Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2832 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico Presidente 6674/2 – –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Consigliere 31736/2 – –

Dott. MERONE Antonio rel. Consigli – –

Dott. SOTGIU Simonetta Consigli – –

Dott. CARLEO Giovanni Consigli – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28743-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

L.G.;

– intimato –

sul ricorso 838-2006 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRATI

DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato MORICONI FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI MARTINO

VOLTA, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 3145-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

L.F.;

– intimato –

sul ricorso 6661-2006 proposto da:

EFFE.GI.ELLE DI FULVIO FERRERI & C. SAS, in persona del

socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio

dell’avvocato MORICONI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARTINO VOLTA LUIGI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 6674-2006 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI

DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato MORICONI FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINO VOLTA

LUIGI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 31736-2006 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI

PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato MORICONI

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARTINO VOLTA LUIGI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELL’ ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 116/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 05/01/2005, avverso la sentenza n. 117/2004 depositata

il 05/01/2005, avverso la sentenza n. 113/2004 depositata il

05/01/2005, avverso la sentenza 113/2005 depositata il 29/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il n. di r.g. 28743/05 per il resistente l’Avvocato

MARTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento dell’incidentale;

udito per il n. di r.g. 3145/06 per il resistente l’Avvocato MARTINO,

che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento

dell’incidentale;

udito per il n. di r.g. 6661/06 per il ricorrente l’Avvocato MARTINO,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il n. di r.g. 31736/06 per il ricorrente l’Avvocato

MARTINO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la nullità della prima e

seconda sentenza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti relativi.

a) ai ricorsi per cassazione proposti dall’amministrazione finanziaria dello Stato nei confronti dei sigg. L.G. e L.F., soci della Effe.gi.elle s.a.s. di Fulvio Ferreri & C., (ricorrenti principali) e da questi (resistenti e ricorrenti in via incidentale) nei confronti dell’amministrazione finanziaria (R.G. 28743/2005, R.G. 838/2006, R.G. 3145/2006 e R.G. 6674/2006);

b) al ricorso per cassazione proposto dalla Effe.gi.elle s.a.s. di Fulvio Ferreri & C. contro l’amministrazione finanziaria, rimasta parte intimata (R.G. 6661/2006);

x) al ricorso per cassazione proposto dal sig. L.L., socio della Effe.gi.elle s.a.s. di FULVIO Ferrers & C., contro l’amministrazione finanziaria, che resiste con controricorso (R.G. 31736/2006);

Rilevato:

che trattasi di controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di impresa relativo all’esercizio 1994, effettuato ai fini ILOR a carico della società, con le conseguenti riprese ai fini IRPEF sul reddito di partecipazione dei singoli soci, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1, (TUIR);

Considerato:

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (SS.UU. 14815/2008);

che, preliminarmente, per le ragioni di cui alla citata giurisprudenza si impone la riunione per connessione di tutti i ricorsi sopra menzionati a quello contrassegnato dal numero di R.G. 28743/2005, anche per evitare il rischio di giudicati contrastanti;

che i motivi di ricorso non prospettano eccezioni di carattere personale dei soci e che quindi deve essere rilevata di ufficio la nullità del doppio grado del giudizio di merito in forza della citata giurisprudenza, stante il litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società, con conseguente cassazione delle relative sentenze di merito di primo e di secondo grado;

che, tenuto conto della novità dell’indirizzo giurisprudenziale applicato, vanno compensate le spese dell’intero giudizio di merito e di legittimità fin qui sostenute.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso n. R.G. 28743/2005 i ricorsi nn. R.G. 838/2006, 3145/2006, 6674/2006, 6661/2006 e 31376/2006, e, decidendo sugli stessi, cassa le sentenze di merito di primo e di secondo grado e rinvia le cause riunite alla Commissione tributaria provinciale di Milano. Compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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