Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28324 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A. 0 D.L.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SC B INT 2,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO VINCENZO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1376/2008 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

25/06/2008; R.G.N. 5189/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che D.A., calciatore professionista, portatore di un assegno di Euro 5.000,00 del 30.6.03, rilasciatogli in conto pagamento delle prestazioni professionali per la stagione calcistica 2002/03, lo pose a fondamento di un precetto notificato il 20.6.05 ad S.A., quale emittente del titolo e legale rappresentante della A.S. Palese Calcio s.r.l.;

1.2. che il S. si oppose, eccependo esser venuta meno la natura di titolo esecutivo dell’azionato assegno, comunque rilasciato in garanzia, nonchè deducendo che, in forza di dichiarazione liberatoria della controparte in data 17.7.03, il credito causale era stato estinto;

1.3. che l’adito tribunale di Nola, nonostante le contestazioni del D., accolse l’opposizione, sia perchè non constava la presentazione dell’assegno alla banca trattarla ex art. 55 L. ass., sia in forza della dichiarazione liberatoria del 17 luglio 2004 ed in mancanza di prova su altri rapporti cui imputare il credito portato dall’assegno;

1.4. che avverso tale sentenza, pubbl. il 25.6.08 con il n. 1376, propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, il D., senza peraltro che la controparte resista con controricorso;

1.5. che, all’esito dell’udienza 6.12.11, il collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va al riguardo considerato in diritto:

2.1. che il ricorrente formula cinque motivi:

2.1.1. un primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di omessa ed insufficiente motivazione per travisamento di una prova documentale, cioè della lettera liberatoria;

2.1.2. un secondo, anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di vizio motivazionale per la giudicata inammissibilità di una prova per testi e per la non ammissione dell’interrogatorio formale;

2.1.3. un terzo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione di norme di diritto ed omessa pronuncia, relativamente ai medesimi profili di cui al motivo precedente;

2.1.4. un quarto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione di legge sull’attribuzione alla dichiarazione liberatoria della natura di quietanza;

2.1.5. un quinto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di vizio motivazionale sull’oggettiva circostanza del mancato pagamento del titolo;

2.2. che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e tuttora applicabile -in virtù del medesimo decreto, art. 27, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma 5;

2.3. che, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità:

2.3.1. in virtù del comma 1 della richiamata norma, per i motivi diversi da quello di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ciascuno di essi deve essere concluso da un quesito di diritto, il quale:

– non deve risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

– in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), deve compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso:

Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

2.3.2. in virtù poi del capoverso della richiamata norma per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002; da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure.

3. Orbene:

3.1. i motivi diversi da quelli di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 cioè il terzo e il quarto, mancano dell’enunciazione della regola generale violata: ed inoltre il terzo di un idoneo riferimento al contenuto delle prove che si vorrebbero malamente non ammesse, nonchè il quarto di un idoneo richiamo alla fattispecie contrattuale concreta ed alle norme di ermeneutica contrattuale che si assumono violate;

3.2. i motivi di vizi motivazionali – motivi primo, secondo e quinto – sono del tutto carenti del separato ed autonomo momento di sintesi o riepilogo (e neppure possono utilmente riqualificarsi sotto altra delle previsioni dell’art. 360 cod. proc. civ., mancando comunque un quesito di diritto).

4. Pertanto, il ricorso è inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo qui svolto l’intimato alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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