Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2832 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 13/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16733-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO DI COORDINAMENTO DEI CLUBS SOSTENITORI PARMA CALCIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 17/04/2012, depositata il 10/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2003) fatto valere dalla società Centro Coordinamento Clubs Sostenitori Parma Calcio, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito IVA nella dichiarazione 2005, relativa all’anno di imposta 2004. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La CTR ha ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando cosi l’appello del Fisco.

La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro due anni dalla maturazione del credito.

Si è costituita la contribuente con controricorso.

Il collegio ha convenuto sulla motivazione semplificata.

Il ricorso va respinto.

Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. 1 n. 17757 del 2016).

E ciò anche se l’Agenzia può procedere, come ha fatto, a rettifica del credito IVA mediante controllo automatizzato (Sez. L. n. 17758 del 2016).

Il contribuente non ha svolto difese, cosi che non v’è da pronunciare sulle spese.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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