Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28321 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28321 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 19584-2012 proposto da:
FOR YOU DI CANGEMI LUCIA & C. S.A.S., in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 18/12/2013

dall’avvocato VERDERICO NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3323

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

h

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA

FREZZA

17,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

giusta delega in atti;
– SERIT SICILIA S.P.A., AGENTE PER LA PER LA
RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA C.F.
00833920150, in persona delyegale rapresentaro
r7–t-e

r

edISS-rei elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

DEL GRECO 59 – OSTIA -, presso lo studio dell’avvocato

LA MOTTA DORA, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCI ENRICO, giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1023/2011 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 14/10/2011 r.g.n. 133/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato VERDERICO NICOLA;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e
tx4.3

D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO,

44t

1

e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 ottobre 2011 la Corte d’appello di Messina ha
confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 31 gennaio 2007 che
ha rigettato l’opposizione proposta dalla società For You di Cangemi Lucia
& C. s.a.s. avverso la cartella esattoriale emessa dalla SERIT Sicilia s.p.a.

verbale ispettivo del 18 marzo 1998. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia, per quanto rileva in questa sede, considerando il valore
interruttivo della prescrizione dato dalla notifica del verbale di
accertamento ispettivo regolarmente notificato il 18 marzo 1998 e riferite
ad omissioni contributive risalenti fino al febbraio 1993. In ordine al
mancato assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di
retribuzione alla lavoratrice Nania Maria Rita, la Corte ha considerato le
deposizioni testimoniali della lavoratrice che ha dichiarato agli ispettori di
lavorare per la società opponente in modo continuativo, ed ha ritenuto
maggiormente attendibile tale dichiarazione rispetto a quanto
successivamente riferito dalla stessa lavoratrice in sede di giudizio a tutela
della posizione del datore di lavoro.
La For You di Cangemi Lucia & C. s.a.s. propone ricorso per cassazione
avverso tale sentenza affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso l’INPS e la SERIT Sicilia s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione, falsa ed erronea interpretazione
ed, in subordine, applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335
del 1995 e degli artt. 1219 e 2943, comma 4 cod. civ. in relazione all’art.
360, n. 3 cod. proc. civ.; omessa e/o insufficiente motivazione, in relazione
all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che sarebbe stato

per omissioni contributive relative al periodo 1993-1998 accertate con

erroneamente considerato il valore interruttivo della prescrizione del
verbale di accertamento ispettivo benché questi non contenesse
l’indicazione della somma dovuta e il titolo di essa.
Con secondo motivo si assume violazione, falsa ed erronea interpretazione
ed, in subordinc, applicazione degli artt. 246 e 253 cod. civ. in relazione

relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare, con riferimento alla
posizione della dipendente Nania Maria Rita, si lamenta che non si sarebbe
tenuto conto che l’ente non avrebbe validamente contrastato le
dichiarazioni rese in sede di giudizio dalla dipendente, considerando più
attendibili quelle rese agli ispettori dell’INPS.
Con il terzo motivo si deduce violazione, falsa ed erronea interpretazione
ed, in subordine, applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto
con l’art. 116 cod. proc. civ. e all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nonché
di ogni norma e regola giurisprudenziale in materia di valutazione della
prova, in relazione all’art. 360, n. 3. Cod. proc. civ.; omessa e/o
insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In
particolare si lamenta che non sarebbe stato provato, da parte dell’INPS, il
credito azionato con la cartella opposta.
Il primo motivo è infondato non avendo la ricorrente riprodotto o allegato
l’atto di cui contesta il valore interruttivo della prescrizione. In tal modo la
Corte non è stata neppure posta in grado di valutare la fondateza della
censura.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto con essi viene
censurata la valutazione delle prove testimoniali in base alle quali è stato
ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato della dipendente Nania
Maria Rita. La Corte territoriale ha correttamente indicato il criterio
adottato nella valutazione degli elementi istruttori nel contrasto delle

L

all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; omessa e/o insufficiente motivazione, in

affermazioni degli ispettori verbalizzanti e delle dichiarazioni di detta
dipendente. In presenza di una motivazione congrua e logica è
inammissibile in sede di legittimità la censura con la quale si chiede
sostanzialmente una rivisitazione delle prove al fine di pervenire ad un
diverso giudizio.

soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio relative
all’INPS ed alla SERIT Sicilia s.p.a. liquidate, per ciascuna, in € 100,00 per
esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Così deciso i Roma il 20 novembre 2013.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la

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