Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28319 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1748-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.LLI G. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1805/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 6726/15, sez. 4, accoglieva il ricorso proposto dalla Fratelli G. srl avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo ad Ires, Iva ed Irap 2009.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 1805/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

La società contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente non contenendo l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione.

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1350,2702, e 2704 nonché 934 c.c., perché l’esistenza di un edificio sul terreno oggetto di trasferimento risulterebbe in data anteriore al 2006. Priva di argomenti inoltre sarebbe l’affermazione che il trasferimento dell’immobile sarebbe avvenuto nel 2006 e che, comunque, essendo stato il trasferimento effettuato con scrittura privata non registrata, lo stesso non sarebbe opponibile all’Agenzia.

Risulta fondato il primo motivo del ricorso.

Va premesso che l’oggetto della controversia – per come ricostruita dall’Agenzia ricorrente – si basa su un avviso di accertamento basato su un PVC che constatava che, in data (OMISSIS), con scrittura privata registrata il (OMISSIS), la società contribuente aveva ceduto alla società Terre di Calabria srl un terreno senza tenere conto di un opificio industriale su di esso esistente e che, a fronte di ciò, la società contribuente aveva dedotto di avere in realtà ceduto la proprietà del terreno fin dal 5.10.2006 con scrittura privata non registrata per cui la dichiarazione del valore della compravendita fatta del 2009,ai soli fini della opponibilità ai terzi, era corretta.

Ciò premesso si osserva che la sentenza impugnata nella sua parte narrativa non descrive in modo comprensibile l’oggetto della controversia e le questioni ad essa sottese.

In secondo luogo, fornisce una esposizione estremamente sintetica dei motivi di appello priva di riferimento agli elementi fattuali ed alle argomentazioni giuridiche.

Quanto poi alla, motivazione è racchiusa in sette righe che si riportano qui di seguito.

“L’appello non è fondato. Infatti ci si limita ad opinare sulla data dell’effetto traslativo della proprietà e si indugia sull’assenza di un titolo negoziale che attesti la costituzione di un diritto di superficie sull’immobile trasferito nel 2009. Infatti l’Agenzia non può che prendere atto del fatto che la costruzione dell’opificio era iniziata in epoca antecedente al 2006.La circostanza conferma che il trasferimento della proprietà era avvenuto nel 2006 e quindi conferma la validità delle argomentazioni della Commissione Provinciale”.

Trattasi di una motivazione apparente che rende del tutto incomprensibili le ragioni della decisione. La stessa deve quindi ritenersi nulla in quanto basata su delle mere apodittiche affermazioni prive di riferimenti adeguati alle situazioni di fatto sottostanti ed alle deduzioni delle parti nonché di argomentazioni in punto di diritto.

E’ sufficiente a tale proposito richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ritenuto che (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, resta assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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