Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28325 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio

dell’avvocato STARNA BARBARA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROMANO GABRIELE con procura speciale del dott. MATTEO

CALABRESE, Notaio in Cori, del 25/11/2011, rep. n. 27214 giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 354, presso lo studio dell’avvocato LUBERTI

Franco, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCHI MANUELA,

BIANCHI DOMENICO giusta delega in atti;

ASPRA FINANCE SPA (già MCC SPA), e per essa UNICREDIT CREDIT

MANAGEMENT BANK (già UGC BANCA SPA), in persona del legale

rappresentante dott. M.G., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 7, presso lo studio dell’avvocato

CORONATI RODOLFO, rappresentato e difeso dall’avvocato TASCIOTTI

FAUSTO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

PO.GI. (OMISSIS), EQUITALIA GERIT SPA

GRUPPO EQUITALIA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA LATINA, P.

M. (OMISSIS), SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA

LATINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 661/2009 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 27/04/2009; R.G.N. 6996/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi gli Avvocati GABRIELE ROMANO e STARNA BARBARA;

udito l’Avvocato MANUELA BIANCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che P.M.A., esecutata in uno a P. M. e Po.Gi. e ad istanza di D.C. A., ricorse il 31.10.05 al giudice dell’esecuzione immobiliare del tribunale di Latina, chiedendo la riduzione del pignoramento per la sproporzione tra il valore dei beni staggiti (circa Euro 1.865.295,00) rispetto al credito azionato (di L. 451.178.835, oltre accessori e spese), negando la propria qualità di debitrice ed invocando l’estinzione del pignoramento per carenza della documentazione ipotecaria e catastale quanto ai beni in catasto al foglio 34, p.lla 463, sub 20-21-22;

1.2. che si costituirono: la procedente, rilevando che l’opponente era erede del debitore originario P.S.; le coesecutate, concordando su tale eccezione e deducendo che la sproporzione dello staggito andava fatta valere con istanza di riduzione; la MCC spa, negando l’ammissibilità delle doglianze in sede di giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. e sottolineando la possibilità della fissazione di un termine per l’integrazione della documentazione ipocatastale;

1.3. che l’adito tribunale, con sentenza 27.4.09 n. 661, rigettò il terzo motivo di opposizione e dichiarò inammissibili gli altri;

1.4. che avverso tale sentenza, affidandosi a quattro motivi, P.M.A. propone ricorso per cassazione, resistito con controricorso dalla D.C. e da tale Unicredit Credit Management Bank spa quale mandataria di tale Aspra Finance spa, nella dedotta qualità di succeditrice della Mediovenezie Banca spa;

1.5. che, all’esito dell’udienza pubblica del 6.12.11. alla quale, tutte le parti avendo illustrato le proprie posizioni con memoria, hanno preso parte la ricorrente e la controricorrente D.C., il collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va poi considerato in diritto:

2.1. che la ricorrente formula quattro motivi, tutti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3:

2.1.1. un primo, contestando la qualificazione di inammissibilità dell’opposizione per estinzione da carenze di documentazione ipocatastale, non potendo ratione temporis applicarsi l’art. 567 cod. proc. civ. nel testo di cui alla riforma del 2006;

2.1.2. un secondo, negando la necessità di impugnare la precedente ordinanza sull’insussistenza dei presupposti per l’estinzione, questa integrando soltanto il motivo per denegare la pure invocata sospensione;

2.1.3. un terzo, ritenendo che le doglianze sulla complessiva eccedenza del valore dello staggito potevano, per come articolate anche in relazione alla sua qualità di erede, essere oggetto di opposizione ex art. 615 o 617 cod. proc. civ.;

2.1.4. un quarto, contestando la propria condanna alle spese sulla base dell’individuazione della ratio dell’art. 91 cod. proc. civ. nella responsabilità della parte per violazione di norme di diritto sostanziale;

2.2. che la controricorrente D.C., con il suo controricorso, depositato tardivamente senza che rilevi l’omessa notifica per fatto addotto non imputabile o la sospensione feriale dei termini (non applicabile alle opposizioni esecutive nemmeno nel giudizio di legittimità), eccepisce dapprima il difetto di procura speciale da parte della ricorrente all’avv. C.M.A.; ma che tale eccezione non è fondata, attesa l’apposizione della procura a margine del ricorso;

2.3. che nel suo controricorso tale Unicredit Credit Management Bank spa quale mandataria di tale Aspra Finance spa, nella dedotta qualità di succeditrice della Mediovenezie Banca spa, non allega nè adduce prova della sua qualità di succeditrice di alcuno dei soggetti del giudizio di merito ed in particolar modo della MCC spa (che non pare riconducibile alla Mediovenezie Banca spa in forza di nozioni di comune esperienza): con conseguente radicale inammissibilità del controricorso in esame;

2.4. che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e tuttora applicabile -in virtù del medesimo decreto, art. 27, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma 5;

2.5. che, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità, in virtù del comma 1 della richiamata norma, per i motivi diversi da quello di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ciascuno di essi deve essere concluso da un quesito di diritto, il quale:

2.5.1. non deve risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

2.5.2. in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), deve compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

2.6. che, nel caso di specie, con tutta evidenza non sono presenti, in alcuno dei quesiti a corredo dei quattro motivi, gli elementi di cui sub a) e sub b), mentre quelli sub c) sono formulati in termini talmente astratti da non consentire di verificare la pertinenza della prospettata regula iuris alla fattispecie.

3. Pertanto, il ricorso è inammissibile; ed alla relativa declaratoria segue la condanna della ricorrente, ad ogni effetto soccombente, alle spese del giudizio di legittimità in favore quanto meno della controricorrente D.C. (ma esclusone il controricorso), mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese stesse nei confronti degli altri intimati, non avendo qui svolto alcuna attività difensiva, o dell’altra controricorrente, per la vista irritualità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna P.M. A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola D.C.A., liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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