Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28320 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 11/10/2017, dep. 07/11/2018), n.28320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8256-2010 proposto da:

D.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CARLA GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS), INTESA SANPAOLO

SPA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 69/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.S.R. ricorre con tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato non dovuto il rimborso della metà dell’importo versato dal proprio datore Banca Intesa spa sull’indennità – di Euro 720.000, percepita a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 6 dicembre 2005 – qualificata da contribuente come incentivo all’esodo corrispostogli ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis.

In data 13 ottobre 2006 il D.S. aveva infatti presentato istanza di restituzione della metà dell’imposta versata dal datore di lavoro su quella somma, sostenendo l’illegittimità statuita dalla Corte di giustizia dell’UE n. C-207/04 del 21 luglio 2005- del trattamento riservato dalla detta norma agli uomini, cui si applicava in caso di cessazione del rapporto dopo il compimento dei 55 anni, laddove per le donne essa trovava applicazione se il rapporto cessava dopo il compimento dei 50 anni di età.

Secondo il giudice d’appello, l’erogazione di danaro in esame non era stata effettuata dal datore di lavoro come incentivo all’esodo, ma come indennità di licenziamento, sicchè non poteva non considerarsi parte del reddito imponibile, sottoposto all’ordinaria tassazione, come chiaramente si evinceva dal verbale di conciliazione del 31 maggio 2006 della Commissione paritetica di conciliazione delle controversie individuali di lavoro. Per converso, il contribuente non aveva fornito alcuna prova in ordine alla asserita finalità di incentivazione all’esodo della risoluzione: non un piano di esodo, non un piano di ristrutturazione o ridimensionamento aziendale, non un chiaro riferimento a tale finalità ovvero alla circostanza che la cessazione anticipata del rapporto sia l’effetto di un particolare accordo con il datore di lavoro.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di mera costituzione, ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57,artt. 115,167,416 c.p.c. e 111 Cost.), il contribuente assume che il fatto che non si trattasse di incentivo all’esodo avrebbe dovuto essere contestato dall’ufficio in primo grado, laddove le difese si erano concentrate sul difetto del diverso presupposto costituito dal fatto che esso contribuente non aveva, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, compiuto i 55 anni.

Col secondo motivo il contribuente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alle circostanze della cessazione del rapporto di lavoro del contribuente col datore Intesa Sanpaolo, costituenti la premessa per poter discernere tra incentivazione all’esodo o indennità di fine rapporto.

Col terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, con riguardo al riconoscimento dell’agevolazione in discorso sulle somme erogate a titolo di incentivazione all’esodo in occasione dell’interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che abbiano sauperato i 55 anni se uomini.

Il primo motivo è infondato, ove si consideri che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte “nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi quindi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto. Ne consegue che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato” (Cass. n. 11682 del 2007, n. 21314 del 2010).

Il secondo motivo è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, avendo il giudice del merito compiuto con riguardo ai caratteri della risoluzione del rapporto di lavoro ed alla natura dell’indennità percepita, un accertamento di fatto esaustivo e privo di vizi logici, a fronte del quale la censura si configura come un non consentito nuovo esame degli elementi già scrutinati nei gradi di merito.

L’esame del terzo motivo risulta assorbito dall’esito del secondo motivo, posto logicamente a monte, vale a dire l’accertata insussistenza del presupposto oggettivo, e cioè la natura di incentivo all’esodo delle somme percepite dal lavoratore.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite vanno compensate fra le parti, in considerazione del peculiare carattere della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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