Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28323 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8263/2016 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza dell’Unità n. 13, presso lo studio dell’avvocato Ranucci

Luisa, rappresentata e difesa dall’avvocato Gigante Cristina, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., e R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 322/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – R.M. evocava in giudizio Banca 121 s.p.a. (poi Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) lamentando che la stessa avesse dato esecuzione a cinque bonifici mai disposti e che risultavano essere stati impartiti per via telematica.

La banca chiedeva e otteneva di chiamare in giudizio il promotore finanziario C.A., per il cui tramite l’attrice aveva intrattenuto rapporti con essa convenuta, oltre che Dual Vita s.p.a..

In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Pescara riteneva che la banca fosse stata inadempiente agli obblighi contrattuali che le incombevano e la condannava al rimborso dell’importo oggetto di accreditamento, pari a Lire 28.026.000. Con riferimento al rapporto tra la banca e C., il Tribunale evidenziava che dalla Delib. Consob 28 agosto 2002, con cui era stata disposta la sospensione temporanea dall’albo dei promotori del chiamato in causa, non poteva evincersi un coinvolgimento nei fatti oggetto di lite da parte di quest’ultimo.

2. – Banca Monte dei Paschi di Siena impugnava la sentenza e la Corte di appello di L’Aquila, nella resistenza di R.L. e di C.A., pronunciava, in data 4 marzo 2015, sentenza con cui respingeva l’appello e condannava l’appellante al rimborso delle spese di lite del grado, liquidate in Euro 5.350,00. Il giudice del gravame rigettava le istanze istruttorie riproposte dall’appellante reputandole generiche, ad eccezione di quella diretta alla acquisizione di copia integrale della nominata Delibera della Consob: documento che riteneva, nella sostanza, irrilevante ai fini del giudizio, e quindi parimenti non meritevole di acquisizione. Osservava che il secondo motivo di appello – vertente sulla mancata valorizzazione, da parte del Tribunale, di alcune circostanze (la rivelazione all’attrice dei nominativi dei beneficiari degli accreditamenti; l’impossibilità, da parte della banca, di bloccare gli effetti delle operazioni di bonifico in presenza dell’accertato utilizzo della password nella disponibilità dell’attrice) – risultava privo di fondamento e connotato da profili di inammissibilità, visto che l’appellante non aveva colto appieno la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata: il Tribunale aveva infatti specificato i motivi che avrebbero dovuto indurre la banca a dubitare della genuinità delle operazioni poste in atto; tali motivi erano stati indicati nel numero delle operazioni (cinque), nel fatto che le stesse erano state poste in essere lo stesso giorno, nell’importo non indifferente delle movimentazione complessiva, pari circa a Lire 30.000.000, nel fatto che gli accreditamenti recassero causali non coerenti col profilo della cliente. La Corte di merito rilevava, inoltre, come un controllo sulla tipologia di operazione effettuata in home banking e un blocco cautelativo fossero, in realtà, possibile. Il giudice distrettuale osservava, infine, come, contrariamente a quanto eccepito dall’appellante, la causa petendi posta a fondamento della domanda fosse del tutto chiara: le operazioni effettuate dalla cliente avrebbero dovuto essere diligentemente controllate dalla banca che vi aveva dato corso nonostante le stesse fossero da ritenersi sospette.

3. – Con ordinanza di correzione dell’errore materiale depositata il 10 agosto 2016 la Corte di appello disponeva che il capo del dispositivo della sentenza relativo alle spese fosse integrato con l’aggiunta delle parole “oltre IVA CPA dovute nella misura di legge e rimborso forfettario spese generali, come da tariffa forense, in favore di ciascuna delle controparti”. La Corte rilevava, infatti, che la sentenza aveva omesso di indicare che la liquidazione delle spese era disposta in favore di ognuno degli appellati vittoriosi e mancato inoltre di indicare quanto dovuto per i nominati accessori.

4. – Banca Monte dei Paschi di Siena ha dapprima impugnato per cassazione, con cinque motivi, la sentenza della Corte aquilana. A seguito della disposta correzione del provvedimento ha proposto un secondo ricorso per cassazione in cui sono svolti tre motivi volti a censurare l’utilizzo, nella fattispecie, dello strumento emendativo di cui all’art. 288 c.p.c..

Non vi sono controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; tale fatto è indicato nella “richiesta prova per interpello”. L’istante sostiene che l’istanza di interrogatorio formale concerneva sia R.L. che C.A.. Assume, inoltre, che nella memoria istruttoria del 9 gennaio 2005 la banca aveva puntualmente indicato i capitoli del deferito interrogatorio formale, richiamando le circostanze riportate nella Delib. Consob 28 agosto 2002, n. 13721.

Il secondo mezzo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; tale fatto è indicato nella “richiesta di acquisizione della Delib. Consob 28 agosto 2002 e relativi atti di istruttoria”. La censura investe la pronuncia di appello nella parte in cui ha escluso la rilevanza, ai fini del decidere, dell’acquisizione integrale dell’atto in questione. Assume la ricorrente che la lettura integrale della suddetta Delibera avrebbe consentito alla Corte di merito di cogliere il collegamento esistente tra i diversi episodi che avevano coinvolto i clienti di C.. In definitiva, secondo la banca istante, la mancata ammissione delle richieste istruttorie aveva comportato che a fondamento della decisione impugnata fosse stato posto un documento incompleto, così come del resto rilevato dal giudice di prima istanza.

1.1. – I due motivi, che possono scrutinarsi insieme, risultano essere inammissibili.

La Corte di appello ha ritenuto che non potessero essere accolte le istanze istruttorie, richiamate con generico riferimento al primo grado di giudizio come “acquisizioni documentali ed istanze istruttorie in genere, comprese quelle di interpello”, senza che fosse individuata la parte cui andava deferito l’interrogatorio (se R.L. o C.) e senza che venissero specificati i capitoli sui quali questo avrebbe dovuto essere reso. Con riguardo, poi, alla domanda di esibizione della copia integrale della Delibera della Consob, il giudice di appello ha condiviso i rilievi del Tribunale secondo cui nel corpo dell’atto risultavano “censurate altre mancanze del professionista” e non era accertato il coinvolgimento di C. nella vicenda oggetto di causa, con riferimento alla quale, anzi, il provvedimento assumeva “la mancanza di univoci indizi”.

Mette conto di aggiungere che quest’ultimo argomento finisce per rilevare, sul piano logico, anche per l’istanza di interrogatorio formale: se, infatti, la Delibera Consob non forniva utili indicazioni quanto alla vicenda che qui interessa, è evidente che fosse superfluo l’esperimento dell’interrogatorio formale sulle medesime circostanze prese in considerazione da essa.

Ora, la ricorrente ha censurato la pronuncia, con riguardo al denegato accoglimento delle istanze istruttorie, denunciando, come si è detto, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Nondimeno, contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, tale omesso esame non può consistere nelle richiamate richieste di prova. E’ noto, infatti, che l’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, abbia ad oggetto il vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). In sè considerato un atto processuale, quale l’istanza diretta all’accoglimento di prove, non integra, come è evidente, nè un fatto storico principale (vale a dire costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato), nè un fatto secondario (dedotto, cioè, in funzione probatoria).

In realtà, ciò di cui la banca istante si duole è la sostanziale non condivisibilità della decisione assunta, sul punto, dalla Corte di appello. Va tuttavia osservato, al riguardo, che la valutazione di fatto riservata al giudice del merito quanto alla superfluità e genericità della prova può essere impugnata per cassazione solo per l’applicazione di erronei principi giuridici, ovvero per incongruenze di ordine logico (Cass. 10 settembre 2004, n. 18222; in senso conforme, le risalenti Cass. 10 agosto 1962, n. 2555 e Cass. 6 settembre 1963, n. 2450; con particolare riguardo al tema della genericità, inoltre, senza aspirazione di completezza: Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201; Cass. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. 11 luglio 1975, n. 2759; Cass. 16 novembre 1971, n. 3284; Cass. 4 febbraio 1969, n. 356; Cass. 6 giugno 1968, n. 1707). Il tema è stato affrontato, più di recente, anche dalle Sezioni Unite, le quali hanno osservato che con riferimento ad ambiti processuali in cui è conferito al giudice di merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, come nel caso della scelta di disporre o meno una consulenza tecnica, di ordinare un’ispezione o un’esibizione di cose o documenti o di apprezzare la rilevanza dei mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l’ammissione, le determinazioni del detto giudice sono suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle (Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione). E’ solo da aggiungere, con riferimento a quest’ultimo profilo, che a seguito dell’intervento legislativo che ha modificato l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel giudizio di cassazione rileva solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (secondo quanto insegnato dalle citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

Ciò detto, ancor prima di osservare che il provvedimento impugnato, nella parte che qui interessa, non può ritenersi affetto da una tale anomalia (riconducibile alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”: cfr., ancora, le sentenze da ultimo citate), occorre rilevare, a monte, che la ricorrente non ha svolto alcuna puntuale censura nel senso indicato.

2. – Col terzo motivo viene lamentata la nullità dell’atto di citazione e della sentenza di primo grado, giusta art. 164 c.p.c., comma 4. Deduce la ricorrente che i fatti posti a base della domanda sarebbero diversi da quelli presi in considerazione dei giudici di merito. Nel corpo del motivo è menzione della circostanza per cui la decisione impugnata risulterebbe fondata sulla mancata verifica di congruità delle operazioni disposte rispetto al profilo del cliente, “ma non certo sull’individuazione di responsabilità quanto al momento in cui (erano) state impartite le disposizioni di addebito”. L’azione risarcitoria, così come prospettata, andava, ad avviso dell’istante, respinta, in quanto nessuna concreta dimostrazione era stata fornita dall’attrice a sostegno della propria pretesa, tenuto anche conto della genericità della prova testimoniale espletata.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso sovrappone indebitamente il tema dell’editio actionis (che rileva sul piano della validità dell’atto introduttivo, giusta l’art. 164, comma 4, cit.) a quello della prova, ad esso del tutto estraneo. E’ da rilevare, in proposito, che l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).

In secondo luogo, il mezzo di censura è carente di autosufficienza. Vero è, infatti, che quando sia denunciato per cassazione un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda; ma ciò sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4), (Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077, cit.; Cass. 8 gennaio 2020, n. 134). Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, poi, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità) (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). Ebbene, la ricorrente ha omesso di riprodurre nel ricorso per cassazione l’atto di citazione, nella parte che interessa, mancando finanche di fornire i puntuali ragguagli sul preciso contenuto di esso che fossero utili per la comprensione e l’apprezzamento della decisività della censura svolta.

3. – Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Secondo la ricorrente la sentenza di appello sarebbe incorsa in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato a avrebbe contravvenuto al principio dell’onere della prova.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso presenta la medesima carenza, sul versante dell’autosufficienza, che è si è ravvisata con riferimento al terzo motivo.

La doglianza basata sulla violazione dell’art. 2697 c.c., è, comunque, fuori bersaglio. Detta violazione, infatti, è configurabile soltanto nell’ipotesi – diversa da quella prospettata dall’istante – in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr., ancora, Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769).

4. – Il quinto motivo oppone la violazione dell’art. 1176 c.c.. La sentenza impugnata è censurata quanto alla ritenuta responsabilità della banca per non aver verificato la congruità dell’esecuzione di bonifico rispetto al profilo del cliente. Viene osservato che in tre dei cinque bonifici disconosciuti dall’attrice era indicato, nella causale, il nome di uno dei figli di R.L.: “il che aumentava la credibilità della paternità delle impartite disposizioni”.

4.1. – Anche tale motivo è inammissibile.

La ricorrente non fa questione di una violazione di legge, quanto, piuttosto, del cattivo apprezzamento, da parte del giudice del merito, delle risultanze di causa (eloquente è, al riguardo, quanto dedotto con riguardo all’indicazione della causale di uno degli ordini di bonifico). Va ricordato, in proposito, che la Corte di appello ha ricavato la negligenza della banca nell’adempimento delle obbligazioni che le facevano carico, e quindi la responsabilità della stessa, da plurimi elementi, in precedenza indicati. Ma tale accertamento non è evidentemente sindacabile in relazione al sostrato fattuale che il giudice del merito ha fatto oggetto di propria valutazione. Infatti, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

5. – Il primo motivo del ricorso avverso la parte della sentenza su cui è intervenuta l’ordinanza di correzione dell’errore materiale prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la liquidazione della somma indicata in dispositivo, pari a Euro 5.350,00 poteva ritenersi comprensiva del rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali e credersi riferita ad entrambe le controparti, in ragione del 50% per ciascuna. Rileva, altresì, l’istante che C.A. aveva domandato la riforma della sentenza di primo grado sul punto della compensazione delle spese del giudizio tra la banca ed esso chiamato in causa e che tale domanda era stata rigettata: in conseguenza – è spiegato – doveva ritenersi che, nella sostanza, la Corte di appello avesse inteso operare una compensazione delle spese anche per il secondo grado del giudizio tra il suddetto C. e la banca.

Tale motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo del secondo ricorso per cassazione. Con tale motivo la sentenza corretta a mezzo dell’ordinanza ex art. 288 c.p.c., è fatta oggetto di una censura con cui è lamentata la violazione dell’art. 287 c.p.c.. L’istante torna a rilevare come il rigetto della domanda di riforma della sentenza di primo grado avesse determinato la compensazione delle spese anche dell’appello tra la banca e C..

5.1. – I due motivi non sono fondati.

A norma dell’art. 288 c.p.c., comma 4, le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione. Ciò significa – come ha precisato più volte questa S.C. -che resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (per tutte: Cass. Sez. U., 12 marzo 2004, n. 5165; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5733; Cass. 26 luglio 2019, n. 20309; Cass. 27 giugno 2013, n. 16205; Cass. 14 marzo 2007, n. 5950). L’impugnazione di cui all’art. 288 c.p.c., comma 4, è dunque senz’altro consentita ove la doglianza attenga, come nel caso in esame, alla prospettata esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione (che è quella di rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un’attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice, il cui contenuto deve essere suscettibile di certa individuazione).

Ora, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile (per tutte: Cass. 26 settembre 2011, n. 19601; Cass. 11 aprile 2004, n. 5196).

La Corte di appello, nel quantificare le spese del secondo grado di giudizio, non ha evidentemente inteso riferire il detto importo a entrambe le parti vittoriose: depongono in tal senso la mancanza, nella pronuncia, di richiami a una tale modalità di liquidazione, il fatto che gli appellati vittoriosi si fossero separatamente costituiti, attraverso il ministero, oltretutto, di distinti difensori, l’assenza di una esplicitazione della volontà della Corte di riferire la somma indicata a una (insussistente) posizione processuale unitaria e lo stesso ammontare delle spese, inferiore, secondo quanto riconosciuto dalla banca ricorrente, ai parametri tariffari di riferimento (pag. 11 del ricorso). Vero è che, come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, deve escludersi che queste ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 c.p.c. e segg., per conseguire un riconoscimento separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale (Cass. Sez. U. 18 aprile 1986, n. 198): ma ciò vale, appunto, per il caso, diverso da quello in esame, in cui la pronuncia abbia inteso conglobare i compensi di più parti in un unico importo. Nella fattispecie, per quanto osservato, tale dato difetta, nè lo si può ricavare da una pronuncia di compensazione, come suggerito dalla ricorrente: pronuncia non contenuta nella sentenza impugnata e palesemente incompatibile con l’affermazione, espressa nella parte motiva della sentenza, per cui “Me spese del grado seguono la soccombenza”.

Con riguardo a IVA, CPA e rimborso delle spese generali, è sufficiente osservare, poi, che l’omissione riscontrata riguarda statuizioni di natura accessoria e predeterminate per legge; in tal senso la detta omissione è suscettibile di essere superata con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg.. La conclusione, qui, non può essere difforme da quella cui perviene questa Corte allorchè reputa emendabile con il nominato procedimento la mancata liquidazione degli onorari di avvocato (Cass. 4 settembre 2009, n. 19229), o la mancata determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio (Cass. 7 febbraio 2006, n. 2605).

6. – Il secondo motivo con cui è avversata la pronuncia della Corte di merito, nella parte corretta, contiene una censura di “nullità della sentenza o del procedimento in riferimento agli artt. 132 e 276 c.p.c.”. L’istante si duole del fatto che l’originario presidente del collegio che aveva reso la sentenza di appello fosse stato sostituito e che quindi non esistesse coincidenza tra l’organo che aveva statuito sull’istanza di correzione e quello che aveva pronunciato la sentenza emendata.

6.1. – Il motivo non ha fondamento.

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è infatti diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà. Coerentemente, detto procedimento, ed il provvedimento mediante il quale la sentenza può essere corretta, hanno natura amministrativa, sicchè, al riguardo, non opera il principio della immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 c.p.c., dovendosi intendere il riferimento di cui all’art. 287, alla correzione effettuata dallo “stesso giudice” nel senso di “stesso ufficio giudiziario”, senza che rilevi la persona fisica del magistrato che ha pronunciato il provvedimento (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1207).

7. – In conclusione, il primo ricorso deve dichiararsi inammissibile, mentre il secondo va rigettato.

8. – Non è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il primo ricorso e rigetta il secondo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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