Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28321 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16979-2019 proposto da:

D.R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA, 16,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MAGRI’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10167/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n. 566/10, sez. 6, accoglieva il ricorso proposto da D.R.E. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef 2002

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 3344/18/2018, rigettava l’impugnazione.

L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza 27043/17, accoglieva il ricorso con rinvio per nuovo giudizio alla CTR Campania.

Il giudizio veniva riassunto e la Commissione regionale rigettava l’appello dell’Agenzia compensando le spese dell’intero giudizio.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della avvenuta compensazione delle spese che si adduce in violazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto sprovvista di adeguata motivazione.

Il motivo è fondato.

Invero la Commissione regionale ha motivato là compensazione delle spese sulla affermazione che “la complessità delle questioni e l’esito del giudizio di cassazione, giustificano le spese di tutti i gradi di giudizio compreso quello di cassazione”.

Tale motivazione non appare corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Come è noto, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2; norma quest’ultima da prima emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificata dalla L. n. 51 del 2006, art. 39-quater, che richiedeva per la compensazione delle spese, la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, ulteriormente modificata dalla Legge di riforma del 2009, art. 45, comma 2, il quale richiede la concorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione” ed infine, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, il quale ammette la deroga al principio di soccombenza solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Alla luce della predetta normativa, non può ritenersi che la generica formula usata (complessità delle tesi prospettate) costituisca idonea motivazione per derogare al principio di soccombenza.

La Commissione regionale avrebbe infatti dovuto illustrare la asserita sussistenza della complessità delle questioni correlandola, ove del caso, ai dati normativi ed alle pronunce giurisprudenziali.

La mancanza di tutto ciò comporta l’inidoneità della affermazione in esame a fornire adeguata giustificazione della compensazione (vedi in fattispecie analoga Cass. n. 17816 del 2019 che ha cassato la sentenza motivata per “l’estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia” senza fornire alcuna giustificazione dell’affermazione”; nonché con motivazione simile Cass. n. 13767 del 2018 oltre a ex plurimis Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 2206 del 2019).

Va infine rammentato che la liquidazione finale delle spese viene determinata in base all’esito finale dell’intero giudizio onde a tal fine non rileva il fatto che il soccombente sia risultato vincitore in un grado del giudizio se l’esito conclusivo lo vede comunque soccombente.

In conclusione, quindi, il capo della sentenza impugnata relativo al regolamento delle spese processuali va cassato con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Campania anche per il regolamento delle spese processuali di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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