Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28322 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6136/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 291/02/2017 della Commissione tributaria

regionale della LIGURIA, depositata in data 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 09/07/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ligure, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno d’imposta 2005, emesso ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo la deducibilità dei costi e dell’IVA risultanti dalle fatture passive regolarmente registrate dalla società contribuente, ritenendo che da tali fatture, non disconosciute dall’amministrazione finanziaria, “si desumono sia i costi che la loro inerenza”;

2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimato.

3. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, nonchè degli artt. 2727 e 2697 c.c., sostenendo che aveva errato la CTR a desumere la sussistenza dei requisiti di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’IVA (inerenza, competenza, certezza e determinabilità), dalle sole fatture passive registrate dalla società contribuente, Cdi incombeva il relativo onere probatorio.

4. Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, sostenendo che la CTR aveva comunque errato ad annullare l’avviso di accertamento invece di rideterminare l’imponibile tassabile una volta quantificati, anchè in maniera percentuale, i costi sostenuti dalla società contribuente.

5. Con il terzo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1985, art. 109, dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, per avere la CTR riconosciuto la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA soltanto sulla base di quanto risultante dalle sole fatture passive, in mancanza di “documentazione retrostante”, quali “contratti, corrispondenza aziendale, pagamenti, ecc.”, idonea a provare la sussistenza dei requisiti di inerenza, competenza, certezza e determinabilità di quei costi.

6. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

7. Al riguardo questa Corte ha affermato che “In -tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta. La corretta applicazione del principio concernente la distribuzione dell’onere della prova dettato dall’art. 2697 c.c. impone quindi al giudice di merito di accertare, in primo luogo, se la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal disconoscimento di costi o oneri deducibili esposti dallo stesso, perchè solo l’esatta individuazione della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico di essa le conseguenze giuridiche derivanti dall’accertata inosservanza di detto onere” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11205 del 16/05/2007, Rv. 599458).

7.1. Si è quindi precisato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21184 del 08/10/2014, Rv. 632824).

8. Con specifico riferimento alla detraibilità dell’IVA, si è affermato che “In tema di IVA; il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sè, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo” e che, ai fini della detrazione di un costo, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dè, relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 01 e 02).

8.1. Si è quindi ribadito che “In tema di IVA, ai fini della detrazione dei costi, non è sufficiente l’avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne, nell’ipotesi di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, anche l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22940 del 26/09/2018, Rv. 650686). In tale pronuncia la Corte ha spiegato che “In base agli insegnamenti in materia della Corte di Giustizia (v. fra le altre Corte di Giustizia 8 maggio 2008, in cause riunite C-95/07 e C-96/07), il diritto di detrazione è connesso alla effettività dell’operazione (requisito sostanziale) e non può essere subordinato al rispetto di adempimenti od obblighi meramente formali. Infatti, nella determinazione dell’Iva, la detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, non si relaziona, invero, alla formale corresponsione dell’imposta, che il soggetto passivo afferma a sua volta assolta o dovuta per l’acquisto di beni o servizi nell’esercizio dell’impresa, ma richiede che l’Iva sia effettivamente dovuta, e cioè che tale imposta corrisponda ad operazioni effettivamente poste in essere e ad essa soggette, in coerenza con quanto prescritto della sesta Dir. del Consiglio CEE n. 77/388, art. 17 e 20, e del principio affermato dalla Corte di Giustizia (v. ad esempio sentenza 13 dicembre 1989, C-342/87). Pertanto, ciò che rende possibile la detrazione non è (soltanto) la realtà documentale della fattura quanto l’effettività dell’operazione e il suo corretto assoggettamento all’imposta esattamente dovuta per quel tipo di operazione”.

9. Orbene, premesso quanto innanzi in diritto, la CTR ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, limitandosi a riconoscere la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA sulla base delle sole fatture passive, che, come detto, è elemento necessario ma da. sè solo insufficiente quando l’amministrazione finanziaria si è limitata, come nel caso in esame, a riconoscere la sola re3olarità formale della documentazione contabile.

In definitiva, la deducibilità dei costi ex art. 109 T.U.I.R. così come la detraibilità dell’IVA risultante dalle fatture passive non può essere riconosciuta sulla base della sola regolarità formale della documentazione contabile, essendo necessaria una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre l’importo anche l’esistenza, la ragione e la coerenza economica della spesa.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che valuterà la riconoscibilità dei costi anche applicando, con riferimento alle imposte sui redditi, il principio secondo cui “l’Amministrazione finanziarla deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (…) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, e debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass. n. 22868 del 2017; v. anche Cass. n. 9888 del 2017).

Al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 09 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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