Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28320 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28320 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 1506-2009 proposto da:
MINISTERO

DELLA

GIUSTIZIA

C.F.

8018440587,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente contro

2013
3274

COLANGELO NICOLA c.f. clnnc151p25g616e, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE PASCOLETTI 25/29,
presso

l’abitazione

del

Sig.

GRAZIANO

SALVIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati SALVIA ANTONIO,

Data pubblicazione: 18/12/2013

PETROCELLI MICHELE, PETROSSI CONCETTA, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 384/2008 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 24/10/2008 r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

173/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 ottobre 2008 la Corte d’appello di Campobasso, in
riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso del 18 gennaio 2007,
ha dichiarato il diritto di Colangelo Nicola, dipendente del Ministero della
Giustizia con funzioni di cancelliere in servizio presso l’ufficio del Giudice

legge n. 104 del 1992 per assistenza alla madre, al Tribunale di Melfi
ovvero di una delle altri sedi da lui richieste in via subordinata. La Corte
territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo l’applicabilità del citato
art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 non solo in sede di scelta della
sede di lavoro al momento dell’assunzione, ma anche nel corso del
rapporto di lavoro mediante domanda di trasferimento. La stessa Corte
molisana ha pure ritenuto provata la continuità nell’assistenza della madre
invalida da parte del dipendente istante, interpretando tale requisito in
senso relativo senza la necessità della quotidianità e della convivenza.
Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione avverso tale
pronuncia affidato ad un unico motivo.
Resiste il Colangelo con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 33,
comma 5 della legge n. 104 del 1992, con riferimento all’art. 360, n. 3 cod.
proc. civ. In particolare si deduce che, pur ammettendo la possibilità di
applicazione della norma anche al caso di trasferimento e non solo di prima
assegnazione, il diritto a tale trasferimento per assistere il familiare disabile
esisterebbe solo se ed in quanto l’assistenza a quest’ultimo sia in atto al
momento dell’istanza di trasferimento.

di Pace di Trivento dal 2001, al trasferimento, ai sensi dell’art. 33 della

Il motivo è infondato. Va affermato in questa sede il principio di diritto per
cui la nonna di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul
diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile

viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante
domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire
l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se
tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca
dell’inizio del rapporto stesso. La nonna in esame pone quale condizione
per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato
del parente o affine da assistere, la continuità dell’assistenza. Trattasi di
circostanze di fatto il cui accertamento è riservato al giudice del merito che,
nel caso in esame, ha compiutamente considerato la circostanza motivando
adeguatamente sul punto. La giurisprudenza citata dal Ministero ricorrente
non è pertinente, in quanto si riferisce al caso in cui la convivenza sia stata
interrotta per effetto dell’assegnazione della sede lavorativa ed il familiare
tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede
vicina al domicilio dell’handicappato; nel caso in esame, viceversa, non è
in questione la convivenza, che lo stesso ricorrente afferma non costituire
più requisito per il godimento del diritto in questione a seguito delle
modifiche apportate dalla legge n. 53 del 2000, ma la continuità
nell’assistenza, circostanza di fatto il cui accertamento è, come detto,
riservata al giudice del merito che ha ampiamente motivato sul punto con
l’indicazione di elementi probatori certamente adeguati e sufficienti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 100,00 per esborsi ed E 2.500,00 per compensi professionali oltre
accessori di legge.

Così deciso i Roma il 19 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA