Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28325 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16969/2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Tordela, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso decreto del Tribunale di Napoli, depositato l’8 maggio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli del 24 aprile 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a K.A., nato in (OMISSIS), potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria; è stato invece accertato il diritto del richiedente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi sono rubricati come segue.

1.1. – Primo motivo: “In via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale”.

1.2. – Secondo motivo: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’articolo, comma 13, del D.Lgs. n. 25 del 2008, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado”.

1.3. – Terzo motivo: “Sempre, e da ultimo, in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

1.4. – Quarto motivo: “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8; violazione art. 7, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14; violazione dell’art. 10 Cost.; violazione della direttiva n. 2004/83; violazione dell’art. 8 della direttiva 2004/83/CE; violazione dell’art. 8 della direttiva 2001/95/UE; violazione dell’art. 3 CEDU”.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1 – Con riferimento alla prima questione di costituzionalità il ricorrente non fornisce precise indicazioni quanto alla rilevanza di essa: in particolare, non lega la medesima al tema della applicazione, alla vicenda processuale, di una delle norme introdotte col D.L. n. 13 del 2017.

In ogni caso, la questione è manifestamente infondata.

La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel Decreto-Legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito (Corte Cost., sentenza n. 5 del 2018; Corte Cost., sentenza n. 16 del 2017). Questa stessa Corte ha poi specificamente evidenziato, con riguardo al Decreto Legge sospettato di incostituzionalità, che il difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza non può prospettarsi nemmeno ove si abbia riguardo alla disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito: previsione, questa, che è da ritenere connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

2.2. – La questione di costituzionalità basata sul restringimento del termine previsto per il ricorso per cassazione è palesemente irrilevante.

Come è dedotto in ricorso, l’istante ha impugnato tempestivamente il decreto del Tribunale, onde un’ipotetica pronuncia di incostituzionalità non potrebbe avere alcuna ricaduta nel presente giudizio.

2.3. – Parimenti irrilevante è la questione attinente al rilascio della procura, che deve essere successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

Infatti – e ciò è evidenziato dallo stesso istante – la procura relativa al giudizio di cassazione risulta conferita dal ricorrente in un momento successivo alla nominata comunicazione.

2.4. – La censura formulata nel motivo rubricato come quarto va disattesa.

Il Tribunale ha escluso di poter rinvenire nei motivi dell’espatrio allegati dal ricorrente (motivi di natura familiare insorti dopo la morte del padre e verosimilmente correlati a vicende ereditarie) elementi di natura persecutoria ovvero situazioni di esposizione al rischio effettivo di subire il grave danno che assume rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria: affermazione, quest’ultima, che è da intendere riferita alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), mentre con riguardo alla fattispecie di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale ex art. 14 cit., lett. c), il giudice del merito ha escluso, sulla scorta delle fonti informative menzionate nel corpo del decreto impugnato, che la regione del Mali da cui proviene il ricorrente vi sia interessata.

Ora, per un verso la doglianza di cui al quarto motivo risulta formulata in modo non circostanziato, senza precisare a quale delle diverse forme di protezione internazionale previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, il ricorrente faccia riferimento quando si duole della mancata spendita, da parte del Tribunale, dei poteri istruttori ufficiosi.

Per altro verso, e comunque, la censura non coglie nel segno.

Al fine di aggredire efficacemente le statuizioni reiettive delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e alla concessione della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a), e lett. b) era evidentemente necessario che il ricorrente si misurasse con l’affermazione del Tribunale secondo cui la vicenda personale dello stesso richiedente non faceva emergere alcuna forma di persecuzione o di esposizione al rischio di “danno grave”, nel senso precisato dalla norma da ultimo richiamata. Ciò non è avvenuto, onde la censura si mostra, sul punto, non aderente al decisum, e risulta, per tale ragione, inammissibile (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che nel pronunciarsi in tali termini, richiama il principio già enunciato da Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio).

Per quanto attiene alla diversa ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), poi, il Tribunale, come si è detto, ha indagato la situazione della regione da cui proviene il ricorrente e le censure di violazioni di legge fatte valere dal ricorrente non possono giustificare una rivisitazione del giudizio espresso, al riguardo dal giudice del merito. Infatti, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui all’art. 14, lett. c), che sia causa, per il richiedente, di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

3. – Stante la mancata resistenza del Ministero non vi sono spese di giudizio su cui provvedere.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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