma, per i motivi diversi da quello di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ciascuno di essi deve essere concluso da un quesito di diritto, il quale:

2.3.1. non deve risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

2.3.2. in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), deve compendiare, tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

2.4. che, nel caso di specie, con tutta evidenza non sono presenti gli elementi di cui sub a) e sub b) e che comunque anche la formulazione della regula iuris invocata come applicabile al caso di specie è estremamente sintetica e quindi generica ed astratta, tanto da non consentire di verificarne la pertinenza alla fattispecie.

3. Pertanto, il ricorso è inammissibile; ed alla relativa declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di F. P., liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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