Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2832 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7026-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA 45,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DIES;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2012 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 05/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 14/02/12 pubblicata il 5 marzo 2012 la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in riforma della sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n. 9/05/2010 che aveva rigettato il ricorso proposto da C.M. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e relativo, fra l’altro, ad IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno 2004, accertando che i ricavi ascrivibili al Carraro per tale anno ammontano ad Euro 176.644,00 come calcolati nella prima delle due ipotesi formulate dal CTU nominato nel giudizio di appello. In particolare la Commissione tributaria di primo grado ha fondato la propria decisione sulla base della disposta CTU ritenendo che gli elementi che hanno indotto a prescindere dalla contabilità tenuta dal contribuente C. non sono tali da convincere sull’esistenza di un rilevante occultamento di ricavi, pur stimato dagli studi di settore, nè risultano prove di occultamento di costi tali da rendere inattendibili i risultati degli studi di settore.

2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidata ad un unico motivo.

3. C.M. resiste con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del principio di autosufficienza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per la mancanza di indicazioni di atti processuali con riferimento alle deduzioni del consulente di parte ex art. 366 c.p.c., n. 6, e chiedendo comunque il rigetto del medesimo ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamentano vizi relativi alla motivazione ed omesso esame su fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alle circostanze dedotte nei gradi di merito e sulle quali il giudice dell’appello non si è affatto pronunciato.

2. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate. Il ricorso contiene infatti le ragioni di doglianza costituite dalla motivazione priva di indicazioni di fatto e limitata a generiche affermazioni, e contiene la dettagliata descrizione degli elementi proposti nei giudizi di merito riportando, fra l’altro, letteralmente le affermazioni del consulente tecnico di parte di cui la Commissione tributaria non avrebbe tenuto conto.

3. Il motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata non dà conto del procedimento logico compiuto per giungere alla decisione impugnata e, in particolare, alla scelta di recepire una delle ipotesi formulate dal consulente di parte. L’affermazione del consulente tecnico d’ufficio riportata letteralmente nella sentenza impugnata e secondo cui “gli elementi che hanno indotto a prescindere dalla contabilità tenuta dal contribuente C. non sono tali da convincere sull’esistenza di un rilevante occultamento di ricavi, pur stimato dagli studi di settore, nè risultano prove di occultamento di costi tali da rendere inattendibili i risultati degli studi di settore” sono generiche non facendo alcun riferimento ai fatti specifici di causa. Fra l’altro la ricorrente ha riportato nel proprio ricorso, oltre ad ampi stralci della relazione del proprio consulente tecnico di parte, anche gli elementi di fatto considerati dal giudice di primo grado quali la discrasia tra libro presenze e fatture, le dichiarazioni rese dal ricorrente in primo grado, l’analitico controllo delle specifiche attività svolte dall’impresa del medesimo ricorrente, l’irregolare tenuta dell’inventario di magazzino, circostanze tutte a cui fa riferimento l’attuale ricorrente sin dall’atto di appello riportato. La sentenza impugnata non considera alcuno di questi elementi limitandosi a riportare alcune conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio peraltro assai generiche senza motivare tali conclusioni se non con espressioni di stile.

4. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria di secondo grado di Trento in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA