Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28320 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 11/12/2020), n.28320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18878/2015 proposto da:

P.L., A.L., domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Raffaella Richini, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca IPIBI Financial Advisory S.p.a., già Intra Private Bank

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 39-f, presso lo

studio dell’avvocato Carloni Silvio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Del Giudice Lorenzo, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato le domande proposte da due investitori, P.L. e A.L. nei confronti di S.P.A. Intra private Bank in relazione all’acquisto di (OMISSIS), intervenuta nell’aprile 2001.

Nella decisione è stata esclusa l’insussistenza dell’inadempimento in relazione alla violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario e la conseguente responsabilità della banca.

La Corte territoriale al riguardo ha affermato che i clienti hanno rifiutato di informare la banca sulla loro situazione finanziaria e la loro esperienza nel campo degli investimenti e sulla loro propensione soggettiva al rischio; che hanno accettato la qualificazione di clienti a medio rischio dinamico; che hanno preso visione del documento rischi generali; che hanno acquistato in periodo coevo obbligazioni aventi le medesime caratteristiche (titoli ad elevato rendimento con rischio paese anche più consistente); che i bond pur essendo titoli speculativi, avevano un rating non preoccupante e che la banca non poteva prevedere il default. Essi erano qualificati “Non investment grade” (accettabile ma con attenzione) e così sono rimasti per buona parte del 2001; la classificazione era BB. Fino al default nessuna obbligazione di uno Stato sovrano era rimasta insoluta alla scadenza ed il dissesto dello stato argentino si è verificato alla seconda metà del 2001. Le istanze istruttorie sono state ritenute inammissibili ex art. 244 c.p.c..

Non è stato riscontrato il vizio di nullità processuale derivante dalla mancata concessione di memorie ex art. 281 quinquies c.p.c.,la indicazione della data del 24 ottobre 2009 era evidente frutto di un errore materiale.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli investitori. Ha resistito con controricorso la banca intermediaria.

Nel primo e secondo motivo, da trattare insieme perchè di contenuto analogo, è stata dedotta, sotto il profilo della violazione dell’art. 21 T.U.F. e degli artt. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, la sussistenza della violazione degli obblighi informativi. In particolare si è rilevato che i bond avevano un rischio molto elevato come attestato dal rating di cui si riproduce il prospetto e non erano stati illustrati in concreto i fattori di rischio per questo investimento, ampiamente descritti nella censura.

La censura non supera il vaglio di ammissibilità perchè mira a sostituire alla valutazione di merito svolta dalla Corte sulla natura dell’investimento e il profilo complessivo dell’investitore, un giudizio alternativo. Al riguardo, pur convenendosi sull’irrilevanza della mancata risposta alle informazioni richieste sulla personale situazione finanziaria dell’investitore, si deve rilevare che la Corte territoriale ha fondato su rationes diverse e sufficienti la propria valutazione di adeguatezza informativa. Ha ritenuto, con motivazione adeguata, la sufficiente diligenza della banca, sia in relazione all’investimento, tenuto conto che si trattava di titoli di uno Stato sovrano la cui crisi finanziaria non poteva essere conosciuta quando fu concluso il contratto quadro ed eseguiti gli investimenti, sia in relazione all’investitore, sottolineando come erano stati eseguiti in passato investimenti analoghi, con riferimento alla profilatura del rischio. Quanto alla parte di censura relativa alle istanze istruttorie, la mancata riproduzione delle stesse ne rende inammissibile la formulazione. In conclusione le due censure si limitano a fornire un giudizio fattuale diverso del materiale probatorio in atto, così da non superare la soglia di ammissibilità.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 16, comma 5 e dell’art. 281 quinquies c.p.c., per non essere stato rilevato dalla Corte d’Appello il vizio che avrebbe inficiato la fase deliberativa del giudizio di primo grado nel quale il giudice, fissata udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., non aveva concesso termine per memorie prima di trattenere la causa in decisione.

Nel quinto motivo si rileva che la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile, nel giudizio di primo grado, l’art. 281 sexies c.p.c., così giustificando la omessa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti per la decisione in contrasto con la scelta della modalità di trattazione della fase deliberativa indicata dal Tribunale (art. 281 quinquies c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 16, comma 5).

Entrambe le censure sono manifestamente infondate. La Corte d’Appello ha evidenziato come il Tribunale si sia attenuto al paradigma normativo contenuto nel D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 16, comma 5, che così recita:

“La decisione è emessa a norma dell’art. 281-sexies c.p.c.. In caso di particolare complessità della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi”.

Del tutto corretto si rivela, pertanto, il richiamo all’art. 281 sexies c.p.c. e la determinazione del termine di 30 gg. per memorie, come previsto per l’ipotesi di particolare complessità della causa. Il legislatore ha adattato un modulo deliberativo semplificato e fondato sulla lettura del dispositivo e della motivazione contestuale alle cause più complesse, rimettendone l’individuazione esclusivamente al giudice, consentendo in tale ipotesi un differimento del deposito. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 4000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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