Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28320 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16399-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17,

presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO GIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE di CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3886/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro con sentenza n. 2343/14, sez. 2, rigettava il ricorso proposto da M.A. avverso l’avviso d’accertamento (OMISSIS) per Irpef 2008.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza n. 3886/18/2017, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo.

L’Amministrazione non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce il carattere apodittico ed apparente della motivazione della sentenza basata su un generico richiamo alla precedente sentenza di primo grado.

Sostiene poi, in particolare, che il giudice di seconde cure non avrebbe tenuto in alcun conto gli argomenti proposti con il gravame.

Il motivo è manifestamente fondato.

Occorre rammentare che questa Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 24452 del 2018; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014)

Più in particolare, è stato ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (da ultimo Cass. n. 27112 del 2018).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è limitata ad affermare quanto segue: “si condividono le risultanze espresse dalla CTP, tenuto conto che il contribuente ha tenuto la contabilità in modo assolutamente inattendibile e che le eventuali poste passive da portare a scomputo avrebbero dovuto costituire oggetto di prova concreta ed evidente.”.

Tale motivazione, oltre a non consentire di rimanere edotti dell’effettivo contenuto della richiamata decisione di primo grado, non prende in alcun modo in esame i motivi di appello che il ricorrente sinteticamente riporta nel ricorso con i quali aveva contestato: a) l’omessa pronuncia da parte della Commissione provinciale circa la portata dell’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41-bis, nonché sulle censure relative alla dedotta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, comma 1, n. 3; b) il fatto che l’accertamento non fosse avvenuto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, bensì del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1; c) la contraddittorietà della decisione di primo grado per avere dapprima messo in dubbio l’esistenza delle operazioni contestate e successivamente riconosciuto che i costi per l’acquisto di valori bollati sarebbero stati sostenuti dai clienti dell’avv.to M..

Il mancato esame dei predetti motivi, unito al generico richiamo alla sentenza di primo grado ed alle apodittiche e non argomentate affermazioni circa l’inattendibilità della contabilità del contribuente e della mancanza di prova concreta ed evidente circa le poste passive, rendono la motivazione meramente apparente.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Calabria per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

 

 

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