Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28321 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4844/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ C.S.H & M.P.S. s.r.l., in liquidazione, in persona del

legale rappresentante e liquidatore, L.S., rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Giovanni LENTINI, ed elettivamente domiciliata in Castelvetrano,

alla via Marconi, n. 7, presso lo studio legale del predetto

difensore;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del Direttore Generale f.f. e

Procuratore, Dott. R.G., rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Maria

ESPOSITO, ed elettivamente domiciliata in Palermo, alla via

Francesco paolo Di Blasi, n. 1, presso lo studio legale del predetto

difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27 12/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replicano le società intimate con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa per il recupero delle somme dichiarate dovute per IVA, IRES ed IRAP per gli anni d’imposta dal 2008 al 2010, riteneva non dovute le sanzioni amministrative pecuniarie e gli interessi maturati in quanto “il ritardo nell’assolvimento dell’obbligazione tributaria da parte della società appellante e che ha giustificato l’iscrizione a ruolo ebbe a costituire circostanza non imputabile a comportamenti volontari od omissivi del contribuente bensì al cronico ed ingiustificato ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione che ha privato la contribuente degli introiti necessari all’assolvimento delle obbligazioni tributarie”.

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Rigettata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto, diversamente dalla tesi sostenuta dalla società contribuente, le argomentazioni in diritto svolte dalla difesa erariale sono direttamente riferite alla fattispecie concreta, come è reso evidente dal contenuto dell’ultima alinea di pag. 8 del ricorso, nel merito va osservato che con il primo mezzo di cassazione la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e art. 6, comma 5, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., sostenendo in entrambi che la CTR aveva erroneamente escluso la debenza delle sanzioni e degli interessi sulla base di una ragione (mancanza di liquidità da parte della società contribuente per ritardato pagamento dei compensi alla medesima spettante per le attività svolte in favore dell’Amministrazione della Giustizia), non costituente causa di forza maggiore.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti la medesima questione di diritto, sono fondati e vanno accolti in quanto la statuizione impugnata si pone in insanabile contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui “In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchè non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22153 del 22/09/2017, Rv. 645636).

3. Trattasi di concetto di forza maggiore, richiamato dalla norma in esame, che questa Corte ha interpretato in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza Eurounitaria.

4. Invero, in Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8175 del 22/03/2019 (Rv. 653523) si è specificato che la giurisprudenza unionale “ha chiarito che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (si vedano: Corte giust., C/314/06, punto 24, nonchè Corte giust., 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25). Rilevano dunque non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte giust., 15 dicembre 1994, causa C195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonchè Corte giust., 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, punto 19). Sotto il profilo naturalistico, infine, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talchè essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poichè il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass. sez. 5, 22/09/2017, n. 22153, cit., e Cass. sez. 65, 08/02/2018, n. 3049, cit)”.

5. Orbene, premesso quanto innanzi in diritto, la CTR, nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di forza maggiore, ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, facendo riferimento, quanto all’elemento oggettivo, sostanzialmente, ad una situazione di illiquidità, prospettata quale conseguenza del tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte del “mono-cliente Stato” e tralasciando ogni considerazione in merito all’elemento soggettivo, con particolare riferimento al correlato dovere della contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

6. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, provvederà a rivalutare la vicenda processuale alla stregua dei suindicati principi giurisprudenziali e a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 09 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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