Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2832 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2832 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 07/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 26440-2010 proposto da:
LUPATTELLI IVA LPTVIA26L65M082D, CARLETTI STEFANO
CRLSFN49P03G148X, CARLETTI PATRIZIA CRLPRZ56D68G148Y,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS
MANGELLI SIMONETTA, che li rappresenta e difende
2013
2422

unitamente all’avvocato BRIZI VALENTINO giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

H3G SPA 13378520152, ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

fr
1

00886171008;
– intimati –

Nonché da:
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

00886171008 in

persona del Consigliere di Amministrazione e legale

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 400,
presso lo studio dell’avvocato DE LUCA MASSIMILIANO,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

CARLETTI STEFANO CRLSFN49P03G148X, CARLETTI PATRIZIA
CRLPRZ56D68G148Y, LUPATTELLI IVA LPTVIA26L65M082D,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS
MANGELLI SIMONETTA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALENTINO BRIZI giusta delega
in atti;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

H3G SPA 13378520152;
– intimata –

Nonché da:
H3G SPA 13378520152 in persona dei procuratori
speciali Ing. MASSIMO MOTTA e Avv.to FABIO MISSORI,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G MAZZINI

2

rappresentante pro tempore Avv. MAURIZIO GHERGO,

27,

presso

lo

studio

dell’avvocato

TRIFIRO’

SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PROVERA VITTORIO giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

CRLPRZ56D68G148Y, LUPATTELLI IVA LPTVIA26L65M082D,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS
MANGELLI SIMONETTA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALENTINO BRIZI;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA 00886171008;
– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2009 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 21/09/2009, R.G.N. 441 e
447/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI;
udito l’Avvocato ANGELA GALIONE per delega;
udito l’Avvocato LORENZO GIVA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

3

CARLETTI STEFANO CRLSFN49P03G148X, CARLETTI PATRIZIA

per il rigetto dei ricorsi e compensazione spese;

e
, R.G. 26440\2010 Pres. Massera Est. Rubino

R.G. 26440\2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2003 Cadetti Stefano, Carletti Patrizia e Lupatelli Ida convenivano in giudizio
davanti al Tribunale di Orvieto H3G s.p.a. ed Ericsson Telecomunicazioni s.p.a,

rispetto alla superficie locata loro dai ricorrenti, alla rimozione di quanto posizionato
sull’area occupata in eccedenza e al risarcimento dei danni. Gli odierni ricorrenti avevano
locato alle due società con due distinti contratti due aree di 20 mq. circa, in parte di
terreno scoperto ed in parte di facciata di un edificio, ove le società avevano realizzato
un unico sito comune, installando in co-siting apparati ed attrezzature tecniche
necessarie per l’attivazione di una stazione radio-base per telecomunicazioni. I locatori
lamentavano che l’area effettivamente occupata dalle società fosse di gran lunga
superiore a quanto previsto nel contratto e inoltre che nei pressi del basamento fossero
state installati ingombranti e vistose apparecchiature e manufatti dell’Enel, con aggravio
degli interventi consentiti ed alterazione dell’estetica della facciata. Con sentenza n. 152
del 17.10.2006 il Tribunale di Orvieto accoglieva le domande dei ricorrenti,
condannando le società resistenti al rilascio delle aree occupate in eccedenza, alla
rimozione di quanto sulle stesse installato ed al risarcimento dei danni nella misura di
euro 162.675,00.
2. Le due società di telefonia proponevano appello, e con sentenza n. 179 del 14.5.2009,
depositata il 21.9.2009 la Corte d’Appello di Perugia accoglieva in parte l’appello,
ritenendo che l’area illegittimamente occupata dalle società fosse inferiore a quanto
indicato dal Tribunale, e riduceva l’importo posto a carico di esse a titolo di risarcimento
dei danni in euro 30.000,00. La corte territoriale in particolare osservava che i locatori in
base al contratto ben sapevano che la superficie locata sarebbe stata destinata alla
realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, e che in esso era previsto ed era
stato individuato lo spazio necessario per far passare i cavi di alimentazione e\ o
telefonici, e per installare ogni apparecchiatura ritenuta opportuna per il corretto

affinché condannasse le due società al rilascio dell’area da esse occupata in eccedenza

R.G. 26440\2010 Pres. Massera Est. Rubino

funzionamento dell’impianto o il suo aggiornamento tecnologico, con lavori a spese delle
conduttrici e con obbligo di rimessione in pristino al termine della locazione,come
risultava dalla planimetria allegata al contratto, che ne formava parte integrante.
Affermava che i lavori erano stati eseguiti in conformità della planimetria e che aveva
errato il giudice di primo grado nel ritenere che l’ampia area interrata ove passava il
cavidotto ( prevista nella planimetria) si dovesse ritenere occupata abusivamente da

collegamenti interrati o sottotraccia sia con l’impianto di trasmissione vero e proprio (
antenne, parabole, e linee di adduzione) sia con gli impianti di alimentazione e di
distribuzione, elettrici e telefonici.

3. I locatori Cadetti, Cadetti e Lupatelli hanno proposto ricorso per cassazione fondato
su un solo motivo. La H3G s.p.a. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale, affidato a quattro motivi; anche la Ericcson Telecomunicazioni s.p.a., oltre a
resistere con controricorso, propone ricorso incidentale articolato in tre motivi; i
ricorrenti hanno a loro volta notificato tempestivamente e depositato controricorso
avverso i ricorsi incidentali.
Le parti controricorrenti hanno presentato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e i due ricorsi incidentali proposti avverso la stessa sentenza sono
riuniti.
1.1 ricorrenti Carletti, Carletti e Lupatelli propongono un solo motivo di ricorso, con il
quale lamentano la violazione e/o falsa applicazione da parte della Corte d’Appello di
Perugia delle norme sulla interpretazione del contratto, in relazione all’art. 360 n. 3 e n.
5 c.p.c., ed anche la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1587 n. 1 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per aver la corte d’appello erroneamente ritenuto che l’area
illegittimamente occupata dalle due società fosse non già di mq. 75,71 come ritenuto dal
Tribunale ma di mq. 11,71, interpretando i contratti sottoscritti (e la planimetria ad essi
allegata che ne formava parte integrante) nel senso che, oltre alle aree oggetto di legittima
occupazione, le due società avrebbero potuto far correre interrandolo un cavidotto ove
far scorrere sia i collegamenti con gli impianti di distribuzione (elettrici e telefonici), che i

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parte dei locatori, affermando che in base al contratto fosse consentito effettuare dei

R.G. 26440\2010 Pres. Massera Est. Rubino

collegamenti dell’area apparati con l’impianto di trasmissione vero e proprio (antenne,
parabole e linee di adduzione) e quindi espungendo l’area percorsa dal cavidotto da
quella illegittimamente occupata in eccedenza.
Il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza della necessaria
autosufficienza, perché non riproduce le clausole contrattuali delle quali lamenta che la
corte d’appello abbia dato una errata interpretazione, né le planimetrie che costituivano

interpretazione del contratto, in quanto da esse si dovrebbe evincere in base a ciò che
dicono gli stessi ricorrenti quale fosse l’area effettivamente locata. Essi si limitano a
richiamare tali documenti per illustrare la fondatezza delle proprie tesi senza neppure
indicare in quale fase processuale gli stessi siano stati prodotti. Va aggiunto che il motivo
di ricorso, così come è articolato, si risolve in una — inammissibile – richiesta a questa
corte di legittimità di valutare nuovamente i fatti oggetto di causa sostituendo la propria
interpretazione alla interpretazione del contratto già effettuata dalla corte d’appello.
Inoltre, ancora sotto il profilo dell’inammissibilità, i ricorrenti solo formalmente
richiamano le norme che assumono essere state violate, sia quelle sull’interpretazione del
contratto che la norma in tema di locazioni, senza poi neppure evidenziare sotto quale
profilo si configurerebbe la violazione di legge. Infine, sempre sotto il profilo
dell’inammissibilità, i ricorrenti lamentano l’esistenza di un vizio di motivazione senza
poi precisare neppure quale sia l’ipotesi ( se inesistenza, contraddittorietà o carenza) che
ritengono si sia verificata nel caso di specie.
2. Sia la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. che la H3G s.p.a., oltre ad aver notificato e
depositato controricorso, con il quale deducono l’inammissibilità e l’infondatezza nel
merito del ricorso avversario, propongono altresì ricorso incidentale.
Il controricorso della Ericsson, contenente il ricorso incidentale, è stato notificato alla
controparte in data 15.12.2010, il controricorso della H3G s.p.a. è stato notificato in data
17.12.2010. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, ed entrambi i
ricorsi incidentali sono stati notificati alla ricorrente oltre la scadenza del termine per
impugnare la sentenza di appello (depositata in data 21.9.2009) , ai sensi dell’art. 334,
secondo comma c.p.c. l’impugnazione incidentale proposta da entrambe le

parte integrante del contratto, che dovrebbero concorrere a consentire una esatta

•.•
R.G. 26440\2010 Pres. Massera Est. Rubino

controricorrenti ha perso efficacia e non può quindi essere esaminata. Alla declaratoria di
inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di
diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già
scaduti i termini di impugnazione della sentenza di appello, senza che rilevi, in senso
contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371,
comma secondo, cod. proc .civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, i ricorsi incidentali devono
essere dichiarati inefficaci.
Stanti le ragioni della decisione le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara
inefficaci i ricorsi incidentali. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile il 12 dicembre 2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

principale).

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