Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28323 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8486/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi p. 12;

– ricorrente –

contro

C.D., rappresentato e difeso, per procura in calce al

controricorso, dall’avv. Francesco SCARDACI di GRAZIA, presso il cui

studio legale sito in Catania, alla via Monsignor Domenico Orlando,

n. 14, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3219/08/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per il periodo d’imposta 2005, con il quale erano stati accertati, a mezzo studio di settore, maggiori ricavi conseguiti dal contribuente, titolare dell’omonima ditta esercente l’attività di trasporto merci su strada, la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità,dell’atto impositivo per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per genericità della delega di firma rilasciata dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate e dell’ordine di servizio cui lo stesso faceva riferimento, in quanto non indicava il nominativo del delegato.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all’esito del quale il controricorrente ha depositato, in data 12/06/2019, istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente esaminata l’istanza di sospensione del giudizio avanzata dal controricorrente, che va rigettata perchè proposta con istanza depositata in data 12 giugno 2019 e, quindi, tardivamente, oltre il termine del 10 giugno 2019 previsto dalla citata disposizione.

Ancora preliminarmente vanno esaminate le eccezioni del controricorrente.

Quella di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. è manifestamente infondato posto che il ricorso risulta essere stato depositato il 26/03/2018, e quindi tempestivamente rispetto alla data del 12/03/2018, di notifica dello stesso (come peraltro si legge a pag. 7 del controricorso).

Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità ex art. 360 bis, comma 1, c.p.c., come dimostrato dalla fondatezza del motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, di cui si dirà a breve, così ‘come infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del motivo proposto dalla ricorrente perchè nuovo, al riguardo osservandosi che la distinzione tra delega di funzioni e delega di firma è mera argomentazione posta a sostegno del motivo.

Il rilievo che il mezzo di cassazione proposto dalla difesa erariale è stato correttamente dedotto come error in iudicando, essendo evidente l’erronea applicazione da parte della CTR della norma di legge censurata – avendo la CTR tratto dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano l’interpretazione della stessa alla stregua di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019 (arg. da cass. n. 10320 del 2018) – rende palese l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del mezzo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 348 ter c.p.c..

Da quanto appena detto consegue che il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere i giudici di appello ritenuto inidoneo l’atto di delega ed il collegato ordine di servizio perchè generico, in quanto non indicava il nominativo del delegato, è fondato e va accolto.

Invero, recentemente questa Corte ha affermato il principio, cui non si è attenuta la CTR, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata dellà delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla competente CTR, in diversa composizione, per nuovo esame, anche delle questionì rimaste assorbite, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 09 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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