Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2832 del 06/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2832 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 12187-2009 proposto da:
SERIO ORONZO C.F. SRERNZ42L28G751I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA APPIA PIGNATELLI 292, presso
lo studio dell’avvocato VINCENZO COTARDO,
rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

LEONARDO

MAIORANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4000

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 06/02/2018

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO RICCIO, NICOLA
VALENTE, giusta delega in atti;
– controricorrente

D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/12/2008 r.g.n.
475/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale
Avvocato CLEMENTINA PULLI.

avverso la sentenza n. 2067/2008 della CORTE

RG n 12187/2009

Fatti di causa
la Corte d’appello di Lecce , in riforma

1. Con sentenza depositata 1’1/12/2008

della sentenza del Tribunale di Lecce , in applicazione dell’art. 1, comma 777, I.
n. 296/2006 di interpretazione autentica del DPR n 488/1968 art 5 , comma 2, ha
rigettato la domanda di Oronzo Serio , volta alla riliquidazione della pensione
goduta sulla scorta delle retribuzioni effettivamente percepite durante i periodi di

rapporto alla diversa incidenza degli oneri contributivi.
La Corte ha , altresì, rilevato che la Corte Costituzionale , con sentenza n
172/2008, aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della
norma suddetta in riferimento agli artt 3, primo comma, 35 , quarto comma e 38
Cost., ed ha, poi, osservato , circa un preteso contrasto con normativa
comunitaria, che ogni questione era già stata considerata dalla Corte Costituzionale
e ritenuta non fondata .
Avverso la sentenza ricorre il Serio con 4 motivi .Resiste l’Inps.
Disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte
con ordinanza n 4881/2015, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n
166/2017 , è stata fissata per la decisione della causa l’odierna udienza del
17/10/2017.

Ragioni della decisione
2. Oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione della
pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in
Svizzera. Il ricorrente, infatti, si duole del fatto che l’INPS gli abbia liquidato la
pensione assumendo come base di calcolo ,non già la retribuzione effettivamente
percepita in tale Paese (come a suo avviso avrebbe dovuto fare in virtù del
disposto dell’art. 1, I. n. 283/1973, che, nel ratificare la Convenzione stipulata tra
l’Italia e la Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969 aveva fissato il
principio secondo cui il calcolo della loro pensione sarebbe stato effettuato come
se l’assicurato avesse lavorato in Italia), bensì una retribuzione teorica, ottenuta
rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi
previdenziali che sarebbero stati dovuti qualora egli

avesse effettivamente

lavorato in Italia, secondo modalità poi consacrate dall’art. 1, comma 777, I. n.
296/2006, che, nel dettare l’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2°,
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lavoro effettuati in Svizzera, in luogo di quelle virtuali ,ricalcolate dall’INPS, in

RG n 12187/2009

d.P.R. n. 488/1968, ha previsto che esso s’interpreti nel senso che «in caso di
trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi
versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed
accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai
periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei
contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per

riferiscono», facendo salvi «i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati
alla data di entrata in vigore della presente legge».
3. Tanto premesso,con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art 51(
ora 42) del trattato CEE e dell’art 23 , comma 1, del regolamento comunitario n
1408/1971 e dell’art 1, comma 777, L n 296/2006 . Osserva che la normativa
comunitaria rimuove tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e delle
loro famiglie garantendo il mantenimento dei loro diritti pensionistici e con l’art 23
del Regolamento comunitario n 1408/1971 aveva dettato i parametri fissi per il
calcolo della prestazione da effettuarsi in relazione ai guadagni accertati .Rileva
che, invece, la norma di interpretazione, con valenza retroattiva, imponeva il
calcolo della retribuzione pensionabile con il sistema contributivo senza
considerare che il diritto era ormai acquisito in quanto maturato in un periodo in
cui era applicabile il sistema retributivo per tutti gli altri pensionati . Afferma che,
pertanto, doveva trovare applicazione la normativa comunitaria ed il giudice
nazionale era tenuto a disapplicare quella italiana.
Il motivo è infondato .
Va rilevato, infatti, che il ricorrente assume a parametro di legittimità disposizioni
che non hanno alcuna capacità regolativa della fattispecie, avendo questa Corte già
chiarito che la vicenda per cui è causa, concernendo il trasferimento presso
l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri, in conseguenza di convenzioni ed accordi
internazionali di sicurezza sociale, e non già la totalizzazione dei contributi,
prevista dal Regolamento cit. ,quale unica misura rilevante ai fini pensionistici,
inerisce ad una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra Italia e
Confederazione Svizzera, estranea all’ambito previsionale della legislazione
comunitaria in tema di sicurezza sociale (Cass. nn. 11406 e 22877 del 2013).
Contrari argomenti non possono desumersi da quanto affermato dalla Corte di
Giustizia UE nella sentenza 15.1.2002, C-55/00, Gottardo, secondo la quale, «nel
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invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si

RG n 12187/2009

mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali,
indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri
ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri […] devono
rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario»: come già
rilevato da questa Corte nelle pronunce dianzi cit., trattasi infatti di decisione
adottata in una vicenda in cui oggetto del contendere era precisamente il diritto
della pensionata ad ottenere la totalizzazione dei contributi rivenienti dal lavoro

(solo) presupposto che non avesse cittadinanza italiana, e dunque in fattispecie
affatto differente da quella per cui è causa, nella quale, ripetesi, si controverte
circa le modalità della ricongiunzione dei contributi e non della loro totalizzazione.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del DL n 2480/1923 e del
RD n 287/1924 .Richiama la disciplina della contabilità pubblica e le fasi per
arrivare ai pagamenti della Pubblica Amministrazione ( impegno, liquidazione,
ordinazione, pagamento ), nonché l’art 1, comma 777, che fa salvi i trattamenti
pensionistici più favorevoli già liquidati prima della entrata in vigore della legge
finanziaria 2007 ( 27/12/2006).
Rileva che la fase di liquidazione si verifica nel momento in cui è determinato il
preciso ammontare del debito e del credito e ,dunque, la norma di cui all’art 1,
comma777 , deve intendersi volta a salvaguardare i trattamenti in cui era già
determinato l’ammontare, anche se non ancora pagati
fattispecie

. Deduce che nella

il credito era stato liquidato il 29/11/2006, e cioè il giorno della

pubblicazione della sentenza del Tribunale, anche se pagato successivamente ,e
che, poichè la norma dava rilievo alla liquidazione e non al pagamento, il
trattamento da essi ricevuto non poteva essere modificato .
Il motivo è infondato . L’assunto secondo il quale poiché, nella specie, il
trattamento pensionistico di maggior favore, risulterebbe, per effetto della
sentenza di primo grado,corrisposto dall’INPS in epoca anteriore all’entrata in
vigore del richiamato art 1, comma 777, L n 296/2006, dovrebbe operare la
salvezza, ivi prevista, dei trattamenti di miglior favore già liquidati.
Come già rilevato da questa Corte in un caso analogo (ord. n 3796/2011e sent. N
11406/2013.), il trattamento era stato liquidato dall’INPS in epoca precedente
secondo i criteri propugnati dall’INPS e ,proprio per questo, il ricorrente si era
indotto ad adire il giudice e, quindi, non vi era un provvedimento di liquidazione
più favorevole da far valere alla stregua della disposizione interpretativa.
3

svolto in Italia, in Francia e nella Confederazione Svizzera, negatole dall’INPS sul

RG n 12187/2009

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione art 112 cpc e del principio
della corrispondenza tra il chiesto ed il denunciato. Osserva che la Corte
territoriale non si era pronunciata sull’eccezione di contrasto del comma 777
citato con la normativa comunitaria di cui al Trattato istitutivo art 51( ora art 42
), con l’art 23, comma 1 , del Regolamento comunitario n. 1408 /1971, nonché
sull’eventuale remissione alla Corte di Giustizia.

disposizioni comunitarie di tutela del lavoro all’estero è sufficiente rilevare che la
Corte territoriale ha motivato il rigetto richiamandosi al contenuto della sentenza
della Corte Costituzionale . Deve rilevarsi ,inoltre, quanto già affermato con
riferimento al primo motivo ,cui si rinvia, in relazione all’estraneità del
Regolamento citato alla fattispecie in esame che riguarda una disciplina
normativa peculiare ai rapporti fra Italia e Confederazione Svizzera, estranea
all’ambito previsionale della legislazione comunitaria in tema di sicurezza sociale.
Vanno, inoltre,richiannati , al fine di escludere profili di illegittimità costituzionale
della normativa di cui al comma 777 citato, i principi affermati dalla Corte
Costituzionale, intervenuta sulla questione delle cosiddette “pensioni svizzere”,
con le sentenze n 172/2008, n 264/2012 e da ultimo con sentenza n166/2017.
La norma è stata dichiarata conforme a Costituzione , in riferimento agli artt. 3 c.
1, 35 c. 4 e 38 c. 2, Cost. con sentenza della Corte Costituzionale n 172/2008 in
quanto:- le previsioni dell’art. 5, c. 2, del d.P.R. n. 488 del 1968 e delle successive
disposizioni in materia si collocano nell’ambito di un sistema previdenziale tendente
alla corrispondenza fra risorse disponibili e prestazioni erogate (art. 81 Cost.) e
implicano che il rapporto tra retribuzione pensionabile e massa dei contributi
disponibili sia quello espresso dalle aliquote contributive previste in Italia; – l’art.
1, c. 777, della I. 296, disponendo che la retribuzione percepita all’estero, da porre
a base del calcolo della prestazione, sia riproporzionata per stabilire lo stesso
rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel
medesimo periodo, ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni
oggetto di interpretazione autentica, e quindi non è irragionevole. Essa, inoltre,
assegna alla disposizione interpretata un significato rientrante nelle possibili letture
del testo originario e non determina lesione dell’affidamento del cittadino nella
certezza dell’ordinamento. – Non c’è violazione del principio di eguaglianza, perché
la salvezza delle posizioni dei lavoratori cui già sia liquidato il trattamento
pensionistico secondo un criterio più favorevole, risponde all’esigenza di rispettare
4

Circa la carenza assoluta di motivazione sulle censure di violazione delle

RG n 12187/2009

il principio dell’affidamento ed i diritti ormai acquisiti di detti lavoratori. Non è leso
neppure l’art. 35, c. 4, Cost., perché la disposizione censurata non attribuisce al
lavoro prestato all’estero un trattamento deteriore rispetto a quello svolto in Italia,
ma anzi assicura la razionalità complessiva del sistema previdenziale.- Infine, non
esiste contrasto con l’art. 38, c. 2, Cost. perché la norma censurata non determina
riduzione ex post del trattamento previdenziale spettante ai lavoratori.

questione di legittimità costituzionale

dell’art. 1, c. 777, della I. 296/06:”in

riferimento all’art117 Cost. ,comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, e in particolare dalla sentenza del 31 maggio
2011, resa nel caso Maggio e altri c. Italia” .La Corte Costituzionale , con
sentenza n 264 /2012 , ha dichiarato infondata anche tale questione . La Corte,
infatti, dopo aver

rilevato che, nel bilanciamento tra la tutela dell’interesse

sotteso all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, e la tutela degli altri interessi
costituzionalmente protetti complessivamente coinvolti nella disciplina recata
dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, sussistevano quei preminenti interessi
generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva, trattandosi in
specie di assicurare che il sistema previdenziale risponda a criteri di
corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate e di impedire
alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a
vantaggio di altri, così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di
solidarietà che occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri
valori costituzionali, ha dapprima rilevato come l’art. 1, comma 777, cit., sia
ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, in quanto, tenendo conto
della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a
quelli versati in Italia, si limita ad operare una riparametrazione diretta a rendere
i contributi proporzionati alle prestazioni, in modo da livellare i trattamenti per
evitare sperequazioni e rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a
garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni (sent. n. 264 del 2012)
7. Infine, con la terza decisione la Corte Costituzionale ha deciso sulla questione
sollevata da questa Corte con ordinanza n 4881/2015, “in relazione all’art. 6, par.
1 e all’art. 1 Protocollo n. 1 ….come interpretata dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, e in particolare dalla sentenza Stefanetti ed altri c. Italia del
15.4.2014”.

6. Con ordinanza del 15/11/20E questa Corte ha sollevato nuovamente la

RG n 12187/2009

La Corte Costituzionale

ha dichiarato inammissibile detta questione . Ha

osservato, infatti, che la citata sentenza della Corte EDU non evidenzia «un profilo
di incompatibilità, con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che sia riferito,
o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne
comportino, per interposizione, il contrasto – nella sua interezza – con l’art.

117,

primo comma, Cost.», quanto piuttosto «l’esistenza di una più circoscritta area di
situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in

in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i
precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione», e – dato atto che tale area non è
stata delineata in termini generali nella sentenza della Corte EDU, il cui giudizio
tiene invece conto, «quali “elementi pertinenti”, dei lunghi periodi da quei soggetti
trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria
lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita» – ha concluso
nel senso che «l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non
superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” […] come pure
l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo
essenziale del diritto leso, […] presuppongono, evidentemente, la scelta tra una
pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore» (così
Corte cost. n. 166/2017).
8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art 1 ,comma 13, L. n.
335/1995 in quanto ,alla data del 31/12/95, aveva già maturato 18 anni
e,dunque, aveva pienamente acquisito il diritto all’applicazione del sistema
retributivo. Il motivo è infondato . La questione ,oggetto del presente
procedimento, è la determinazione della retribuzione pensionabile ,in relazione a
lavoratore che ha prestato attività lavorativa in Svizzera. La censura di cui al
motivo non risulta, pertanto, pertinente.
9. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato non essendo censurabile la decisione
della Corte territoriale che ha applicato la norma di interpretazione autentica .
In considerazione della novità e straordinaria complessità della questione trattata,
per il cui esito ultimo è stato necessario attendere il citato pronunciamento del
giudice delle leggi, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio
di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
6

Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può entrare

RG n 12187/2009

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2017.

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